TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-03-07, n. 202300166
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Pubblicato il 07/03/2023
N. 00166/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00267/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R M, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) del Provvedimento -comunicato dal Direttore del Servizio Concorsi presso la Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione con nota datata 10.03.2022- con il quale la Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento del concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario dell'Amministrazione regionale, ha disposto la non ammissione della ricorrente “per assenza dei requisiti specifici di cui all'art. 3, lettera a) e b) dell'avviso, e nello specifico per mancanza del requisito relativo all'esperienza professionale che risulta maturata come libero professionista e non con contratto di lavoro di natura flessibile”;
b) di ogni altro atto antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso al superiore provvedimento, compreso, ove necessario e laddove interpretati nel senso di non includere nei “contratti di lavoro di natura flessibile”, previsti tra i “Requisiti specifici” per la partecipazione al concorso, anche l'esperienza lavorativa maturata presso l'Amministrazione regionale in virtù di rapporti di lavoro di carattere libero-professionale:
b.1) l'avviso pubblico di concorso riservato al personale precario dell'Amministrazione regionale, indetto con Determinazione dirigenziale n. 2032 del10.11.2021 per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 42 unità da inquadrare nella categoria D, livello economico D1;
b.2) delle Deliberazioni G.R. n. 7/38 del 26.02.2021 e n. 16/11 del 05.05.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento epigrafato con cui è stata disposta la sua non ammissione al “ Concorso pubblico per titoli e colloquio riservato al personale precario dell’Amministrazione regionale avente diritto a concorrere alla procedura di stabilizzazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e dell'art. 6, comma 6 della L.R. 15 dicembre 2020, n. 30, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 42 unità di personale da inquadrare nella categoria D - livello economico D1, di cui n. 27 nel profilo “funzionario amministrativo” e n. 15 nel profilo “funzionario tecnico ”, “ per assenza dei requisiti specifici di cui all’art. 3, lettera a) e b) dell’avviso, e nello specifico per mancanza del requisito relativo all’esperienza professionale che risulta maturata come libero professionista e non con contratto di lavoro di natura flessibile ”.
2. Parte ricorrente censura la non ammissione per violazione dell’art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e per violazione del favor partecipationis , in quanto, pur se i contratti dalla stessa stipulati nel corso degli anni con la Regione Sardegna avevano forma giuridica di contratti libero-professionali, i relativi rapporti, quantomeno nella sostanza, si sono svolti con le medesime forme e tipicità dei rapporti di lavoro subordinato, seppur flessibile, che sono comunque rilevanti ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 (a differenza della procedura di cui al comma 1).
In via gradata, parte ricorrente deduce l'illegittimità del bando di concorso per violazione del principio della par condicio e del favor partecipationis , laddove inteso nel senso di non includere nei “contratti di lavoro di natura flessibile”, previsti tra i “Requisiti specifici” per la partecipazione al concorso, anche l’esperienza lavorativa maturata presso l’Amministrazione regionale in virtù di rapporti di lavoro di carattere libero-professionale.
3. Resiste la Regione Sardegna, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, richiamando anche il contenuto della D.G.R. n. 16/11 del 5 maggio 2021 recante “ Piano di superamento del precariato nel sistema Regione. Indirizzi per l'attuazione dell’art. 6, comma 6 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 ” per cui il requisito di partecipazione è costituito " da un contratto di lavoro flessibile, le cui mansioni e profili professionali sono da ascrivere alla categoria D del sistema di classificazione del personale regionale " e contestando che il rapporto di lavoro si sia svolto con i caratteri sostanziali del lavoro flessibile rilevante per l'assunzione.
4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare della ricorrente, laddove in sede di appello cautelare il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente il profilo del pregiudizio grave ed irreparabile cui sarebbe incorsa la ricorrente, valutando, quanto al fumus boni iuris , che " le questioni sollevate dall’appellante in ordine alla qualificazione dei contratti fatti valere ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione non appaiono del tutto implausibili e necessitano di un approfondimento nella sede del merito " (ord. n. -OMISSIS-).