TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-11-25, n. 202102137
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Pubblicato il 25/11/2021
N. 02137/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla
Wind Telecomunicazioni S.p.A., poi Wind Tre Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. V Z, in Catanzaro, via Buccarelli, 49;
contro
il Comune di Luzzi (CS), in persona del Sindaco
pro tempore
, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
ricorso introduttivo
del provvedimento del Comune di Liuzzi (CS) prot. 12426 del 16.10.2015 con il quale è stata riscontrata la s.c.i.a. presentata da Wind Telecomunicazioni spa volta all’adeguamento tecnologico di un impianto di trasmissione telefonica già esistente, ed è stato preteso il versamento di euro 1.000 a titolo di oneri di urbanizzazione, quale adempimento condizionante l’avvio dei lavori;
per l’accertamento
del silenzio-assenso formatosi sulla SCIA presentata il 18.09.2015;
motivi aggiunti
della nota prot. n.4033 del 20.4.2020, trasmessa il 21.4.2020, con la quale il Comune di Luzzi, in riferimento alla Segnalazione certificata di inizio attività presentata dalla Wind Tre - ex art.87 bis del D. Lgs. 259/03, in data 27.3.2020, prot. n.3351 - ha comunicato che “ la stessa deve essere integrata con la documentazione di seguito elencata: Parere preventivo ARPA Cal;pagamento € 1.000,00 per diritti di istruttoria valutazione pratiche esposizione campi elettromagnetici; ”;
per l’accertamento
del silenzio-assenso formatosi sulla SCIA presentata il 27.03.2020;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 novembre 2021, celebrata da remoto, in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, il dott. F B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con due distinte s.c.i.a., presentate ai sensi dell’art. 87 bis del D. Lgs. 259/2003 in data 18.09.2015 ed in data 27.3.2020, la Wind Telecomunicazioni spa ha comunicato al Comune di Liuzzi l’avvio dei lavori di adeguamento tecnologico di un impianto di trasmissione telefonica già esistente nel territorio comunale.
In entrambi i casi, con provvedimenti del 16.10.2015 e del 20.4.2020, l’amministrazione comunale ha richiesto alla società il pagamento della somma di euro 1.000, a titolo di oneri di urbanizzazione (nella nota del 16.10.2015) e di diritti di istruttoria per valutazione dell’esposizione al campo elettromagnetico (nella nota del 20.04.2020);la produzione degli elaborati tecnici per richiedere il parere all’ARPA (nella nota del 16.10.2015);la produzione del parere preventivo dell’ARPA, ed i dati dell’impresa esecutrice dei lavori (nella nota del 20.04.2020);ha infine subordinato l’inizio dei lavori alla regolare trasmissione della documentazione richiesta.
La Wind Telecomunicazioni spa espone: (i) di aver provveduto al pagamento della somma di € 1.000, al solo scopo di non interrompere l’attività avviata, ma con animo di ripetere quanto versato; (ii) di aver prodotto la documentazione tecnica richiesta, pur ritenendola non dovuta; (iii) di aver prodotto il parere positivo dell’ARPA, ottenuto nelle more del procedimento.
Con il ricorso in epigrafe ha impugnato la nota comunale del 16.10.2015;con motivi aggiunti ha impugnato la nota comunale del 20.04.2020.
Il Comune di Liuzzi non risulta costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato.
All’udienza del 10 novembre 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il contenzioso può essere definito con sentenza succintamente motivata, essendo chiara ed univoca la normativa applicabile alla fattispecie.
Va premesso che le segnalazioni di inizio attività sono state presentate dalla società ricorrente, al fine di procedere alla mera implementazione tecnologica di un impianto già esistente, avvalendosi dell’articolo 87 bis del Codice delle comunicazioni elettroniche, in base al quale “ Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la denuncia è priva di effetti ”.
Avuto riguardo alla prima S.c.i.a., presentata dalla società in data 18.09.2015, risulta fondata la censura contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, laddove si assume che l’atto del Comune - contenente richiesta di versamento e di produzione documentale, nonché sospensione di ogni attività esecutiva - sia intervenuto al di fuori del termine perentorio di 30 giorni previsto dalla legge, allorquando era spirato il termine per poter emettere un provvedimento di diniego da parte dell’ente locale.
Essendo decorso il termine di 30 giorni, l’attività annunciata poteva essere regolarmente eseguita, e l’amministrazione avrebbe potuto inibirla solo in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21 nonies della L. 241/90, come previsto in via generale dall’articolo 19, co. 4, della L. 241/90.
Più articolato appare l’esame della seconda S.c.i.a. Questa è stata presentata in data 27 marzo 2020, l’amministrazione la riscontrata in data 20 aprile 2020;ne consegue che non era decorso il termine di 30 giorni che rende intangibile la segnalazione, anche perché a quell’epoca il termine del procedimento era assoggettato a sospensione per effetto dell’emergenza Covid 19.
Occorre allora verificare se, nel merito, le richieste avanzate dal Comune intimato con l’atto impugnato con i motivi aggiunti fossero legittime o meno.
Deve ricordarsi che l’amministrazione ha richiesto, col provvedimento ora in esame, quanto segue: a) il parere preventivo dell’ARPA;b) il versamento della somma di euro 1.000 a titolo di diritti di istruttoria per la valutazione dell’esposizione campi elettromagnetici;c) i dati relativi all’impresa esecutrice dei lavori. In aggiunta, ha disposto la sospensione dei lavori, fino al deposito di tutta la documentazione richiesta.
Deve anche rilevarsi che la società ricorrente ha: a) allegato alla segnalazione la richiesta di parere rivolta all’ARPA, e poi ha depositato il parere positivo stesso, quando ne è venuta in possesso;b) effettuato il versamento di euro 1.000 sul conto corrente comunale, seppur con animo di ripeterlo;c) comunicato che i dati dell’impresa esecutrice sarebbero stati resi noti al momento dell’avvio dei lavori.
Deve, infine, sottolinearsi quanto affermato dalla ricorrente stessa, ossia che, dopo l’effettuazione dei citati adempimenti, il Responsabile del Procedimento ha preso atto della documentazione trasmessa, ha verificato la conformità urbanistica e la legittimità del titolo che si richiede, ed ha espresso parere favorevole.
Deve concludersi, quindi, che l’unico interesse che anima oggi la ricorrente riguarda la declaratoria di illegittimità delle somme versate all’amministrazione, poiché tutti gli altri elementi condizionanti indicati dal Comune nell’impugnato atto sono stati ormai spontaneamente adempiuti. Vero è che il parere ARPA condiziona l’attivazione dell’impianto, e non l’installazione o modifica dell’antenna, ma nel caso in esame è stata presentata sia la richiesta di adozione del parere, sia il parere stesso a contenuto positivo, di guisa che non sussiste più alcun impedimento all’attività della società ricorrente.
Isolata in tal modo la questione residuale, essa trova disciplina nell’articolo 93 del D. Lgs. 259/2003, in base al quale non possono essere imposti ai gestori di telefonia mobile oneri o canoni diversi da quelli stabiliti per legge. Tenuto conto che i diritti richiesti dal Comune di Liuzzi erano finalizzati all’espletamento di una istruttoria per la valutazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici - che non è di competenza dell’amministrazione comunale, ma dell’ARPA - deve concludersi per l’illegittimità della pretesa finanziaria avanzata con l’atto impugnato.
Sotto tale aspetto, quindi, i motivi aggiunti risultano fondati e vanno accolti.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.