TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-09-25, n. 202314187
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Testo completo
Pubblicato il 25/09/2023
N. 14187/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11629/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11629 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Donato D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 22;
contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Guardia di Finanza - Comando Generale;
in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
- del verbale -OMISSIS-, redatto in data 15.06.2023, con il quale la Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del bando di cui Determinazione n. 343625 del 28.11.2022, ha disposto l'esclusione dalla procedura concorsuale del candidato, sig. -OMISSIS-;
- della Determinazione n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 28.06.2023, con la quale il Capo del I° Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza ha escluso il sig. -OMISSIS- dalla procedura concorsuale;
- della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 14.07.2023, del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri – anno 2022 indetto con il bando di cui alla Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 343625 del 28.11.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Espone il ricorrente di aver partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1410 allievi finanzieri – anno 2022, indetto con il bando di cui alla Determinazione del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 343625 del 28 novembre 2022 e di esservi stato escluso con il provvedimento n. -OMISSIS- del 28 giugno 2023, in quanto “ non in possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso ”.
A fondamento del ricorso promosso avverso l’anzidetto provvedimento di esclusione il ricorrente ha dedotto i seguenti argomenti di doglianza:
- “ I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 199/1995 come modificato dall'art. 33, comma 1.6) del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e dell'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, assenza di presupposti di fatto e di diritto, illogicità e ingiustizia manifeste ”.
Il ricorrente si duole, in sintesi, del fatto che “ l’esclusione è stata disposta in considerazione della generica segnalazione della Compagnia dei Carabinieri di Latina, non contenente alcun riferimento all’uso o alla detenzione delle sostanze, e priva di ogni ulteriore riscontro e/o accertamento sulle circostanze riferite, come dimostra peraltro la mancanza di alcuna comunicazione dei fatti oggetto della segnalazione alla Prefettura competente ”.
- “ II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. g), del bando di concorso, dell'art. 6 del d.lgs. n. 199/1995 come modificato dall'art. 33, comma 1.6) del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 e dell'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 160 del 2006. Eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti. Sviamento e arbitrarietà. Manifesta ingiustizia ”.
Il ricorrente lamenta che, anche ritenendo che l’episodio in questione sia stato oggetto di uno specifico accertamento, esso non sarebbe comunque tale da giustificare l’avversato giudizio di inidoneità in considerazione della unicità del fatto, del