TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 2024-11-22, n. 202420867

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 2024-11-22, n. 202420867
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202420867
Data del deposito : 22 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2024

N. 20867/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09509/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9509 del 2024, proposto da
Associazione CA SC per la Libertà di Ricerca Scientifica Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, e-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Gerardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Ciampino (RM), Viale del Lavoro n. 31 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Santa Marinella, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cordasco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ofanto n. 18 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento

serbato dal Comune di Santa Marinella (RM) in ordine alla istanza di cui alla diffida del -OMISSIS- inviata a mezzo P.E.C. dal Sig.-OMISSIS- all'ente comunale in data -OMISSIS-, nonché in ordine alla diffida del -OMISSIS- inviata a mezzo P.E.C. dall'Associazione CA SC per la Libertà di Ricerca Scientifica all'ente comunale in data -OMISSIS- avente ad oggetto il completamento del procedimento amministrativo volto all'adozione da parte del Comune di Santa Marinella del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche nel rispetto di quanto previsto e stabilito dall'art. 32 comma 21 della Legge n. 41/1986, dall'art. 24 comma 9 della legge n. 104/1992, dall'art. 1.2 lettera c) D.P.R. 503/1996 ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"); nonché per l'accertamento dell'obbligo dell'ente comunale intimato di provvedere in ordine alle menzionate istanze/diffide e, quindi, di provvedere in ordine al completamento del procedimento amministrativo volto all'obbligo di adottare/approvare un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche avente ad oggetto l'intero territorio comunale e non singole porzioni o parti di esso nel rispetto e in attuazione della normativa sopra richiamata; e per la condanna dello stesso ente comunale intimato a provvedere in ordine alle menzionate istanze/diffide, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Marinella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a.-OMISSIS- e l’associazione CA SC agiscono avverso il silenzio tenuto dal Comune di Santa Marinella rispetto alla richiesta di adottare un completo Piano di eliminazione delle barriere architettoniche.

2. A sostegno della propria azione, i ricorrenti espongono, in punto di fatto:

(i) che-OMISSIS- risiede nel Comune di Santa Marinella (RM) ed è persona non vedente e, quindi, con disabilità grave ex art. 3, co. 3, l. 104/1992;

(ii) che l'associazione CA SC è iscritta nel registro nazionale del terzo settore ed è legittimata ad agire nei procedimenti civili promossi ai sensi dell'art. 4, co. 3, l. 67/2006 in virtù del decreto del Ministero delle pari opportunità di concerto con il Ministero della solidarietà sociale del 2 ottobre 2015;

(iii) di avere depositato un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. presso il Tribunale di Civitavecchia al fine di sentir dichiarare che la mancata adozione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) da parte del Comune di Santa Marinella e la mancata eliminazione, in concreto, di un numero circoscritto di barriere architettoniche e sensoriali costituivano una discriminazione in danno di -OMISSIS-, quale persona non vedente, nonché, collettivamente, in danno di tutte le persone con disabilità visive, sensoriali e/o motorie;

(iv) di avere altresì chiesto al Tribunale di Civitavecchia di ordinare al Comune di Santa Marinella la cessazione di tale comportamento discriminatorio, mediante la pronta adozione del PEBA e la rimozione delle barriere architettoniche meglio indicate in ricorso;

(v) che, nel corso del giudizio davanti al Tribunale di Civitavecchia, il Comune – dopo aver emesso le delibere di Giunta comunale n. 151 del 12 settembre 2022 (avente per oggetto: "Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - Adozione del Piano") e n. 184 del 15 settembre 2023 (avente per oggetto: "Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche - Presa d'atto dell'integrazione al Piano - Nuova adozione") – approvava definitivamente il PEBA con delibera del Consiglio comunale n. 37 del 13 ottobre 2024 [avente per oggetto: "Approvazione del Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) adottato con D.G.C. n. 151 del 19.09.2022 e successiva D.G.C. n. 184 del 15.09.2023];

(vi) che il Tribunale di Civitavecchia, con ordinanza emessa ex art. 702 ter c.p.c. in data 13 ottobre 2023 e pubblicata in data 18 ottobre 2023, condannava il Comune per la condotta discriminatoria attuata in pregiudizio delle persone con disabilità, a causa della presenza sul territorio di un numero circoscritto e determinato di barriere architettoniche e sensoriali, ed ordinava all'ente di adottare entro dodici mesi un piano di interventi specifico volto alla concreta rimozione delle barriere architettoniche individuate nella parte motiva dell'ordinanza;

(vii) che tale ordinanza veniva impugnata dal Comune di Santa Marinella;

(viii) che con ricorso notificato al Comune di Santa Marinella il 7 dicembre 2023 e depositato il 14 dicembre 2023, i ricorrenti impugnavano davanti al TAR Lazio gli atti amministrativi sopra indicati al punto (v);

(ix) che con sentenza n. 11353 del 3 giugno 2024, il TAR Lazio, Sezione II Quater, rigettava il ricorso con la seguente motivazione “ Ritiene il Collegio che tutte le criticità del piano, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 37 del 13.10.2023, pur

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