TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-27, n. 202103947

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-12-27, n. 202103947
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103947
Data del deposito : 27 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2021

N. 03947/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00397/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 397 del 2019, proposto da
M S S e A S, rappresentati e difesi dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milazzo, rappresentato e difeso dall'avvocato M R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

G G e G C, rappresentati e difesi dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Monte dei Paschi di Siena Leasing &
Factoring S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Aliquò, Mario Sanino e Lorenzo Coraggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Aliquò in Catania, Via Gustavo Vagliasindi 9;

per l'annullamento

a) del provvedimento n. 37 in data 10 dicembre 2018 del Comune di Milazzo, con cui sono state annullate le concessioni edilizie rilasciate per la costruzione di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra per l’asserita violazione delle disposizioni di legge in materia di distanze tra edifici di cui all’art. 9 del decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, n. 1444, e di cui all’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;
b) ove occorra, della relazione in data 3 luglio 2018 da cui risulta che le concessioni edilizie sono state illegittimamente rilasciate a causa di una non veritiera rappresentazione dello stato di fatto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. D B;

Viste le conclusioni scritte od orali delle parti come in atti e da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato: a) il provvedimento n. 37 in data 10 dicembre 2018 del Comune di Milazzo, con cui sono state annullate le concessioni edilizie rilasciate per la costruzione di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra per l’asserita violazione delle disposizioni di legge in materia di distanze tra edifici di cui all’art. 9 del decreto ministeriale in data 2 aprile 1968, n. 1444, e di cui all’art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale;
b) ove occorra, la relazione in data 3 luglio 2018 da cui risulta che le concessioni edilizie sono state illegittimamente rilasciate a causa di una non veritiera rappresentazione dello stato di fatto.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) è stato violato il termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 (le concessioni edilizie risalgono agli anni 2006, 2007, 2009 e 2011), non trovando applicazione nel caso di specie la speciale ipotesi derogatoria di cui al comma 2-bis;
b) l’Amministrazione non ha reso congrua motivazione in ordine all’interesse pubblico specifico, anche avuto riguardo al lungo lasso di tempo trascorso e all’affidamento ingenerato negli interessati;
c) il Comune non ha motivato in relazione alle deduzioni rese dagli interessati nella sede procedimentale;
d) nel merito, non vi era alcun obbligo di rispettare la distanza di dieci metri, in quanto - l’art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 non trova applicazione allorquando l’immobile sia preesistente e sia stato oggetto di restauro conservativo o di ristrutturazione;
- il lanternino posto sulla sommità del fabbricato Grasso - denominato vano-deposito dall’Amministrazione - non costituisce un’opera che concorre alla determinazione delle distanze, atteso che si tratta di volume tecnico;
e) in ogni caso, la costruzione prospiciente è illegittima e il Comune avrebbe dovuto, piuttosto, annullare la concessione in sanatoria rilasciata ai controinteressati;
f) quanto al fabbricato ex-Comandè, la presunta finestra non è, in effetti, tale e al più, essendo posta ad una altezza maggiore di 2,00 metri, può considerarsi una semplice luce, con conseguente esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 9;
f) sotto diverso profilo, non sussiste violazione delle distanze in quanto la luce o veduta è separata dalla proprietà dei ricorrenti da un cortile interno;
g) in subordine, L’impugnato annullamento è illegittimo in quanto l’Amministrazione ha ritirato integralmente le concessioni edilizie già rilasciate, pregiudicando anche le parti del fabbricato che sono state legittimamente edificate.

Il Comune di Milazzo, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, osservando, in sintesi, quanto segue: a) l’Amministrazione ha accertato che le concessioni edilizie erano state rilasciate in conseguenza di una non veritiera rappresentazione dello stato dei luoghi;
b) il termine per l’annullamento decorre dal momento in cui l’Amministrazione acquista conoscenza della falsa rappresentazione dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8/2017);
c) l’onere motivazionale risulta attenuato nel caso di non veritiere prospettazioni ad opera della parte privata;
d) il provvedimento appare motivato in modo congruo e adeguato;
e) le affermazioni dei ricorrenti relative al merito della questione non possono essere condivise;
e) l'annullamento parziale di una concessione edilizia riconosciuta illegittima è ammissibile soltanto quando l'opera autorizzata sia scindibile in modo tale da poter formare oggetto di distinti progetti.

Si è costituito in giudizio il Monte dei Paschi di Siena, evocato in giudizio dai ricorrenti, sostenendo le ragioni degli interessati.

Anche i controinteressato Grasso e Cannistraci si sono costituiti in giudizio e hanno chiesto il rigetto del ricorso, svolgendo difese fondamentalmente analoghe a quelle del Comune resistente.

In data 23 novembre 2021 i ricorrenti hanno sollecitato un rinvio della decisione, rappresentando che erano in corso trattative per il bonario componimento della vicenda.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

La richiesta di rinvio della decisione non può essere accolta, in quanto l’art. 73, primo comma-bis, c.p.a. riserva tale possibilità ad ipotesi “eccezionali”, mentre non può reputarsi tale la dichiarata - e, tra l'altro, non provata - sussistenza di interlocuzioni per la composizione della controversia, anche tenuto conto che, ad ogni buon conto, la decisione del Tribunale non pregiudica in alcun modo la possibilità per le parti di definire la questione nella sede amministrativa.

Tanto precisato, a giudizio del Collegio il ricorso è fondato per le assorbenti ragioni di seguito indicate.

Occorre premettere che la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8/2017, ampiamente citata dall’Amministrazione resistente, ha posto una serie di principi che valgono con riferimento alla originaria formulazione dell’art. 21-nonies, il quale stabiliva genericamente che il provvedimento amministrativo poteva essere annullato entro un termine ragionevole (decorrenza del termine dalla scoperta del vizio;
onere motivazionale fortemente attenuato nel caso di dichiarazioni non veritiere della parte privata;
etc.).

La norma, però, è stata successivamente modificata dall’art. 25 del decreto legge n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014, prevedendosi la possibilità dell’annullamento entro il termine di 18 mesi dalla “adozione” dell’atto (mentre oggi il termine è di 12 mesi, in forza dell’art. 63, primo comma, del decreto legge n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021).

Pertanto, mentre la disciplina originaria faceva esclusivo riferimento al “termine ragionevole”, senza alcuna menzione della sua decorrenza dalla “adozione” dell’atto, in forze delle successive modifiche, al fine del computo dei 18 o 12 mesi occorre aver riguardo al momento in cui il provvedimento è stato adottato.

Il Comune ha emanato il provvedimento in questa sede impugnato nella vigenza del termine di 18 mesi, che decorre - si ripete - dal momento dell’adozione dell’atto.

Nel caso di specie non sussiste, poi, l’ipotesi derogatoria contemplata dal comma 2-bis dell’art. 21-nonies (“false rappresentazioni dei fatti o… dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”).

Pertanto, risultando inapplicabili i principi di cui alla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 8/2017, in quanto essi si riferiscono alla disciplina originaria della norma (“entro un termine ragionevole”), la doglianza dei ricorrenti in ordine alla violazione del termine di cui all’art. 21-nonies, primo comma, appare fondata.

Il ricorso va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento n. 37 in data 10 dicembre 2018 con cui il Comune di Milazzo ha annullato le concessioni edilizie, mentre non occorre annullare la relazione in data 3 luglio 2018 - impugnata dichiaratamente per finalità tuzioristiche – avuto riguardo alla natura endoprocedimentale di tale atto.

Tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.

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