TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-10-09, n. 201904796

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-10-09, n. 201904796
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201904796
Data del deposito : 9 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2019

N. 04796/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04492/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4492 del 2018, proposto da
So.Ge.R.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Parisi, Marcello Russo e Domenico De Stefano Donzelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Cellole, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Pietro Colletta, n. 12;



nei confronti

Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliata, in Napoli, via Diaz, 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Riscossione Sicilia s.p.a. - non costituita in giudizio;



per l’annullamento

previa emanazione di idonee misure cautelari, anche in via monocratica,

“a) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.10.2018, prot. n. 25789 del 12.11.2018, pubblicata all'Albo Pretorio in data 14.11.2018, recante, in accoglimento della proposta di deliberazione del Sindaco p.t. dell'11.10.2018, parimenti gravata, la delega delle funzioni e l'affidamento delle relative attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Cellole sia tributarie che patrimoniali, con decorrenza immediata, in favore dei soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche ed in particolare all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e, per il territorio regionale di competenza, alla Riscossione Sicilia S.p.A.;

b) di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, parimenti lesivo;

NONCHE'

per l’accertamento e la concernente declaratoria dell’obbligo, a carico del Comune di Cellole, di dar corso alle obbligazioni assunte con contratto rep. n. 152 dell'11.9.2012 prorogato con determinazione n. 211 del 13.9.2017 fino alla definizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi, procedendo in particolare all'approvazione dei ruoli 2013 e successivi ed al conseguente affidamento alla So.Ge.R.T. S.p.A.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cellole e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La So.Ge.R.T. s.p.a., espone in fatto che, in forza del contratto rep. n. 152/2012, stipulato all'esito di una pubblica gara, gestisce per conto del Comune di Cellole il servizio di tesoreria comunale nonché, in regime di concessione, il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

Con determinazione a contrarre n. 56 del 27 aprile 2017, integrata dal provvedimento del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 111/2017, il Comune di Cellole avviava il procedimento di gara per il nuovo affidamento, di durata novennale, dei servizi di tesoreria e riscossione dei tributi comunali, per un importo stimato, al netto dell’I.V.A., in € 180.000,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il 7 luglio 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, S.U.A. di Caserta, pubblicava il bando di gara sul proprio profilo informatico unitamente al disciplinare e ai documenti necessari per la predisposizione degli atti di gara, fissando il termine per il ricevimento delle offerte all’11 agosto 2017 e la data di apertura delle buste al 1° settembre 2017.

In data 13 settembre 2017, con determina del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari n. 211, prot. n. 10055/17, il Comune di Cellole affidava ad essa società ricorrente la cd. proroga tecnica, nei termini stabiliti dall'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Con D.P. n. 4393 del 12 febbraio 2018, la S.U.A. approvava i verbali delle sedute pubbliche del 6 novembre 2017 e del 26 gennaio 2018, proponendo per l'aggiudicazione essa ricorrente.

Conclusa la fase concorsuale, il R.U.P. della S.U.A. procedeva positivamente alla verifica dei requisiti da essa dichiarati proponendo formalmente l'approvazione sopraggiunta con decreto del Provveditore Interregionale per le OO.PP. per le Regioni Campania, Molise, Puglia e Basilicata prot. n. 13411 dell'11 maggio 2018.

Riferisce infine che, a fronte del silenzio-inadempimento serbato dal Comune, si vedeva costretta ad adire il T.A.R. Campania - con ricorso R.G. n. 3297/2018 - invocando la declaratoria dell'obbligo di provvedere.

Nelle more della definizione del suddetto giudizio, il Comune di Cellole con determinazione n. 31 del 30 settembre 2018, prot. n. 23202 del 4 ottobre 2018, annullava la procedura di gara per un vizio insito nella fase di pubblicazione e con la Deliberazione consiliare n. 27 del 23 ottobre 2018, affidava ad horas il servizio di riscossione ai soggetti preposti evocati in giudizio.

La So.Ge.R.T. s.p.a. ha, quindi, proposto il presente ricorso, ritualmente notificato in data 15 novembre 2018 e depositato in pari data, con il quale ha chiesto l’annullamento della predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23 ottobre 2018, prot. n. 25789 del 12 novembre 2018, pubblicata all'Albo Pretorio in data 14 novembre 2018, recante, in accoglimento della proposta di deliberazione del Sindaco p.t. dell'11 ottobre 2018, parimenti gravata, la delega delle funzioni e l'affidamento delle relative attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Cellole sia tributarie che patrimoniali, con decorrenza immediata, in favore dei soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche ed in particolare all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e, per il territorio regionale di competenza, alla Riscossione Sicilia S.p.A.; ha chiesto altresì accertamento e la concernente declaratoria dell’obbligo, a carico del Comune di Cellole, di dar corso alle obbligazioni assunte con contratto rep. n. 152 dell'11 settembre 2012 prorogato con Determinazione n. 211 del 13 settembre 2017 fino alla definizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi, procedendo in particolare all'approvazione dei ruoli 2013 e successivi ed al conseguente affidamento ad essa ricorrente.

A sostegno del gravame sono state dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita a resistere in giudizio l’Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con mero atto di stile.

Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Cellole, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone, pertanto, il rigetto.

Con ordinanza n. 1940 del 20 dicembre 2018 questa Sezione,

Considerato:

- che le esigenze cautelari recedono di fronte alla necessità della funzionalità del servizio che l’ente locale resistente, seppure in tempi ristretti, ha ritenuto di dover delegare all'Agente della Riscossione nazionale, all’esito di un’articolata valutazione;

- che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare pertanto opportuno che la situazione attuale rimanga inalterata nelle more della definizione del merito del giudizio che, peraltro, necessita di un approfondimento incompatibile con la sommarietà propria della presente fase cautelare; ”,

ha respinto la domanda cautelare.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione ed una memoria per l’udienza di discussione. Il Comune di Cellole nella memoria del 24 giugno 2019 ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, in riferimento al primo motivo di ricorso, nella parte in cui parte ricorrente lamenta che, nell’ipotesi in cui si intendesse attribuire alla delibera impugnata una proprietà intrinsecamente risolutoria, sarebbero state violate le prerogative procedimentali di cui al combinato disposto degli artt. 7 della L. n. 241/1990 e 176, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Ha altresì eccepito la carenza di interesse a ricorrere avverso gli atti impugnati.

All’udienza pubblica del 26 settembre 2019 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

In via preliminare, va precisato che, in tema di contenzioso relativo alle procedure di affidamento di pubblici servizi, la sentenza è redatta “in forma semplificata” potendo, quindi, la motivazione anche consistere “in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo” (artt. 120, comma 6, e 74 c.p.a.).

Il Collegio deve innanzitutto esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, sollevata dal Comune di Cellole nella memoria del 24 giugno 2019 in riferimento al primo motivo di ricorso, nella parte in cui parte ricorrente lamenta che, nell’ipotesi in cui si intendesse attribuire alla delibera impugnata una proprietà intrinsecamente risolutoria, sarebbero state violate le prerogative procedimentali di cui al combinato disposto degli artt. 7 della L. n. 241/1990 e 176, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

L’eccezione è infondata per la risolutiva circostanza che non si ritiene di poter attribuire alla delibera impugnata una proprietà intrinsecamente risolutoria, alla luce di quanto di seguito esposto.

Si può prescindere dalla ulteriore eccezione di

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