TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2017-10-26, n. 201700524

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2017-10-26, n. 201700524
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201700524
Data del deposito : 26 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2017

N. 01060/2017 REG.RIC.

N. 00524/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01060/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2017, proposto da:


A Z, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR;


contro

Comune di Santa Maria di Sala, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti di

G Z, P Z non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi del 7 luglio 2017 del Comune di Santa Maria di Sala, prot. n. 0011576, e di tutti i provvedimenti precedenti e successivi connessi o collegati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 il Pres. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori M. Mancini per la parte ricorrente;


Rilevato che il ricorrente, pur avendo residenza anagrafica nell’immobile dal 1934 e nella porzione considerata dal 1971, ha dichiarato (cfr. pag. 3 del ricorso) di recarvisi “almeno una volta alla settimana”, mentre dal 11.11.2015 (cfr. pag. 3 del ricorso ex art. 700 del C.p.c., suo doc. 5) gli è del tutto interdetto l’accesso;

Ritenuto pertanto che, in tale situazione, dall’esecuzione dell’atto impugnato non deriva un danno grave ed irreversibile.

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