TAR Palermo, sez. II, decreto cautelare 2019-08-09, n. 201900914
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Pubblicato il 09/08/2019
N. 00914/2019 REG.PROV.CAU.
N. 01799/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1799 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Liceo Scientifico Statale “Pietro Ruggieri” di Marsala, Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale “Pietro Ruggieri”, Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico Statale “Pietro Ruggieri”, Consiglio della Classe I^ Sez. “C” del Liceo Scientifico Statale “Pietro Ruggieri” non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
“ del provvedimento di non ammissione alla classe successiva dell'allieva ricorrente, di cui al Verbale n. 6 del Consiglio della classe I^ sez. “C” del Liceo Scientifico Statale “P.Ruggieri” di Marsala, datato 12 giugno 2019, successivamente conosciuto, con cui l’Istituto ha ritenuto di non promuovere e non ammettere alla classe successiva l'alunna -OMISSIS-;
“nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, nella parte in cui si presentano immotivati incoerenti, contraddittori e illegittimi rispetto alla legge e alla necessita di bisogni educativi speciali dello studente;
“– ivi compresi i verbali n. 1-2-3-4-5- nota prot. n. 2188/B1c, e tutti i verbali agli stessi connessi, collegati anteriori e successivi, presupposti o consequenziali, di estremi sconosciuti nella parte in cui si presentano immotivati incoerenti, contraddittori e illegittimi, rispetto alla necessità di bisogni educativi speciali della studente e rispetto all'impianto normativo che regola la materia, nonché nella parte in cui si presentano incoerenti con la necessità di specifica attività di recupero;
“– nonché, i verbali e delibere di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione del Regolamento di Istituto e lo stesso regolamento e di determinazione delle Linee Generali del PTOF della scuola, deliberate dalla Scuola, Consiglio di Istituto, Collegi dei docenti di estremi sconosciuti, nonchè dal Consiglio di Istituto, nella parte in cui violano e sono incoerenti con le norme emesse in materia;
“– nonché, tutti i singoli atti e provvedimenti di non promozione e di attribuzione dei voti e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni e scrutini, di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque, connesso ai predetti provvedimenti, anche se al momento non conosciuti, in particolare, ove occorra, dei verbali di scrutinio e delle pagelle scolastiche del I° trimestre e del II° pentamestre dell'allieva, relative all'anno scolastico 2018/2019, tutti nella parte in cui siano carenti di motivazione, nella parte in cui non prendono in considerazione e/o non danno applicazione all'impianto normativo relativo agli studenti che necessitano di bisogni educativi speciali e nella parte in cui non abbiano preso atto delle particolari esigenze educative dell'alunna, nonché ove necessario, tutti gli atti e provvedimenti e verbali che hanno delineato i criteri e la programmazione e lo svolgimento delle attività scolastica e anche di recupero ”.
VISTI il ricorso e i relativi allegati;
VISTA l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
PREMESSO che, in applicazione dei termini dilatori previsti dall’art. 55, comma 5, c.p.a., la prima Camera di consiglio utile per l’esame collegiale dell’istanza cautelare è quella del 12 settembre 2019, come da calendario;
CONSIDERATO che la ricorrente motiva l’istanza cautelare in relazione alla fase di avvio del nuovo anno scolastico, dal 12 settembre 2019, evidenziando a tal fine che:
a) “ La mancata promozione a carico dell'alunna che rammentiamo affrontava il suo primo anno di scuola superiore, provoca un danno gravissimo e irreparabile in relazione alle conseguenze che l'insuccesso scolastico rappresenta per la studentessa, che presenta le gravissime difficoltà dette, nell'affrontare la speciale e temporanea ma gravissima situazione familiare dovuta alla malattia del proprio padre, al trasferimento nella nuova realtà cittadina e scolastica ”;
b) “ Come visto in diritto, l'impianto normativo ha disciplinato dettagliatamente casi come quello del ricorrente, ma la scuola ha del tutto disapplicato quelle norme e direttive, le Linee Guida del Dipartimento per l'Istruzione del Ministero dell'Istruzione titolate <Per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con problemi specifici di apprendimento> ”;
c) “ Per lo studente e la sua famiglia è evidente il danno irreparabile nel dover affrontare oltre al disagio psichico, anche le spese per il sostegno privato alla formazione scolastica, per poi vedersene vanificato il prosieguo del cammino di studi, e di fronte alla impossibilità di poter iscriversi alla classe successiva, stravolgendo la propria organizzazione di studio e di vita, ma soprattutto col carico dell'insuccesso e del vedersi arretrare rispetto ai giovani colleghi ”;
RITENUTO che le ragioni addotte dalla ricorrente NON sembrano evidenziare una concreta situazione di “ estrema gravità ed urgenza ”, tale da giustificare la concessione della misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., ben potendo il Collegio valutare le addotte esigenze cautelari nel corso della predetta Camera di consiglio coincidente col primo giorno di scuola;
RILEVATO, peraltro, che sono impugnati atti afferenti allo scrutinio scolastico in data 12 giugno 2019 e che il ricorso in esame risulta depositato oggi, 9 agosto 2019, di guisa che l’addotta situazione di gravità ed urgenza sembra essere stata determinata (in tutto o in parte) dalle scelte difensive della stessa ricorrente, la quale, viceversa, ben avrebbe potuto attivarsi per tempo al fine di accedere all’ordinaria tutela cautelare, in sede collegiale, quanto meno in una delle due udienze camerali tenute dalla Sezione nel mese di luglio del 2019;
CONSIDERATO, infine, che con specifica istanza istruttoria la ricorrente chiede l’acquisizione di atti e documenti come analiticamente indicati a pag. 20 del ricorso;
- che tale istanza appare meritevole di accoglimento, trattandosi di documentazione afferente al contestato esito negativo dello scrutinio e quindi rilevante ai fini della stessa decisione cautelare da adottarsi in sede collegiale;
- che di tale incombente va onerata l’Amministrazione scolastica, alla quale va assegnato il temine di giorni dieci a decorrere dalla data di comunicazione e notifica del presente decreto;