TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-06-28, n. 202208814
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Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 08814/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07106/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 7106 del 2021, proposto da
Associazione dei Militari Uniti in Sindacato Aeronautica – AMUS Aeronautica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio
serbato sulle istanze sindacali inviate da AMUS Aeronautica al Ministero della difesa e al Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l’adozione di atti/provvedimenti espressi;
nonché, in subordine, per l’accertamento e la repressione, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970, della condotta antisindacale tenuta dal Ministero della difesa e dal Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare nei confronti di AMUS Aeronautica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 marzo 2022 la dott.ssa F V D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 10 luglio 2021 e depositato il successivo 13 luglio, l’Associazione dei Militari Uniti in Sindacato Aeronautica – AMUS Aeronautica ha agito innanzi a questo Tribunale amministrativo avverso la condotta inerte tenuta dal Ministero della difesa rispetto a quattro istanze presentate dalla predetta Associazione.
Si tratta, in particolare:
a) della nota in data 12 gennaio 2021, recante un interpello rivolto all’Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS e, per conoscenza, al Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, concernente l’applicazione al personale militare dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (“ Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato ”), a seguito della sentenza della Corte dei Conti, Sez. riunite, n. 1 del 4 gennaio 2021 (doc. 8 della ricorrente);
b) della nota indirizzata allo Stato maggiore dell’Aeronautica in data 11 marzo 2021, con la quale si chiedeva un incontro per l’esame della problematica relativa alla partecipazione del personale ufficiale e sottufficiale ultracinquantenne ai servizi armati (doc. 10 della ricorrente);
c) della lettera al Ministro della difesa del 15 marzo 2021, con la quale, premesse le priorità strategiche indicate dal Ministro in occasione dell’audizione già svolta in Parlamento, è stata formulata una richiesta di incontro per l’approfondimento dei medesimi temi, anche in considerazione dell’imminente elaborazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR (doc. 9 della ricorrente);
d) della nota indirizzata al Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, datata 5 giugno 2021, con la quale, facendo riferimento al 3° R.M.A.A. di Treviso, si esponevano questioni e formulavano richieste concernenti l’applicazione di norme contrattuali del personale delle Forze armate in materia di orario di lavoro e di recupero delle ore eccedenti, in relazione ai servizi di guardia e alla pausa pranzo (doc. 11 della ricorrente);
e) dell’istanza rivolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero della difesa, recante la richiesta di partecipare alle attività di concertazione per il rinnovo contrattuale (doc. 12 della ricorrente).
2. La ricorrente ha esposto di essere un’organizzazione sindacale costituitasi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevedeva che “ I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali ”, invece di prevedere che “ I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali ”.
La costituzione dell’Associazione è stata approvata dal Ministro della difesa con decreto del 13 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 1475, comma 1, cod. ord. mil. (previsione applicabile anche alle organizzazioni sindacali militari: cfr. Corte cost. n. 120 del 2018, § 16 in diritto).
Secondo quanto illustrato dalla parte, le istanze presentate all’Amministrazione della difesa al fine di esercitare le proprie prerogative, in rappresentanza dei lavoratori, sono rimaste prive di riscontro.
La ricorrente ha domandato, pertanto, la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato sulle richieste inviate da AMUS Aeronautica al Ministero della difesa e al Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, nonché l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l’adozione di determinazioni espresse.
In subordine, ha chiesto l’accertamento e la repressione della condotta antisindacale tenuta dal Ministero della difesa e dal Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare nei confronti dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
La parte ha, inoltre, richiesto di sottoporre alla Corte costituzionale una serie di questioni di legittimità costituzionale concernenti diverse previsioni normative – gli articoli 1476, 1481 e 1482 del Codice dell’ordinamento militare, nonché l’articolo 2, comma 2, l’articolo 7 commi 1 e 1- bis , e l’articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 – ove dalle suddette disposizioni dovesse desumersi l’assenza di una disciplina normativa idonea a dare effettiva tutela alla funzione rappresentativa delle organizzazioni sindacali militari.
3. A sostegno delle domande proposte, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di ricorso:
I) violazione della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2018, degli articoli 894 e 898 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nonché eccesso di potere per violazione della direttiva del Gabinetto del Ministro della difesa n. 20023 del 30 aprile 2019 e violazione dell’obbligo del Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica di rispondere alle richieste sindacali di AMUS Aeronautica; ciò in quanto la sentenza della Corte costituzionale avrebbe stabilito che, nelle more del necessario intervento del legislatore, nei confronti delle organizzazioni sindacali militari debbano trovare applicazione le disposizioni dettate gli organi di rappresentanza militare e, con riguardo alle istanze avanzate da questi ultimi, la normativa vigente (articoli 894, 896 e 898 reg. ord. mil.) detta espressamente i termini per il doveroso riscontro da parte dell’Amministrazione; conseguentemente, sarebbe illegittimo il silenzio serbato nei confronti delle richieste di AMUS Aeronautica, una volta decorsi i termini stabiliti dalle disposizioni richiamate; l’illegittimità della condotta inerte dell’Amministrazione emergerebbe anche alla luce della circolare del Gabinetto del Ministro della difesa n. 20023 del 30 aprile 2019 (doc. 13 della ricorrente), la quale ha previsto che l’unica forma di interlocuzione delle organizzazioni sindacali è a livello di Stato maggiore di Forza armata: in ritenuto contrasto con tale indicazione, il Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare non ha infatti fornito riscontro alle richieste relative al regime pensionistico, ai limiti di età massima previsti per lo svolgimento dei servizi di guardia e all’applicazione di norme contrattuali relative all’orario di lavoro del 3° R.M.A.A. di Treviso; al riguardo, anche ove non fossero ritenuti applicabili