TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-11-14, n. 201600638

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-11-14, n. 201600638
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600638
Data del deposito : 14 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2016

N. 00638/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00248/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 248 del 2007, proposto da:
A F, L M, rappresentati e difesi dagli avvocati B B, A V, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;

contro

Comune di Sant'Agata Feltria non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza prot. n° 549 del 22.1.2007;

del verbale di accertamento tecnico e del sopralluogo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2016 la dott.ssa F A e uditi per le parti i difensori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Sant’Agata Feltria ha ingiunto ai ricorrenti la riduzione in pristino rispetto alle opere realizzate in assenza di permesso di costruire.

I ricorrenti hanno adito questo Tribunale Amministrativo per domandare l’annullamento dell’ordinanza n° 549 del 2007.

Alla pubblica udienza del 3 giugno 2016, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si censura il provvedimento per violazione degli artt. 7 e 8 della legge n° 241/1990, violazione dell’art. 36 del T.U. dell’edilizia, eccesso di potere per difetto di motivazione.

L’ordinanza di riduzione in pristino rispetto ad opere abusive è un atto vincolato, di talchè la mancata comunicazione di avvio del procedimento non è causa di annullabilità del provvedimento.

Dalla motivazione si evince che le opere, descritte nell’ordinanza n° 549, avrebbero dovuto essere realizzate in base a permesso di costruire.

Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale due istanze di sanatoria.

Esula dal thema decidendum l’istanza avente ad oggetto le opere descritte nel provvedimento n° 18611 del 2006, che non è stato impugnato con il ricorso in epigrafe.

Dall’istanza di sanatoria, presentata in seguito all’ingiunzione di riduzione in pristino, per le opere descritte nell’ordinanza n° 549, non possono trarsi argomenti di convincimento in ordine all’illegittimità del provvedimento impugnato.

Il motivo è, pertanto, infondato.

Con il secondo motivo di ricorso, si censura il provvedimento per violazione dell’art. 1 della legge urbanistica n° 1150/1942, violazione del testo unico dell’edilizia e della legge n° 241/1990, nonché eccesso di potere.

Le opere di cui si controverte non possono essere realizzate in regime di attività edilizia libera.

Per espresso dettato di cui all’art. 3, lett. e-6, del testo unico n° 380/2001, devono essere considerate di nuova costruzione le opere che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale.

Il volume dell’ampliamento dichiarato dal tecnico in sanatoria è superiore al 20% del volume dell’edificio ante operam.

La mancata irrogazione di una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria non è un comportamento suscettibile di denotare contraddittorietà dell’azione amministrativa.

Per tali ragioni, il ricorso dev’essere respinto.

Le spese processuali possono essere compensate.

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