TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-12-28, n. 202113572

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-12-28, n. 202113572
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202113572
Data del deposito : 28 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2021

N. 13572/2021 REG.PROV.COLL.

N. 11560/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11560 del 2014, proposto da
P B, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, G P, con domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, via Bocca di Leone, 78;

contro

Ministero degli Affari Esteri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento MAE - prot. MAE01253872014-06-05 del 5 giugno 2014, con il quale è stata respinta l'istanza conferimento di qualifica e retribuzione superiore, ex art.2, comma 2, legge n.336/1970,

e per il riconoscimento

del diritto del ricorrente ad ottenere i benefici di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 336/70, ed in specie la classe stipendiale e retribuzione immediatamente superiore a quella dell'ultimo grado ricoperto nei ruoli del Ministero.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2021, tenutasi in modalità da remoto, la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato l’11 settembre 2014 e depositato il successivo 22 settembre 2014, il dott. P B ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento MAE - prot. MAE01253872014-06-05 del 5 giugno 2014, con il quale è stata respinta l'istanza di conferimento della qualifica e retribuzione superiore, ex art. 2, comma 2, legge n. 336/1970 con il riconoscimento del suo diritto ad ottenere i benefici richiesti, in specie la classe stipendiale e retribuzione immediatamente superiore a quella dell'ultimo grado ricoperto nei ruoli del Ministero.

2. Il ricorrente espone di essere stato assunto nel 1975 nei ruoli del MAE, quale profugo da territorio nazionale colpito dalla guerra, ai sensi e per gli effetti della legge 4 marzo 1952 n. 137, e a decorrere dal 1° agosto 2011 risulta collocato a riposo con il grado di Ministro plenipotenziario.

In base alla speciale disposizione contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge 24 maggio 1970 n. 336, ai dipendenti indicati all'art. 1 (tra i quali “ vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate ”) “ a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta ”.

Nelle "categorie equiparate" rientrano anche quelle di cui all'art. 1 della legge 137/52, in cui rientra il ricorrente, ovvero i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sulla base dei descritti presupposti, il ricorrente ha presentato istanza al MAE per ottenere i benefici di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 336/70, ed in specie la classe stipendiale e retribuzione immediatamente superiore a quella dell’ultimo grado ricoperto nei ruoli del Ministero.

Con il gravato provvedimento il MAE ha respinto l'istanza, ritenendo che: " il parere espresso nell'Adunanza Plenaria n. 34 del 1° dicembre 1995, ha considerato non più applicabile l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 nella parte in cui (comma 2) dispone che, in alternativa all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, gli interessati possano richiedere il passaggio alla qualifica superiore, se più favorevole.

Tale orientamento, confermato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, scaturisce dalle diverse disposizioni normative e contrattuali che, nell'ambito del processo di privatizzazione del rapporto di lavoro, hanno abolito per le qualifiche funzionali e dirigenziali l'automatismo nella progressione di carriera basato sul sistema di classi e scatti (cfr. nota Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della Funzione Pubblica n. 969 del 20 marzo 1997).

La non applicabilità del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 336/1970 è stata estesa anche ad alcune categorie di personale che, pur continuando ad operare in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. n. 165/2001, hanno visto sostanzialmente modificata la struttura del trattamento economico con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale (come è avvento, ad esempio per la carriera prefettizia e quella diplomatica). Nei confronti di questo personale, infatti, attraverso il recepimento di diversi accordi sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali facendone confluire il relativo valore economico maturato nella retribuzione individuale di anzianità (RIA).

Il riconoscimento della qualifica superiore non è, quindi, più ammesso laddove il mutamento della struttura retributiva, come avvenuto nella carriera diplomatica, ha dato luogo all'introduzione della RIA, definita per legge come "assegno personale non riassorbibile, né rivalutabile utile ai fini del trattamento di previdenza ".

3. Parte ricorrente deduce l’illegittimità del gravato provvedimento per i seguenti motivi di diritto:

I. Difetto di motivazione, in quanto il diniego appare genericamente motivato.

Il MAE non contesta il fatto né la qualifica di "profugo di guerra" del ricorrente. Piuttosto, ritiene la norma dell'art. art.2, comma 2, legge n. 336/1970 "non più applicabile", nonostante la stessa sia tuttora in vigore.

II. Violazione dell'art. 2 della L. 336/70 in relazione al d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Si è costituito in giudizio, con memoria di mera forma, il Ministero.

5. Alla pubblica udienza del 4 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è fondato.

L’Adunanza Plenaria con due decisioni n. 33 e 34 del 995 ha affermato l’inapplicabilità dell'art. 2, l. 336/1970 (attribuzione del trattamento economico immediatamente superiore a quello posseduto) nel nuovo ordinamento per qualifiche funzionali introdotto dalla l. 312/98 (oggi disciplinato dal d. lgs. n. 165/2001).

Più nel dettaglio, la questione che l’Adunanza plenaria era chiamata a decidere era se, nel nuovo ordinamento del personale fondato sulle qualifiche funzionali, potesse applicarsi l’art. 2, secondo comma della L. n. 336 del 1970, come interpretato dall’art.3 della L. n.824 del 1971, attribuendo il trattamento economico della qualifica funzionale superiore.

La caratteristica delle vecchie carriere era, infatti, che alla qualifica iniziale di ognuna di esse si accedeva mediante pubblico concorso, mentre, all’interno di ogni carriera, l’impiegato passava dalla qualifica iniziale a quelle superiori, svolgendo appunto la propria carriera, per anzianità senza demerito o per scrutinio per merito distinto o per concorso per merito distinto o per concorso speciale interno;
vale a dire l’accesso ai vari gradi o qualifiche della carriera costituiva la progressione che l’impiegato poteva attendersi normalmente, mentre tra una carriera e l’altra vi era la censura del pubblico concorso.

Con le nuove qualifiche funzionali, la regola generale sancita dall’art.7 della legge n.93 del 1983 e ripetuta dalle varie leggi dei diversi settori del pubblico impiego, era che l’accesso alle diverse qualifiche avveniva per pubblico concorso: pertanto, le vecchie carriere non potevano essere equiparate alle nuove qualifiche funzionali, con la conseguenza che doveva negarsi la possibilità di applicare la legge n.336 del 1970 attribuendo il trattamento economico della qualifica funzionale superiore (cfr. Ad. Plenaria, 1° dicembre 1995, n.33 e n.34).

È proprio condividendo le suesposte argomentazioni e conclusioni e muovendo da esse che, riguardo al caso in esame, si deve giungere a stabilire (come in un caso analogo concernente la carriera prefettizia ha fatto Tar Marche, Ancona, n. 940/2003) la spettanza del beneficio in questione, in quanto, alla stregua della legislazione vigente alla data del 1° agosto 2011 (di collocamento a riposo del ricorrente), l’ordinamento dei ruoli del personale diplomatico era ancora strutturato secondo il sistema della carriera (come originariamente configurato per tutti gli impiegati civili dello Stato dal T.U. n.3/1953) e l’introduzione delle qualifiche funzionali nel pubblico impiego non aveva toccato l’ordinamento stesso.

L’ordinamento del personale del Ministero degli affari Esteri è tutt’oggi disciplinato dal d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato, da ultimo, dal d. lgs. 24 marzo 2000, n. 85, dettante il “Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della L. 28 luglio 1999, n. 266”.

Dall’art. 101 “ Funzioni, gradi, dotazione organica ” emerge chiaramente come la carriera diplomatica sia, a tutt’oggi, strutturata secondo il sistema della carriera, laddove si stabilisce che:

La carriera diplomatica, per la natura delle specifiche funzioni dirigenziali attribuite ai funzionari che ne fanno parte e per le esigenze dei rapporti con l'estero, è retta da un ordinamento speciale, caratterizzato dalla unitarietà del ruolo, come risulta dal presente decreto.

I gradi della carriera diplomatica sono:

ambasciatore;

ministro plenipotenziario;

consigliere di ambasciata;

consigliere di legazione;

segretario di legazione.

L’art.103, stabilisce quindi, quanto al sistema delle promozioni, che i vincitori di concorso sono nominati segretari di legazione in prova con decreto del Ministro degli affari esteri.

Al termine del periodo di prova i segretari di legazione in prova, previo giudizio di idoneità espresso dal consiglio di amministrazione in base al risultato dei corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari esteri, segretari di legazione nell'ordine della graduatoria del concorso ”.

L’art. 105, “Avanzamenti nella carriera diplomatica. Periodicità”, stabilisce, poi, per le ulteriori progressioni di carriera che:

Per l'avanzamento al grado superiore il funzionario diplomatico, oltre ad aver disimpegnato egregiamente le funzioni del proprio grado, deve possedere i requisiti di carattere, intellettuali e di cultura, di preparazione e di formazione professionale necessari alle nuove funzioni. Per la promozione al grado di consigliere di ambasciata e le nomine ai gradi superiori i predetti requisiti debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alta responsabilità da esercitare.

Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica sono conferite nei limiti dei posti disponibili nel grado a cui si deve accedere e in tutti i gradi superiori del ruolo.

Le nomine e le promozioni nella carriera diplomatica vengono effettuate annualmente per i posti disponibili alle date sotto indicate, ed entro il termine massimo di quattro mesi dalle date stesse:

a) nomine al grado di ambasciatore ed al grado di ministro plenipotenziario: 1° gennaio;

b) promozioni al grado di consigliere di ambasciata ed al grado di consigliere di legazione: 1° luglio.

Le nomine e le promozioni riguardano il personale in possesso dei requisiti prescritti alle date indicate nel terzo comma del presente articolo, e decorrono dal giorno successivo alle date suddette. ”.

In conclusione, le ragioni addotte dall’Amministrazione per denegare al ricorrente il beneficio dell’attribuzione della superiore qualifica ai sensi dell’art.2, secondo comma, l. n. 336/1970 non hanno, rispetto al personale della carriera diplomatica, giuridica consistenza.

Il Ministero ha richiamato in proposito la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 34 del 1° dicembre 1995, secondo la quale sarebbe esclusa la possibilità del conferimento della qualifica superiore al personale contrattualizzato e, oggi, anche nei confronti del personale a regime pubblico, quale quello della carriera diplomatica, in quanto “ attraverso il recepimento di diversi accordi sindacali, sono state soppresse le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali (…) Il riconoscimento della qualifica superiore non è quindi più ammesso laddove il mutamento della struttura retributiva, come avvenuto nella carriera diplomatica, ha dato luogo all’introduzione della RIA ”.

Posto che il riferimento al mutamento della struttura retributiva non ha alcuna attinenza con il sistema delle carriere che per il personale della carriera diplomatica come visto è restato immutato, giova altresì ribadire che l’Adunanza Plenaria con le decisioni n. 33 e 34 del 1995, aveeva stabilito che, nell’impiego pubblico, dopo il passaggio dal sistema articolato per carriera e quello fondato sulle qualifiche funzionali, non è più configurabile il beneficio dell’attribuzione del trattamento economico del livello superiore a quello di appartenenza, previsto per i dipendenti pubblici ai sensi dell’art.2, secondo comma, l. n.336/1970 in alternativa alla corresponsione di tre scatti di anzianità atteso che l’accesso alle diverse qualifiche funzionali deve avvenire necessariamente per pubblico concorso.

Dal quale principio si ricava, a contrario che, laddove è stato mantenuto un sistema articolato per carriere, come per la carriera diplomatica, il beneficio di cui si controverte deve essere riconosciuto.

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto, deve essere annullato il gravato provvedimento e dichiarato il diritto del ricorrente al conferimento della qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta all’atto del collocamento a riposo, dunque, a decorrere dal 1° agosto 2011, con condanna della resistente amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, dalla data del collocamento a riposo sino al soddisfo.

Sulle differenze retributive riconosciute al ricorrente, spettano, altresì, in applicazione dell’art. 429 c.p.c., interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di maturazione degli emolumenti dovuti, fino al soddisfo.

Con la necessaria precisazione che, trattandosi di credito maturato dopo il 31 dicembre 1994, è applicabile il combinato disposto dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, (che recita: “Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda. L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito” ) e dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo cui “L’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza” ) (cfr. TAR Sardegna sez. I, 19 giugno 2013, n. 476).

8. Si ravvisano, infine, stante la peculiarità della fattispecie trattata, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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