TAR Catanzaro, sez. I, decreto ingiuntivo 2024-09-11, n. 202400135
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Pubblicato il 11/09/2024
N. 00135/2024 REG.PROV.PRES.
N. 00964/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 964 del 2024, proposto da
Comune di Francica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Costantino Calabro, non costituito in giudizio;
per il pagamento, da parte del Comune di San Costantino Calabro (VV), in persona del suo legale rappresentante p.t., in favore del Comune di Francica, con la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell’articolo 642 c.p.c., la somma complessiva di Euro 104.587,28 per il titolo di cui al ricorso, oltre interessi dal dovuto al soddisfo come per legge, con condanna alle spese della presente procedura, competenze e onorari di avvocato, 15% di spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del costituito procuratore che dichiara di averne fatta anticipazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;
Considerato che, dalla documentazione allegata al ricorso ivi comprese la “diffida ad adempiere” prot. n.0001066 del 3/4/2024 del Comune di Francica e la nota prot. n.544 del 15/4/2024 del Comune di San Costantino Calabro, quest’ultima non specificamente contestata nei suoi contenuti dal Comune ricorrente, si evince che:
-la citata diffida si limita ad indicare un importo totale -corrispondente al pagamento delle retribuzioni con relativi oneri e spese di cui il comune di Francica si sarebbe fatto carico nel periodo di funzionamento della segreteria comunale in convenzione- chiedendone il rimborso del 50% -decurtato dell’acconto già corrisposto di euro 35.781,00- senza tuttavia allegare rendiconti analitici quali quelli prodotti col presente ricorso;
-nella menzionata nota il comune debitore lamenta il mancato rispetto della clausola (art.6 co.2) della convenzione -non prodotta in giudizio- che imponeva, entro il mese di gennaio di ogni anno, l’invio del rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell’anno precedente, cui avrebbe dovuto fare riscontro il rimborso del saldo della quota a suo carico entro i venti giorni successivi;
-già la precedente nota del 22/5/2015 con cui il Comune di Francica richiedeva a quello di San Costantino Calabro la liquidazione di euro 140.368,28, a titolo di acconto, salvi futuri ulteriori conguagli, quale 50% della spesa totale di euro 280.736,57 delle somme corrisposte al segretario comunale nel periodo 5/1/2005 – 30/6/2008 risultava priva di allegazione della documentazione giustificativa del credito da rimborso;
-dal 22/5/2015 (data di corresponsione da parte del Comune di San Costantino Calabro di euro 35.781,00 a titolo di acconto sulle spese sostenute per le retribuzioni spettanti al segretario comunale convenzionato e relativi oneri) al 15 aprile 2024, pertanto, secondo le affermazioni del Comune di San Costantino Calabro, non contestate in gravame, nessun rendiconto sarebbe pervenuto da parte del Comune di Francica anche se più volte richiesti per le vie brevi;
- Considerato altresì per completezza che:
-secondo quanto dichiarato dal comune debitore, l’ex segretario convenzionato, ancora alla data del 22/3/23, avrebbe lamentato la mancata liquidazione di somme spettanti a titolo di retribuzione per l’attività prestata nel periodo di efficacia della convenzione in applicazione dei contratti collettivi nazionali intervenuti nel tempo;
-infine, anche per il periodo successivo al 15 aprile 2024 e fino al deposito del presente ricorso, non risulta avvenuta la trasmissione a cura del Comune istante al Comune di San Costantino Calabro (che ne aveva fatto richiesta con la nota del 15/4 u.s.) dei rendiconti inerenti le spese sostenute e la loro ripartizione, comprensivi delle varie voci di credito e articolati sull’arco temporale considerato;
Ritenuto conclusivamente che, anche alla luce del principio di collaborazione istituzionale che deve sempre ispirare i rapporti fra enti pubblici tanto più se, come nella fattispecie, regolati a livello convenzionale con un atto ad hoc in relazione ad un dato servizio, la somma di denaro richiesta dall’ente creditore a soddisfazione del credito rivendicato presuppone che il comune debitore abbia la possibilità di disporre della giustificazione documentale del credito e cioè nella specie i rendiconti, senza i quali il debitore non è in grado di verificare l’articolazione interna dell’obbligazione di pagamento con la conseguenza che l’importo appare di impreciso e pertanto illiquido.