TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-10-25, n. 202405675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-10-25, n. 202405675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202405675
Data del deposito : 25 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2024

N. 05675/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04979/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4979 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pignataro Maggiore, via Redipuglia n.23;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;



per l'annullamento

del provvedimento del Comando Legione Carabinieri Sicilia, SM- Ufficio Personale , prot. n.-OMISSIS--Asp. di prot. datato 08/09/2020, a firma del Capo Ufficio Col. -OMISSIS- notificato in data 17/09/2020 , con il quale veniva disposta la revoca, per mutamento della situazione di fatto, della determinazione di collocamento in aspettativa n. -OMISSIS- del 02-10-14-; b) della determina prot. n. 23/57-7-2014 del 06/10/2020 del Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS- SM- Ufficio personale, a firma del Comandante Gen.C.A. -OMISSIS- , notificata in data 08/10/2020, nella parte in cui disponeva la non dipendenza da causa di servizio dell'aspettativa fruita dal ricorrente nel periodo dal 31/07/2013 al 05/08/2014; c) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, ad essi presupposti, connessi e consequenziali. Ivi compresa la nota prot. n. -OMISSIS- datata 08/09/2020 del Comando Legione Carabinieri Sicilia, SM- Ufficio Personale, a firma del capo ufficio Col. -OMISSIS-con la quale veniva trasmesso, ai fini della notifica, il provvedimento di cui al precedente punto a), ed il verbale della Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina 31/08/2017 richiamato nel provvedimento sub. a).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 settembre 2024 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, Carabiniere in congedo permanente dal 06/08/14 per infermità, ha impugnato il provvedimento del Comando Legione Carabinieri Sicilia, SM- Ufficio Personale, prot. n.-OMISSIS--Asp. di prot. datato 08/09/2020, notificato in data 17/09/2020, con il quale veniva disposta la revoca, per mutamento della situazione di fatto, della determinazione di collocamento in aspettativa n. -OMISSIS- del 02-10-14 motivata con l’archiviazione del procedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità che avevano condotto alla concessione di n.371 giorni di aspettativa , relativa al periodo dal 31/07/2013 al 05/08/2014.

Ha impugnato anche la conseguente determina prot. n. 23/57-7-2014 del 06/10/2020 del Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS- SM- Ufficio personale, notificata in data 08/10/2020, che ha ridefinito il periodo di collocamento in aspettativa per infermità del ricorrente, individuando quali non dipendenti da causa di servizio complessivi n. 422 giorni, e precisamente gg. 51 dal 17/03/2013 al 06/05/2013 e gg. 371 dal 31/07/2013 al 05/08/2014.

Contro i suddetti atti ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione art. 7 legge 241/90 – omessa comunicazione dell’avvio del procedimento - violazione del

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