TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-15, n. 202302734

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-15, n. 202302734
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302734
Data del deposito : 15 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2023

N. 02734/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01169/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2022, proposto dalla -OMISSIS- O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S G e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana - Commissione per la Cooperazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l’annullamento

- del decreto assessoriale n. -OMISSIS- DEL 27.6.22 di scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa, con nomina del liquidatore;

occorrendo, in subordine:

- del parere della commissione regionale per la cooperazione del 21.3.22, richiamato in seno al cit. D.A. n. -OMISSIS- del 27.6.22;

nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenziali ed in particolare:

- del verbale d’ispezione straordinaria del 9.12.21/servizio 10.s – vigilanza e servizio ispettivo dipartimento attività produttive della Regione Siciliana e delle risultanze ivi recate.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana - Commissione per la Cooperazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la -OMISSIS- ONLUS - premesso di operare in regime di Convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, per l’erogazione, nei Distretti di Marsala e Pantelleria, in regime domiciliare ed extramurale, “…di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualsiasi causa” - espone di essere composta da n. 8 (otto) soci, dei quali 3 (tre) hanno la veste formale di socio-lavoratore; fa inoltre presente che:

- in data 21.3.2022, la Commissione Regionale per la Cooperazione ha espresso parere contrario alla proposta dell’Assessorato intimato di scioglimento e messa in liquidazione della ricorrente, rinvenendo nell’attivazione della gestione commissariale ex art. 2545 sexiesdecies cod. civ., con effetto conservativo, la diversa misura idonea a permettere il risanamento delle irregolarità riscontrate, rimettendo in sesto l’assetto cooperativo attraverso l’intervento mirato di un Commissario (soggetto esterno);

- tuttavia l’Assessorato regionale delle Attività Produttive si discostava dal predetto parere ritenendo che “…dai contenuti del citato verbale di ispezione straordinaria e dall’istruttoria condotta dall’Ufficio è emersa chiaramente la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell’Autorità, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile, con nomina del liquidatore...” ;

La ricorrente ha impugnato D.A. n. -OMISSIS- del 27.6.22 di scioglimento e messa in liquidazione della cooperativa, in quanto la maggioranza dei soci non è in possesso dei requisiti necessari per svolgere l’attività tipica della società cooperativa, per i seguenti motivi:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 111-SEPTIES DISP. ATT. COD. CIV. - ART. 2513 COD. CIV. - ART. 2545 SEPTIESDECIES COD. CIV.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 1 COMMA 1 LETT. A) LEGGE 8.11.91 N. 381.

III. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO DELL’ATTO DALLA CAUSA TIPICA, DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLA IRRAZIONALITÀ MANIFESTA.

La ricorrente deduce l’erroneità della verifica posta in essere dall’Autorità di vigilanza con riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza della finalità mutualistica, in quanto - trattandosi di cooperativa sociale - l’art. 111-septies dd.aa. c.c. impone, per queste speciali cooperative, e purché nel rispetto della legge n. 381/1991, che si possa prescindere dall’applicazione dell’art. 2513 c.c. recante i criteri percentuali quantitativi per la definizione della prevalenza. In particolare, assume che la legge declina l’accertamento della prevalenza in modo diverso, con rilievo della mutualità esterna e declassamento della c.d. prevalenza oggettiva: dunque la presenza minoritaria dei soci lavoratori rispetto alla complessiva compagine

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