TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-12-24, n. 202101871
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Testo completo
Pubblicato il 24/12/2021
N. 01871/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza di ingiunzione del Dirigente del settore Area Tecnica Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, n. -OMISSIS- del -OMISSIS- notificata il 31/1/2018, avente ad oggetto sanzione amministrativa per realizzazione opere edilizie in violazione del d.P.R. n. 380/01.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. F. Patarnello per la P.A.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di applicazione della sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Francavilla Fontana, a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza dello stesso all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
1.1. A sostegno del ricorso ha proposto i seguenti motivi: I) Nullità per violazione dell ’ art 14 L. n. 689/81 - Decadenza dalla potestà sanzionatoria per tardività della contestazione ; II) Nullità dell ’ atto per omessa sottoscrizione; III) Eccesso di potere – Mancata motivazione e/o motivazione insufficiente – Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 3, 6 e 10 della legge n. 241/1990 – Sviamento di potere ; IV) Violazione di legge per errata e falsa applicazione delle norme sul giusto procedimento – Violazione art. 97 Cost., artt. 1,7, 8 e 10 L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Mancata valutazione di circostanze di fatto dedotte e determinanti .
1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Francavilla Fontana, instando per la inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
1.3. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 9 maggio 2018 è stata respinta l’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
1.4. Con decreto n. 3 del 12 febbraio 2019 la Commissione istituita presso questo Tribunale ha interinalmente accolto l’istanza del ricorrente per l’ammissione al patrocinio a spese