TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-05-11, n. 201100129
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Testo completo
N. 00129/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2010, proposto da:
P G, rappresentato e difeso dall’avv. C P, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, piazza Mosna n. 25
contro
Comune di Riva del Garda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. P P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A U in Trento, via Serafini n. 9;
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti N P, M M e S A, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della P.A.T. in Trento, Piazza Dante, n. 15
nei confronti di
Garda Trentino Fiere S.p.A, non costituita
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 22.12.2009, n. 3148, avente ad oggetto "L.p. 7.8.2003, n. 7 - L.p. 5.9.1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Riva del Garda - Variante al P.R.G. - Approvazione con modifiche - prot. n. 561/09D", pubblicato sul B.U. della Regione Autonoma Trentino -Alto Adige di data 5.1.2010 n. 1/I-II, nella parte in cui classifica l'edificio posto più a sud della p.ed. 688 C.C. Riva del Garda all'interno del perimetro del nucleo storico (art. 24 N.T.A.), soggetto alla categoria di intervento del restauro secondo quanto stabilito dalla scheda n. 307/PER/96/455 e nella parte in cui all'art. 37 ter delle Norme tecniche di attuazione, non prevede alcun limite alla superficie lorda di pavimento prevedendo solo un limite di rapporto di copertura dell'area (70%) e nessun vincolo di altezza, con riguardo alle aree classificate come “F1 per attrezzature fieristiche”, poste immediatamente a ridosso del confine sud delle pp.ff. 2377/2, 2368, 23/69, 2370, 2374/1, 4306, 4307, 4311 e della p.ed. 688 C.C. Riva del Garda;
- di ogni atto anche infraprocedimentale, ai precedenti connesso, presupposto e consequenziale, ivi comprese le deliberazioni del Comune di Riva del Garda di prima, seconda e terza adozione, nonché le note del Commissario ad acta di risposta alle osservazioni del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Riva del Garda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il sig. P G - proprietario delle pp.ff. 2377/2, 2368, 23/69, 2370, 2374/1, 4306, 4307, 4311 e della p.ed. 688 C.C. Riva del Garda - ha impugnato tutte le deliberazioni del Commissario ad acta del Comune di Riva del Garda relative all’adozione della variante n. 9 di assestamento al Piano regolatore generale, nonché la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 3148 del 2009, che l’ha approvata.
A sostegno dell’impugnativa sono stati formulati i seguenti motivi:
A. Sulla classificazione all'interno del nucleo storico, soggetto alla categoria di intervento del restauro secondo quanto stabilito dalla scheda n. 307/PER/96/455, dell'edificio posto più a sud della p.ed. 688 C.C. Riva del Garda:
1) eccesso di potere per assoluto travisamento del fatto, falsa rappresentazione della realtà, difetto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca, errata e/o difettosa valutazione dei presupposti, illogicità manifesta;
2) eccesso di potere per assoluto errore di fatto e travisamento della realtà e per contraddittorietà rispetto ad un precedente provvedimento;
3) eccesso di potere per insufficienza della motivazione; sviamento, irragionevolezza e violazione del principio di legalità;
B. Sull’illegittimità dell’art. 37 ter delle Norme tecniche di attuazione dedicato alle zone “F1 per attrezzature fieristiche” - in cui ricadono le aree poste immediatamente a ridosso del confine sud delle pp.ff. 2377/2, 2368, 2369, 2370, 2374/1, 4306, 4307, 4311 e della p.ed. 688 C.C. Riva del Garda - nella parte in cui non prevede alcun limite alla superficie lorda di pavimento e nessun vincolo di altezza:
4) errata e/o difettosa valutazione dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, errata e/o difettosa valutazione dei presupposti, irragionevolezza manifesta; violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento; eccesso di potere per contrasto con la recente evoluzione normativa urbanistica; erroneità della motivazione.
Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni comunale e provinciale, allegando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, contrastando i dedotti motivi e chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011, previa rinuncia della difesa comunale alla sollevata eccezione di tardività dell’impugnativa, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Va, innanzitutto, esaminata l’eccezione di inammissibilità formulata sui primi tre motivi di ricorso.
La Provincia oppone, in sostanza, una carenza di interesse a ricorrere in capo all'interessato sulla classificazione dell'edificio posto a sud della p.ed. 688 C.C. all'interno del nucleo storico di Riva del Garda. Secondo l’amministrazione provinciale, infatti, la variante n. 9 non avrebbe introdotto una previsione nuova, posto che l'edificio in questione (corpo C della p.ed. 688) sarebbe già stato ricompreso nel perimetro del nucleo storico fin dall’approvazione del PRGI del 2002.
Il Collegio è portato a ritenere