TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-01-09, n. 201300012
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N. 00012/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2011, proposto da:
C G e Comune di Isola del Piano, rappresentati e difesi dall'avv. L G, con domicilio eletto presso Avv. Stefania Plutino in Ancona, corso Garibaldi, 16;
contro
Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avv. A V, con domicilio eletto presso Avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P D B, con domicilio eletto presso Servizio Legale Regione Marche in Ancona, via Giannelli, 36;
nei confronti di
Ditta Fotoenergia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. A D, C F, con domicilio eletto presso Avv. C F in Ancona, viale della Vittoria, 1;
per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente, Agricoltura, Fonti Rinnovabili e Pianificazione Ambientale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1747 del 16.6.2011, recante autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 599,84 Kwp, da ubicarsi in Comune di Isola del Piano su terreno contraddistinto al Foglio 6 mappali 91, 92, 95, 525, 526 e 531;
- della deliberazione del Consiglio Regionale Marche n. 13 del 30.9.2010, avente ad oggetto: "individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra (..)”, nella parte in cui ha disciplinato il relativo regime transitorio;
- degli atti connessi del procedimento amministrativo, tra cui la determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino del 6.6.2011,
e per
il risarcimento dei danni conseguenti all’adozione dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino, della Regione Marche e della Ditta Fotoenergia S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Viene impugnata la determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente, Agricoltura, Fonti Rinnovabili e Pianificazione Ambientale della Provincia di Pesaro e Urbino n. 1747 del 16.6.2011, recante autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 599,84 Kwp, da ubicarsi in Comune di Isola del Piano su terreno contraddistinto al Foglio 6 mappali 91, 92, 95, 525, 526 e 531.
Viene inoltre impugnata, in parte qua, la deliberazione del Consiglio Regionale Marche n. 13 del 30.9.2010, avente ad oggetto: "individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra (..)”, nella parte in cui ha disciplinato il relativo regime transitorio.
Vengono infine gravati gli atti connessi del procedimento amministrativo, tra cui la determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino del 6.6.2011.
I ricorrenti propongono anche istanza di risarcimento dei danni conseguenti all’adozione dei provvedimenti impugnati.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Pesaro e Urbino che deduce, preliminarmente, eccezioni in rito, contestando comunque nel merito le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
Si è altresì costituita la Regione Marche per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto, nella parte in cui si rivolge contro gli atti regionali prospettando anche l’incostituzionalità dell’art. 36 comma 4 della L.r. n. 16/2010.
Si è infine costituita la controinteressata, Soc. Fotoenergia Srl, che soleva anch’essa eccezione preliminare in rito, contestando comunque nel merito le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.
2. Il Collegio ritiene di soprassedere dalla trattazione delle eccezioni preliminari poiché il ricorso è infondato nel merito.
2.1 Va solo chiarita la posizione della ricorrente Sig.ra Garota Carmen.
Al riguardo va osservato che con dichiarazione depositata in data 3.11.2011, la Sig.ra Garota revocava il mandato conferito all’Avv. Guidi Leonardo, nella cui memoria, depositata in data 12.11.2012, sembra invece adombrarsi l’intervenuta rinuncia all’impugnativa.
Dall’esame della dichiarazione del 21.10.2011, depositata in data 9.11.2011 dalla controinteressata, sembra invece che la Sig.ra Garota non abbia interesse a coltivare la controversia nei soli confronti della stessa controinteressata.
Considerato l’ambiguo atteggiamento processuale sopra riferito, non emergono elementi per accertare essere intervenuta una formale rinuncia al ricorso o comunque l’equivocabile sopravvenuta carenza di interesse alla sua definizione nel merito.
3. Con la prima ed articolata censura viene dedotta violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, degli artt. 18.1, 22.3 e 22.5 delle NTA del PRG, degli artt. 18, 26, 27 e 30 del PPAR, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria. In particolare i ricorrenti evidenziano che l’impianto, come attestato dal Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) versato in atti, ricade all’interno delle aree agricole paesisticamente vincolate dall’art. 18.1 delle NTA del PRG e nell’ambito di tutela dei criminali (quest’ultimo profilo rilevante anche quale inidoneità dell’area in applicazione della delibera regionale n. 13/2010 in relazione alla quale viene proposto il terzo motivo di gravame). Viene inoltre dedotta l’omessa valutazione della compatibilità paesistica complessiva dell’impianto con riferimento a tutti i luoghi circostanti (compreso il fabbricato storico della Sig.ra Garota con ambito di tutela di 50 mt) e con i punti di visibilità dal centro storico di Isola del Piano.
La censura non può essere condivisa.
Al riguardo va premesso che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non può essere assimilata “tout court” all’ordinaria attività edilizia che trova, nel PRG, la principale disciplina di riferimento cui necessariamente occorre uniformarsi per l’ottenimento del titolo edificatorio di competenza comunale.
Nel caso specifico sono invece subordinati al rilascio di un’autorizzazione unica, di competenza della regione o delle province delegate dalla stessa regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;autorizzazione che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale (cfr. art. 12 comma 3 D.Lgs. n. 387/2003).
La disciplina primaria di riferimento consente la realizzazione degli impianti in oggetto anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, purché nell'ubicazione si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 57/2001, nonché dell’art. 14 del D.Lgs. n. 228/2001 (cfr. art. 12 comma 7 D.Lgs. n. 387/2003).
Nel caso specifico il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), cui fanno riferimento i ricorrenti, si limita ad indicare che l’impianto in oggetto ricade nella zona E “agricola” (limitatamente ai mappali 92, 525 e 531), richiamando genericamente l’art. 18 delle NTA del PRG (che contiene tutta la disciplina delle zone agricole, vincolante o non vincolato che siano).
Tale certificato indica poi l’esistenza dei seguenti vincoli:
- PAI <F-05-0925><Frana P1-R1>;
- ambito di tutela dei criminali – 2° classe (parte delle particelle 92, 525 e 531);
- pericolosità geologiche PRG (particella 525 e parte delle particelle 92 e 531).
Solo a questi occorre quindi fare riferimento per valutare la fondatezza delle censure dedotte in ricorso (concentrate nel motivo in esame per quanto concerne la tutela dei crinali, e dedotte con il motivo successivo relativamente ai profili geologici e al movimento franoso del terreno).
Relativamente alla tutela dei criminali, va osservato che la disciplina di PRG qui invocata, da una parte si limita a richiamare le prescrizioni del PPAR secondo cui dovranno essere evitati interventi edilizi nei crinali specificatamente tutelati (art. 18.1 punto 1) ma, contemporaneamente, ammette in tali ambiti di tutela, ricadenti in zona agricola, costruzioni con altezza massima non superiore a ml. 6,50 (cfr. art. 22.2).
Non viene quindi introdotto, ad opera della disciplina comunale, alcun vincolo di inedificabilità assoluta, prescrivendo comunque cautele per coniugare l’edificazione con la tutela del paesaggio, come avvenuto nel caso specifico.
Va infatti osservato che, in fase istruttoria, il progetto veniva progressivamente adeguato alle richieste formulate dal Comune a salvaguardia del proprio territorio.
Ciò emerge chiaramente nel verbale della conferenza di servizi del 28.1.2011, cui hanno seguito:
- il riscontro della ditta richiedente in data 29.3.2011 (che prevedeva: il riposizionamento dei pannelli più a valle rispetto al progetto iniziale, la realizzazione di fascia tampone a boschetto con alberi di terza grandezza, la divisione della cabina ENEL in due blocchi in esposizione sfalsata con copertura a falde inclinate, la rinuncia all’impianto fotovoltaico del foglio 3 e riduzione di potenza dell’impianto in esame a 599,84 Kwp per evitare eventuali cumuli);
- ulteriori deduzioni e richieste del Comune in data 12.5.2011 con cui si esprimeva parere negativo più che altro per ragioni di salvaguardia del territorio agricolo in relazione al programma amministrativo di mandato e di tutela paesaggistica, limitandosi poi ad affermare che l’impianto è visibile “dal centro storico”;
- l’ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 23 e 24.5.2011 a riscontro alle osservazioni comunali del 12. 5. 2011 (recante;modifica della tipologia costruttiva dei fabbricati di servizio, relazione geologica integrativa, e altro).
L’attenzione alla tutela del paesaggio, mostrata dall’Amministrazione procedente, si rinviene poi nelle molteplici prescrizioni contenute nell’autorizzazione oggetto di gravame.
Non sussistono quindi elementi per accertare il vizio di difetto di motivazione (da evincersi anche per relationem agli atti del procedimento) e di istruttoria qui dedotto, in considerazione anche del fatto che nessuna norma versata in atti tutela la visibilità del paesaggio “dal centro storico”, come se si trattasse un punto di belvedere particolarmente significativo e oggetto di autonoma tutela paesaggistica.
Va infine esclusa la rilevanza dell’art. 22.5 delle NTA del PRG recante disciplina dei singoli edifici e manufatti storici, poiché il relativo ambito di tutela trova applicazione solo entro i limiti specificatamente stabiliti (50 mt) che, nel caso in esame, non risultano essere coinvolti.