TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-04-20, n. 202204754

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-04-20, n. 202204754
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204754
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2022

N. 04754/2022 REG.PROV.COLL.

N. 07308/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7308 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini 123;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 marzo 2022 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino nigeriano ospite presso il centro di accoglienza di Roma, alla via Staderini, ha impugnato il decreto in epigrafe, con il quale il Prefetto di Roma ha disposto la revoca delle misure di accoglienza.

Il provvedimento scaturiva dalla presunta verificazione dei presupposti previsti dall’art. 23, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 142/2015, ovverossia violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui il richiedente asilo è accolto, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti.

A fondamento della revoca, l’Amministrazione ha rappresentato che il ricorrente si era reso protagonista di un episodio di violenza fisica ai danni di altro ospite del centro, integrante una violazione grave delle regole del centro di accoglienza, con conseguente espulsione ai sensi dell'art 12 comma 1, lett e) del d.lgs. n. 140/2005, richiamando, quale atto presupposto, una relazione del Cas Staderini dell’11 aprile 2016.

Avverso il provvedimento il ricorrente ha dedotto censure di violazione e falsa applicazione di legge (art. 23, comma 1, lettera e) d.lgs. n. 142/2015);
violazione dell’articolo 24 della Costituzione;
travisamento dei presupposti;
eccesso di potere per vizio dell’istruttoria e della motivazione.

L’amministrazione si è costituita formalmente.

Con ordinanza n. 5535/2016 è stata respinta l’istanza di misure cautelari formulata dal ricorrente.

All’udienza straordinaria del 25 marzo 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

Così come risulta dalla documentazione in atti – non smentita dalle censure di parte ricorrente – l’odierno ricorrente si è reso colpevole di comportamenti violenti nei confronti di altra ospite del Centro (cfr. provvedimento impugnato che indica anche la relazione del Cas Staderini dell’11 aprile 2016).

Sotto tale profilo, dunque, appare infondata la censura relativa al difetto di motivazione del disposto provvedimento di revoca;
l’Amministrazione, infatti, in relazione al grave episodio di aggressione verificatosi a danno di una donna in avanzato stato di gravidanza, ha legittimamente esercitato i poteri dalla normativa in tema di revoca delle misure di accoglienza.

Risulta pertanto legittima, nel caso di specie, l’applicazione della misura prevista dall’art. 12 comma 1 lett. e) del d. lgs 140/2005, nella formulazione vigente al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato, che prevede la revoca delle misure di accoglienza, tra gli altri, in caso di “ violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti .”

La disposizione è stata abrogata e sostituita dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, che all’art. 23 oggi dispone la revoca delle misure di accoglienza in caso di “ violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti .”

Non risulta peraltro applicabile, nel presente giudizio, la decisione della Corte giustizia UE, 12 novembre 2019, n. 233, riguardante l’applicazione della direttiva 2013/33/UE (il cui termine di recepimento scadeva successivamente ai fatti oggetto di causa e alla data di adozione del provvedimento impugnato), con la quale è stato chiarito che la violazione da parte del richiedente asilo delle regole relative ai centri di accoglienza non possa legittimare l’applicazione di sanzioni e misure che incidono sulle sue esigenze della vita quotidiana e che non rispettano il principio di proporzionalità e la dignità umana.

Quanto, poi, alla dedotta illegittimità dell’atto per mancata traduzione in una lingua nota al ricorrente, è sufficiente rilevare che la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta allo straniero non determina l'illegittimità del provvedimento stesso, ma costituisce una mera irregolarità, che può assumere rilievo ai fini della rimessione in termini, ove abbia causato una tardiva proposizione del ricorso ( ex plurimis , Tar Lazio, Roma, sez. I, 28 ottobre 2021, n.11067).

Il gravame nel caso di specie è stato tempestivamente depositato presso il foro competente ed il suo contenuto conferma che alcuna compromissione del diritto di difesa dello straniero possa essersi compiutamente e concretamente verificata.

Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Quanto alle spese del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione anche in considerazione della vetustà del ricorso.

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