TAR Milano, sez. II, sentenza 2014-07-04, n. 201401748
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Testo completo
N. 01748/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2014, proposto da:
B Energy International s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti F E, P Z, M F e M M G, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Milano, via G. Casati, 1;
contro
Autorità per l'energia elettrica e il gas, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
Snam Rete Gas s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti G C e M R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Carla Minieri in Milano, via San Damiano, 2;
nei confronti di
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
per l'annullamento
- della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 514/2013/R/GAS del 14 novembre 2013, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 15 novembre 2013, nonché del relativo All. A, denominato " Regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017 (RTTG) " ;
- della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 603/2013/R/GAS del 19 dicembre 2013, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 20 dicembre 2013, nonché della relativa Tabella 2, punti 2.1 (corrispettivi unitari variabili) e 2.2 (corrispettivo unitario di capacità di rete nazionale per il punto di entrata denominato Mazara del Vallo);
- del Codice di rete di Snam Rete Gas s.p.a., approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera n. 75/03 del 1 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato con interventi oggetto di ulteriore approvazione da parte dell'Autorità e, in particolare, delle disposizioni dello stesso relative al conferimento di capacità di trasporto, al contratto di trasporto e alla risoluzione anticipata di quest'ultimo fra le quali, inter alia , quelle di cui al Capitolo 5, paragrafi 3.2.1, 4.1 e 8.1 e al Capitolo 19, paragrafo 3;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o correlato ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
nonché per la condanna di Snam Rete Gas s.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas e di Snam Rete Gas s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 14 gennaio 2014 e depositato il 27 gennaio 2014, B Energy International s.p.a. (di seguito anche: B) propone ricorso innanzi a questo Tribunale al fine di conseguire l’annullamento della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 514/2013/R/GAS del 14 novembre 2013, recante " Criteri di regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017 " con il relativo allegato A (“ Regolazione delle tariffe di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2014-2017 (RTTG) "), nonché della delibera n. 603/2013/R/GAS del 19 dicembre 2013, recante “ Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per l’anno 2014 e modificazione della RTTG ” con la relativa Tabella 2, punti 2.1 (corrispettivi unitari variabili) e 2.2 (corrispettivo unitario di capacità di rete nazionale per il punto di entrata denominato Mazara del Vallo).
La ricorrente chiede, inoltre, l’annullamento del Codice di rete di Snam Rete Gas s.p.a., approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con delibera n. 75/03 del 1 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato, nella parte relativa al conferimento di capacità di trasporto, al contratto di trasporto e alla risoluzione anticipata di quest'ultimo.
Chiede, infine, la condanna di Snam Rete Gas s.p.a., “ previo eventuale accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, ad accettare l’annullamento senza penali né altri corrispettivi delle capacità conferite a B Energy International S.p.A. al punto di entrata di Mazara del Vallo, ovvero – in subordine – diminuendo equitativamente, in base al principio generale di diritto di cui all’art. 1384 del codice civile, il corrispettivo che B Energy International S.p.A. dovrà versare a Snam Rete Gas S.p.a. per procedere all’annullamento definitivo delle capacità conferite alla ricorrente al punto di entrata di Mazara del Vallo ”.
2. Si è costituita l’Avvocatura dello Stato per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, insistendo per il rigetto del ricorso.
3. Si è, altresì, costituita Snam Rete Gas s.p.a., contrastando le doglianze della ricorrente ed eccependo altresì il difetto di giurisdizione di questo Tribunale con riferimento alla domanda di annullamento del Codice di rete di Snam Rete Gas s.p.a., nonché con riguardo alle domande direttamente rivolte nei confronti di quest’ultima da parte della ricorrente.
4. Alla camera di consiglio del 20 marzo 2014 la ricorrente ha rinunciato all’istanza di misure cautelari.
5. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato documenti e memorie.
6. All’udienza pubblica del 5 giugno 2014 la causa è stata chiamata e discussa ed è quindi passata in decisione.
DIRITTO
1. La trattazione del ricorso richiede una sintetica premessa.
1.1 La rete di trasporto del gas naturale è affidata alla gestione delle imprese di trasporto, la maggiore delle quali è Snam Rete Gas s.p.a.
La capacità di trasporto disponibile sulla rete viene acquistata dagli shippers (grossisti) che si avvalgono della rete per immettervi il gas acquistato e per trasferirlo ai propri clienti.
La ricorrente B Energy International s.p.a. è uno shipper che importa gas naturale per rivenderlo ai propri clienti e che, a tal fine, si avvale della rete nazionale di trasporto del gas naturale.
In particolare, B immette gas nella rete presso il punto di entrata collocato al largo della costa di Mazara del Vallo, appartenente all’impresa maggiore di trasporto Snam Rete Gas, con la quale la ricorrente intrattiene, quindi, rapporti contrattuali, regolati dal Codice di rete della stessa Snam Rete Gas.
1.2 La tariffa di trasporto del gas è determinata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, chiamata ad attenersi, nell’esercizio del potere regolatorio, alle finalità indicate dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481, il quale indica la necessità di addivenire alla definizione di “ un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. ”.
Con riguardo alla determinazione della tariffa, specifici criteri sono forniti altresì dall’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base al quale “ Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. (...) Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo della capacità impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali. ”.
1.3 Sulla base di tale quadro normativo, l’Autorità ha operato la determinazione della tariffa di trasporto del gas in ragione di periodi quadriennali.
In particolare, con la deliberazione n. 514/2013/R/GAS, l’Autorità ha stabilito i criteri di regolazione tariffaria per il periodo 2014-2017, mentre con la successiva deliberazione 603/2013/R/GAS ha approvato (per quanto qui rileva) le proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto per l’anno 2014.
1.4 La tariffa di trasporto del gas è formata da due parti: la prima, fissa, è commisurata alla capacity , ossia alla capacità di trasporto conferita agli shippers , sulla base delle relative prenotazioni; la seconda, variabile, è invece legata alla commodity , ossia al gas effettivamente immesso in rete.
In particolare, la formula della tariffa di trasporto del gas – stabilita all’articolo 8, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 514/2013/R/GAS – è data dalla somma della capacità conferita all’utente nel punto di entrata della rete (Ke) per il relativo corrispettivo unitario (CPe), più la capacità conferita nel punto di uscita (Ku) per il relativo corrispettivo unitario (CPu), più la capacità conferita nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti (Kr) per il relativo corrispettivo unitario (CRr), più il quantitativo di gas effettivamente immesso in rete (V) per il relativo corrispettivo unitario variabile (CV).
In considerazione degli elevati costi fissi della gestione della rete rispetto ai costi variabili, dipendenti dalla quantità di gas effettivamente immesso, l’Autorità ha stabilito, sin dal precedente periodo regolatorio, di attribuire alle componenti basate sulla capacità (ossia: Ke moltiplicato per CPe; Ku moltiplicato per CPu; Kr moltiplicato per CRr) un peso preponderante rispetto alla componente commodity (V moltiplicato per CV),