TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 2017-10-26, n. 201700524
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Pubblicato il 26/10/2017
N. 00524/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01060/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1060 del 2017, proposto da:
A Z, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR;
contro
Comune di Santa Maria di Sala, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
G Z, P Z non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza di rimessa in pristino dello stato dei luoghi del 7 luglio 2017 del Comune di Santa Maria di Sala, prot. n. 0011576, e di tutti i provvedimenti precedenti e successivi connessi o collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2017 il Pres. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori M. Mancini per la parte ricorrente;
Rilevato che il ricorrente, pur avendo residenza anagrafica nell’immobile dal 1934 e nella porzione considerata dal 1971, ha dichiarato (cfr. pag. 3 del ricorso) di recarvisi “almeno una volta alla settimana”, mentre dal 11.11.2015 (cfr. pag. 3 del ricorso ex art. 700 del C.p.c., suo doc. 5) gli è del tutto interdetto l’accesso;
Ritenuto pertanto che, in tale situazione, dall’esecuzione dell’atto impugnato non deriva un danno grave ed irreversibile.