TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-06-29, n. 201500954

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2015-06-29, n. 201500954
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201500954
Data del deposito : 29 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01658/2014 REG.RIC.

N. 00954/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01658/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1658 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società L s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. C S e A V, con domicilio eletto presso l’avv. A V in Firenze, Via Orcagna 76;



contro

Provincia di Pistoia in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. P P e B C, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;



per l'annullamento

A) con l'atto introduttivo del giudizio:

- dell'autorizzazione integrata ambientale prot. n. 28498 del 08.07.2014, inviata via pec alla L in data 08.07.2014, dell'ordinanza provinciale n. 788/2014 e relativi allegati e documenti atti ivi richiamati, nonchè della comunicazione di avvio del riesame ex art. 29 octies D. di Lgs. 152/2006 s.m. del 10.07.2014 comunicata via pec a L il 10.07.2014;

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente comunque connesso ed in particolare della nota della Provincia del 03.09.2014.

B) con i motivi aggiunti depositati il 9 gennaio 2015:

- dell' ordinanza 1345 del 24.10.2014 prot n 123099, che modifica l' autorizzazione integrata ambientale prot. n.28498 del 08.07.2014;

- di ogni altro atto o documento presupposto e/o conseguente comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Pistoia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1) La società L s.r.l. gestisce un impianto di incenerimento con recupero calore sito nel Comune di Montale, oggetto di autorizzazione integrata ambientale rilasciata il 30/10/2007.

Con istanza presentata allo Sportello unico delle attività produttive dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale in data 24/4/2012 la predetta società ha chiesto il rinnovo dell’AIA per l'impianto in questione. L'iter procedimentale si è articolato in quattro riunioni della Conferenza dei servizi appositamente convocata (in data 11/10/2012; 4/3/2013; 29/10/2013; 27/3/2014); quindi, con l'ordinanza n. 788 del 24/6/2014 prot. n. 71239 la Provincia di Pistoia ha dato atto della conclusione del procedimento, disponendo di rilasciare alla società richiedente il rinnovo dell’AIA, con validità di cinque anni a decorrere dal 31/10/2012. A ciò ha provveduto il SUAP dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale rilasciando l'autorizzazione richiesta con il provvedimento prot. n. 28498 dell'8/7/2014.

2) In data 10/7/2014 (cioè due giorni dopo il rinnovo dell’AIA) la Provincia di Pistoia ha trasmesso via pec a L s.r.l. un atto avente ad oggetto: " D.Lgs. 46/2014 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis. Impianto di incenerimento di Montale. Comunicazione avvio del riesame dell’AIA ", ai sensi dell’art. 29-octies comma 4 lett. d) del Codice dell'ambiente; in tale atto era specificato che la società destinataria doveva presentare entro e non oltre il 30/11/2014 la relativa documentazione tecnica.

3) Con il ricorso depositato il 23/10/2014 L s.r.l. ha impugnato:

a) l'autorizzazione integrata ambientale rinnovata con il provvedimento prot. n. 28498 dell'8/7/2014, nella parte in cui non prevede l'indicazione della capacità termica dell'impianto, ma si limita a indicare solo la quantità giornaliera di rifiuti in ingresso, pari a 150 tonnellate;

b) la determinazione della Provincia di Pistoia, comunicata il 10/7/2014, di avviare il riesame dell’AIA appena rinnovata.

Contro i provvedimenti in questione la società ricorrente ha articolato censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Provincia di Pistoia, che ha depositato una memoria corredata da documentazione.

4) Nella camera di consiglio del 20 novembre 2014 questa Sezione, con l'ordinanza n. 673, ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla società ricorrente, limitata all'avvio del riesame dell’AIA.

5) In data 9/1/2015 L s.r.l. ha depositato un atto di motivi aggiunti, con cui ha impugnato la sopravvenuta ordinanza n. 1345 del 24/10/2014 prot. n. 123099 con cui la Provincia di Pistoia ha modificato l’AIA appena rinnovata sostituendo la seconda alinea del capitolo 2 dell'Allegato 2 " Allegato Tecnico Prescrizioni " che recita: " Il quantitativo massimo di rifiuto smaltibile nell’impianto non può superare le 150 t/giorno " con la seguente: " Lo smaltimento dei rifiuti nell’impianto potrà avvenire fino al raggiungimento del carico termico per singola linea di incenerimento (linea 1= MW/h 13, linea 2 MW/h 5, linea 3 MW/h 10) fermo restando che il quantitativo massimo di rifiuto smaltibile nell’impianto non può superare le 150 t/giorno "; con l'ulteriore precisazione " che la possibilità di smaltire quantitativi di rifiuti superiori alle 150 t/giorno determina la modifica sostanziale dell'AIA con la necessità di espletare preventivamente la procedura di VIA su istanza del gestore ".

6) Le parti hanno successivamente depositato memorie e repliche in vista dell'udienza del 14 maggio 2015, in cui la causa è passata in decisione.



DIRITTO

1) La prima questione introdotta con l'originario ricorso riguarda il mancato riferimento nell’AIA al carico termico nominale dell'impianto; in sostanza la società ricorrente censura il fatto che l'autorizzazione consente l'incenerimento dei rifiuti fino al massimo del carico termico previsto, ma nei limiti del quantitativo di rifiuti smaltibili giornalmente, pari a 150 tonnellate. In realtà la prima censura deduce addirittura l'illegittimità dell’AIA perché non contiene la puntuale indicazione della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, ma solo della quantità di rifiuti di cui è giornalmente autorizzato lo smaltimento, in violazione dell’art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 133/2005 (applicabile alla procedura in esame ex art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014), sostanzialmente confermato dall’art. 237-sexies del Codice dell'ambiente, introdotto dall’art. 15 comma 1 del citato D.Lgs. n. 46/2014.

Le definizioni di " capacità nominale " e " carico termico nominale " sono contenute nell’art. 237-ter del Codice dell'ambiente, anch’esso introdotto dall’art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 46/2014.

La società ricorrente vorrebbe, in sostanza, poter raggiungere il carico termico consentito superando il limite delle 150 t/giorno in caso di utilizzo di rifiuti a basso potere calorifico.

La Provincia di Pistoia ha ripetutamente negato tale possibilità sostenendo che un aumento dei quantitativi di rifiuti smaltiti nell'impianto rispetto al quantitativo autorizzato comporta una modifica del procedimento di VIA già espletato. Tale

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