TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2016-05-06, n. 201600634

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2016-05-06, n. 201600634
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201600634
Data del deposito : 6 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00318/2016 REG.RIC.

N. 00634/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00318/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2016, proposto da:
Consorzio Stabile Virgilio S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti M P, A L C, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Satap S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti U G, M S, con domicilio eletto presso U G in Torino, Via Grassi, 9;

nei confronti di

Ati Siramvin S.r.l. - F S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti Sabrina Molinar Min, Stefano Vaccino, con domicilio eletto presso l’avv.to Sabrina Molinar Min in Torino, largo Migliara 16;

per l'annullamento

del provvedimento del 18.2.2016, comunicato ex art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006, con successiva nota prot. n. 1603/V, con la quale la stazione appaltante ha aggiudicato in via definitiva all'ATI Siramvin srl-F sas, i lavori di manutenzione ordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati della pavimentazione bitumosa dell'autostrada A21;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche allo stato non conosciuti e non comunicati, ivi incluso il provvedimento del 15.3.2016 di rigetto del preavviso di ricorso notificato all'Amministrazione, e, ove occorra, del bando di gara e del disciplinare di gara in parte qua nel caso quest'ultimo dovesse interpretarsi nel senso diverso dal suo tenore letterale in ordine alle prescrizioni contenute al punto 11, sub 11.3.5 e 11.6;
e per il risarcimento dell'eventuale danno che subirebbe il ricorrente dal mancato affidamento dei lavori predetti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Satap S.p.A. e di Ati Siramvin S.r.l. - F S.a.s.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Il consorzio ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di tratti ammalorati di autostrada, pronunciato a favore dell’ATI controinteressata.

Deduce parte ricorrente le seguenti censure:

1)Violazione e falsa applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 123 del regolamento di attuazione approvato con il DPR n. 207/2010. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Violazione della par condicio tra concorrenti. Lamenta parte ricorrente che la fideiussione presentata dall’aggiudicataria sarebbe priva di un elemento previsto dalla legge di gara a pena di esclusione.

2)Violazione e/o falsa applicazione del disciplinare di gara. Omessa dichiarazione ex art. 16.3 del disciplinare di gara. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento ed errata valutazione dei fatti. L’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non aver prodotto la dichiarazione prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 con riferimento al direttore tecnico della mandante.

Si costituiva l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso.

All’udienza fissata per la trattazione dell’istanza cautelare parte ricorrente non compariva;
parte controinteressata si costituiva chiedendo termine per eventuali ulteriori difese.

Alla camera di consiglio del 20.4.2016 parte controinteressata insisteva per la reiezione del ricorso e, previo avviso alle parti, la causa veniva discussa e decisa nel merito.

Il ricorso risulta palesemente infondato.

Il disciplinare di gara, con riferimento ai requisiti della fideiussione prestata a titolo di cauzione provvisoria, nella parte invocata in ricorso (art. 11.3.5 lett.d)) prevede che il contratto deve contenere: “la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del codice e 123 del regolamento”.

Contrariamente a quanto assunto in ricorso la disposizione, oltre e non prevedere esplicita menzione di una sanzione di esclusione, evoca gli artt. 113 del codice dei contratti e 123 del relativo regolamento ai fini di una mera individuazione dell’istituto della cauzione definitiva, nei termini in cui esso è disciplinato dalla normativa pertinente.

Non si evince dal testo della legge di gara (né sarebbe legittimamente predicabile, se non a pena di un esasperato formalismo) che il testo della fideiussione da presentare in gara dovesse riportare letteralmente il disposto (o la rubrica o anche solo il numero) degli articoli evocati, i quali in astratto disciplinano l’istituto.

Le condizioni generali della fideiussione prestata da parte controinteressata, all’art. 5, recitano “Il garante si impegna, nelle modalità previste dal bando di gara, a rilasciare, a richiesta del contraente affidatario, la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006” (cfr. doc. 1 di parte controinteressata).

L’impegno a rilasciare la cauzione definitiva è quindi correttamente stato assunto nel suo complesso, ancorchè con il richiamo espresso a una sola delle norme pertinenti, per altro con la precisazione che le modalità della garanzia saranno quelle prescritte dal bando di gara.

Nessuna carenza è quindi imputabile sul punto all’aggiudicataria, con infondatezza del primo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta che il direttore tecnico della mandante dell’ATI aggiudicataria, sig. F F, non avrebbe reso la prescritta dichiarazione ex art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Si evince dalla visura camerale e dall’attestazione di qualificazione depositate in atti dalla controinteressata che, nella società mandante dell’ATI controinteressata, F s.a s. Escavazioni edilizia lagnami di F F Maria &
C., il sig. F F riveste contemporaneamente la qualifica di legale rappresentante e di direttore tecnico.

Il signor F ha reso la prescritta dichiarazione in qualità di legale rappresentante;
è del tutto evidente che il doppio ruolo dal medesimo rivestito all’interno della società non poteva certo onerarlo di una doppia dichiarazione in relazione a condizioni personali indifferenti rispetto ai possibili plurimi ruoli rivestiti in azienda.

La censura è quindi infondata in fatto.

Il ricorso deve essere complessivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

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