TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-27, n. 202103947
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Testo completo
Pubblicato il 27/12/2021
N. 03947/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00397/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 397 del 2019, proposto da
M S S e A S, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milazzo, rappresentato e difeso dall'avvocato M R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
G G e G C, rappresentati e difesi dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati G A, M S e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G A in Catania, Via Gustavo Vagliasindi 9;
per l'annullamento
a) del provvedimento n. 37 in data 10 dicembre 2018 del Comune di Milazzo, con cui sono state annullate le concessioni edilizie rilasciate per la costruzione di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra per l’asserita violazione delle disposizioni di legge in materia di distanze tra edifici di cui all’art. 9 del decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, n. 1444, e di cui all’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale; b) ove occorra, della relazione in data 3 luglio 2018 da cui risulta che le concessioni edilizie sono state illegittimamente rilasciate a causa di una non veritiera rappresentazione dello stato di fatto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. D B;
Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato: a) il provvedimento n. 37 in data 10 dicembre 2018 del Comune di Milazzo, con cui sono state annullate le concessioni edilizie rilasciate per la costruzione di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra per l’asserita violazione delle disposizioni di legge in materia di distanze tra edifici di cui all’art. 9 del decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, n. 1444, e di cui all’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale; b) ove occorra, la relazione in data 3 luglio 2018 da cui risulta che le concessioni edilizie sono state illegittimamente rilasciate a causa di una non veritiera rappresentazione dello stato di fatto.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è stato violato il termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 (le concessioni edilizie risalgono agli anni 2006, 2007, 2009 e 2011), non trovando applicazione nel caso di specie la speciale ipotesi derogatoria di cui al comma 2-bis; b) l’Amministrazione non ha reso congrua motivazione in ordine all’interesse pubblico specifico, anche avuto riguardo al