TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-01-09, n. 201900320

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2019-01-09, n. 201900320
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201900320
Data del deposito : 9 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2019

N. 00320/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06157/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6157 del 2017, proposto da
M G P, rappresentata e difesa dagli Avvocati G G, F D, G V e F S ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, via del Corso, 300;

contro

Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo (ora Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali), in persona del Ministro pro-tempore , costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giorgio Palandri, n.c.;
Gian Carlo Borellini, n.c.;
Alessandra F, n.c.;

per l’esecuzione

della sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione Lavoro, passata in giudicato, n. 231 del 2013, ovvero per il risarcimento del danno in caso di mancata ottemperanza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo (ora Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali);

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2018 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. L’Arch. M G P espone di aver convenuto in giudizio nell’anno 2012, il Ministero per i Beni e le attività culturali, nonché gli architetti Giorgio Palandri e Giancarlo Borellini, e la Dr.ssa Alessandra F, al fine di ottenere, nel rispetto degli obblighi prescritti dall’art. 19 del D.lgs n.165/2001:

i) in via principale, la condanna dell’Amministrazione a ripetere la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali illegittimamente assegnati ai controinteressati sopra menzionati e per i quali l’Arch. P aveva presentato domanda;

ii) in via subordinata, la condanna dell’Amministrazione a risarcire la ricorrente per il danno da perdita di chance da quest’ultima subito e quantificato in € 64.989,98 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, con la rivalutazione monetaria del credito ex art. 429 c.p.c. e gli interessi legali come per legge.

Con la sentenza n.213 del 19.08.2013, il Tribunale di Trieste:

a) ha accertato la violazione da parte del M.I.B.A.C.T. alle disposizioni di legge di cui all’art. 19 del D.lgs. 165/2001;

b) ha dichiarato la nullità ex art. 1418 c.c. degli atti (unilaterali di diritto privato) emessi nell’ambito della procedura di interpello avviata con la circolare n. 19/2012 e, in particolare: i) della circolare n. 19/2012, nella parte in cui ha indetto la procedura per il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale: «n. 1 incarico presso la “soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con sede a Roma;
n. 1 incarico presso il Servizio I della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee;
n. 1 incarico presso la soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno con sede a Pisa»;
ii) degli atti di conferimento dell’incarico dirigenziale disposti in favore degli Arch. Palandri, Borellini e della Dott.ssa F;
iii) dei contratti individuali stipulati dal M.I.B.A.C.T., successivamente al conferimento dei sopracitati incarichi dirigenziali, con questi ultimi soggetti;

c) ha condannato il M.I.B.A.C.T. a ripetere le procedure di assegnazione nel rispetto delle norme di legge (ossia, in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs. n.165/2001).

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, l’odierna ricorrente ha notificato in data 13.04.2016 una diffida ad adempiere alla quale l’Amministrazione non ha dato riscontro.

In questa sede ella agisce per ottenere la piena ottemperanza alla sentenza n. 213 del 2013, emessa dal Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, passata in giudicato.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo (ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali), resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione alla camera di consiglio del 10 luglio 2018 e quindi trattenuto in decisione.

4. La ricorrente fa valere il proprio insoddisfatto diritto (riconosciuto dalla sentenza eseguenda) alla ripetizione, da parte dell’Amministrazione intimata, della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali illegittimamente assegnati agli Arch. Palandri e Borellini ed alla Dott.ssa F, ovvero, nel caso di sopravvenuta impossibilità di esecuzione, al risarcimento della propria posizione giuridica per equivalente monetario ai sensi dell’art. 112, comma 3 c.p.a., sul presupposto che il danno “connesso” alla impossibilità dell’esecuzione non è necessariamente un danno “nuovo”, bensì anche semplicemente il danno accertato con la sentenza passata in giudicato.

Detto danno è quantificato in misura di € 16.913,40, pari al 70% della maggiore retribuzione di posizione che ella avrebbe percepito nei tre anni di durata dell’incarico, se quest’ultimo le fosse stato assegnato, cui va aggiunto il danno derivante dalle maggiori spese da lei sostenute per lo svolgimento dell’incarico dirigenziale nella sede di Trieste.

Difatti agli incarichi per cui l’Arch. P aveva presentato domanda corrisponde un trattamento retributivo di posizione di importo complessivo annuo lordo e per tredici mensilità pari ad euro 30.054,77, di cui 11.262,77 di retribuzione di posizione parte fissa, ed euro 18.792,00 di retribuzione di posizione di parte variabile;
mentre all’incarico di dirigente della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, effettivamente ricoperto dalla ricorrente, cui corrisponde un trattamento retributivo di posizione di importo complessivo annuo lordo e per tredici mensilità pari ad euro 22.000,77, di cui 11.262,77 di retribuzione di posizione parte fissa, ed euro 10.738,00 di retribuzione di posizione di parte variabile.

AI fini della quantificazione della “chance”, la ricorrente sostiene che - qualora l’Amministrazione avesse ripetuto la procedura di interpello indetta con la circolare n. 19/2012 - il regolare svolgimento della stessa avrebbe comportato, per l’Arch. P, una concreta, effettiva probabilità di ottenere il conferimento di uno degli incarichi dirigenziali per i quali aveva presentato domanda, ove si consideri che:

· ben due dei tre incarichi dirigenziali per i quali ella aveva presentato domanda, sono stati conferiti a soggetti che, oltre ad avere la medesima anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale della ricorrente, nella graduatoria di cui al D.D. 25 febbraio 2009 erano collocati in posizione inferiore rispetto a quest’ultima;

· l’Amministrazione convenuta ha reputato la ricorrente comunque meritevole di ottenere il conferimento di un incarico dirigenziale, avendole assegnato quello di direzione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia.

La ricorrente quantifica detto danno in misura quanto meno pari al 70% della maggiore retribuzione di posizione percepita dai controinteressati a seguito del conferimento disposto in loro favore dei predetti incarichi, per tutto il periodo in cui essi hanno ricoperto gli stessi (3 anni), ovvero in misura pari ad € 16.913,40 (€ 8.054,002 x 70 : 100 = 5.637,80 x 3 [anni]3 = € 16.913,40).

A tale danno, come si è anticipato sopra, devono essere inoltre aggiunte le effettive spese sostenute dall’Arch. P nel corso degli anni in cui ha prestato servizio in qualità di Soprintendente per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. Se, infatti, ella avesse ottenuto l’incarico di Soprintendente a Roma, dove risiede, non avrebbe dovuto farsi carico di sostenere tali ingenti spese.

Segnatamente, le spese in questione, pari ad Euro 13.760,93, si articolano come segue:

a. spese sostenute negli anni dal 2012 al 2015 per i viaggi di andata e ritorno da Roma a Trieste, per un totale di Euro 11.067,93;

b. nelle spese sostenute negli anni dal 2012 al 2015 per l’alloggio a Trieste, per un totale di Euro 2.693,00.

Conclusivamente la ricorrente chiede il riconoscimento di un risarcimento pari a € 30.674,33, maggiorato degli interessi al corso legale, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, anche determinata in via equitativa.

5. Il Collegio rileva in primo luogo che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accoglimento del ricorso per ottemperanza, trattandosi di pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato e non eseguita dall’amministrazione, la quale non ha ripetuto le predette procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali in questione secondo l’indicazione contenuta nella sentenza.

6. Detta esecuzione peraltro non può più avvenire in forma specifica, in quanto - dalla nota ministeriale acquisita in sede istruttoria - risulta che i tre incarichi ai quali la ricorrente aspirava (Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di

Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo;
Servizio I - Affari Generali, Bilancio e Personale, della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanee;
Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno), a prescindere da ogni altra possibile considerazione circa le successive vicende degli stessi, attengono ormai a sedi che non sono più operative a seguito del

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