TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-02-24, n. 202200055
Sentenza
14 febbraio 2022
Ordinanza cautelare
1 ottobre 2020
Decreto presidenziale
4 maggio 2022
Ordinanza cautelare
12 maggio 2022
Rigetto
Sentenza
6 febbraio 2023
Sentenza
24 febbraio 2022
Decreto cautelare
28 luglio 2020
Ordinanza cautelare
27 maggio 2022
Decreto collegiale
28 dicembre 2020
Decreto cautelare
28 luglio 2020
Ordinanza cautelare
1 ottobre 2020
Decreto collegiale
28 dicembre 2020
Sentenza
14 febbraio 2022
Sentenza
24 febbraio 2022
Decreto presidenziale
4 maggio 2022
Ordinanza cautelare
12 maggio 2022
Ordinanza cautelare
27 maggio 2022
Rigetto
Sentenza
6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/02/2022
N. 00055/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IL EL e dalla MA s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Mazzei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del predetto avvocato, in Bolzano, via Mendola 24;
contro
- Comune di Merano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Morello e Jochen Pichler, domiciliato presso la sede dell’Avvocatura comunale in Merano, via Portici, 92;
- Provincia autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Fabrizio Cavallar, Patrizia Giansello, Jutta Segna, domiciliata presso la sede dell’Avvocatura provinciale, in Bolzano, piazza Silvius Magnago 1.
per l'annullamento:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) dell'ordinanza n.139/2019 dd. 3.4.2019 a firma del Sindaco di Merano, notificata in data 29.04.2019, avente ad oggetto: “ ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi art. 81 della LP 13/1997 – Incremento della cubatura senza concessione edilizia, p.ed. 1272 CC Merano ”, con cui si diffida il Sig. IL EL “ a ripristinare lo stato dei luoghi conformemente alla concessione edilizia con prescrizioni n. 343 dd. 17.12.2013, sulla p.ed. 1272 CC Merano, via Portici 232, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento ”;
- per quanto riguarda la “ memoria con motivi aggiunti ” di cui al “ ricorso integrativo ” depositato il 08.11.2019:
2) del provvedimento del Sindaco di Merano 13.08.2019 prot. n. 69081, notificato in data 21.08.2019, di diniego della domanda di concessione edilizia in sanatoria presentata dalla MA s.r.l. il 07.05.2019, riguardante “ Incremento di cubatura ai sensi della delibera di G.P. n. 1609/2009 – in sanatoria – p.ed. 1272 CC Merano – Via Portici 323 –FORMALE DINIEGO - ”, nonché, se e per quanto occorrer debba,
3) della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ex art. 11/ bis della L.P. n.17/1993, notificata in data 12.6.2019,
4) del presupposto e richiamato parere della Commissione edilizia comunale;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24.01.2020 e notificati anche alla Provincia autonoma di Bolzano:
5) della decisione del Collegio per la Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Bolzano, di data 17.10.2019, avente ad oggetto: “ provvedimento di diniego del Sindaco dd. 13.08.2019 n. prot. 69081, riguardante “Incremento di cubatura ai sensi della delibera GP n. 1609/2009 – in sanatoria p.ed. 1272 CC Merano – Via Portici 323 ”, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti ai sensi dell’art. 69, comma 2, della L.P. n.13/1997, per l’annullamento del richiamato diniego di sanatoria opposto dal Sindaco di Merano, il tutto, previa eventuale disapplicazione degli artt. 19 e 42 del REC di Merano, secondo quanto meglio specificato al secondo motivo di ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Merano e della Provincia autonoma di Bollzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10.06.2020 il dott. Sarre Pirrone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
(I documenti citati in prosieguo sono tratti - salva diversa specificazione - dalla produzione effettuata dal Comune resistente) .
1. Il sig. EL IL è proprietario dell’edificio costituito dalla p.ed. 1272 C.C. Merano, ubicato al civico 323 di via Portici, in pieno centro storico, ricompreso quale unità minima di intervento 22 nel “ Piano di recupero Settore A8 ”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3935 del 04.11. 2003 (v. doc. 3 e 4).
2. La MA s.r.l. presentava, con richiesta rivolta al Comune di Merano in data 04.06.2013, una domanda di concessione edilizia relativa ad un progetto di sopraelevazione di un piano dell’edificio suddetto, mediante utilizzazione di volumi residenziali derivanti dal c.d. bonus cubatura, conseguente alla riqualificazione energetica dell’immobile (v. doc. 5, 5a, 5b e 5c).
3. Il Comune di Merano accoglieva la domanda, rilasciando il titolo edilizio n. 343 del 17.12.2013, condizionato all’adempimento di specifiche prescrizioni (v. doc. 6).
4. In seguito a sopralluogo effettuato in data 20.05.2015, venivano riscontrate dal tecnico incaricato del Comune di Merano numerose difformità rispetto al progetto assentito, tra cui “ l’allargamento (lato sud) di circa tre metri ” della nuova unità abitativa realizzata sul lastrico solare originario (v. doc. 7).
5. Accertato l’abuso edilizio, L’Amministrazione comunale comunicava alla società odierna ricorrente, con nota del 29.05.2015, l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di demolizione e ripristino delle opere realizzate in difformità da quanto approvato (v. doc. 8).
6. Successivamente, la MA s.r.l. predisponeva diversi progetti in sanatoria e/o in variante, che sfociavano nella presentazione di una prima domanda di concessione in sanatoria, di data 20.06.2017, finalizzata a regolarizzare la copertura dell’edificio che era risultata non conforme a quanto autorizzato nel 2013 (v. doc. 9, 9a - 9d).
7. La concessione n. 343/2013 prevedeva, invero, la realizzazione di una copertura a falde in cui erano inseriti due abbaini con due piccole terrazze accessorie a tasca e con il colmo del tetto parallelo a via dei Portici (v. tavola 3c, “ stato di progetto ”, doc. 5c).
8. L’originario provvedimento concessorio conteneva, inoltre, la prescrizione di aumentare le falde laterali alle due terrazze, nonché di ridurre la larghezza dei due abbaini (v. doc. 6).
9. Una volta realizzato, il tetto avrebbe dovuto assumere una forma simile a quella degli edifici contigui, connotati da tetti a falde con colmo parallelo alla strada, coperto di tegole rosse e con terrazza a tasca, ricavata vicino alla gronda (v. stato di progetto doc. 5c e fotografia a pag. 8 del doc. 11 di parte ricorrente).
10. Nella seduta del 12.07.2017 la Commissione edilizia comunale esaminava il progetto constatando che lo stesso contemplava un tetto quasi piano con eliminazione completa delle falde laterali alle terrazze.
11. Ritenendo dette caratteristiche in contrasto con l’art. 12 delle norme di attuazione al Piano di recupero A8 (a termini del quale il manto di copertura della costruzione doveva essere realizzato in coppi di laterizio, nonchè presentare una pendenza adeguata, doc. 4), la Commissione esprimeva parere contrario al rilascio della concessione (doc. 10).
12. Sulla scorta dell’anzidetto parere, l’Amministrazione comunale comunicava, con nota del 19.07.2017, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di concessione, incentrati, sostanzialmente sulla mancanza di adeguata pendenza della copertura (doc. 11).
13. I richiedenti non presentavano osservazioni entro i termini di legge, ragione per cui il Comune di Merano comunicava alla MA s.r.l., con nota del 13 ottobre 2017, il definitivo rigetto della domanda sulla base dei motivi indicati nel preavviso di rigetto (doc. 12).
14. Il diniego non veniva impugnato.
15. La MA s.r.l. inoltrava quindi al Comune di Merano, in data 10.01.2018, una seconda domanda di concessione edilizia in sanatoria (doc. 13, 13°-13c).
16. L’amministrazione comunale rispondeva con nota del Vicesindaco di data 13.02. 2018, con la quale comunicava alla società richiedente che il Comune non avrebbe aperto un nuovo procedimento, stante la sostanziale identità del progetto da ultimo presentato con quello già valutato negativamente nel 2017 (doc. 14).
17. Il Servizio urbanistica ed edilizia privata del Comune provvedeva, quindi, alla riassunzione del procedimento finalizzato all’esecuzione della disposta demolizione delle opere abusive, già avviato con comunicazione del 29.05.2015 ed interrotto in seguito alle sopravvenute