TAR Bari, sez. III, sentenza 2019-03-14, n. 201900390
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Pubblicato il 14/03/2019
N. 00390/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01437/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2018, proposto da
Tecnologie Sanitarie s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E Pe in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23;
contro
Innovapuglia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A L D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl B, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pandrea Piccinni e Maurizio Nunzio Cesare Friolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
H.C. Hospital Consulting s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Luigi Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Comed, in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I. con H.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Potenza in Bari, alla via B. Juniper Serra n. 19;
Tea s.r.l., Sorat Rappresentanze s.r.l., Rha Vision s.r.l. e Sistea società cooperativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in proprio e nella qualità di consorziate esecutrici indicate da CO.Med, rappresentate e difese dall'avvocato Luigi Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Potenza in Bari, alla via B. Juniper Serra n. 19;
Althea Italia s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dal prof. avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-per l'annullamento
a) del provvedimento prot. 181017018 del 17 ottobre 2018, pubblicato il 18 ottobre 2018, concernente l'ammissione degli operatori economici partecipanti alla “Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di Servizi Integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia - N.ro Gara 6774255” e alle successive fasi della stessa, nei limiti dell'ammissione a tutti i lotti del RTI HC-CO.Med;
b) di ogni altro atto, ivi inclusi i chiarimenti in sede di gara al 13 settembre 2018 e al 27 settembre 2018, con cui la stazione appaltante ha ammesso in gara e ha valutato favorevolmente l'offerta proposta dal costituendo RTI CME;
c) ove occorrer possa e nei limiti dell'interesse, dell'operato del seggio di gara e della commissione giudicatrice, ivi inclusi i verbali n. 1 del 10 ottobre 2017, n. 2 del 4 ottobre 2018 e n. 3 del 9 ottobre 2018, relativi all'esame della documentazione amministrativa ed all'ammissione delle imprese alla gara;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, che possano ledere gli interessi della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Innovapuglia s.p.a.. Regione Puglia, Asl B, H.C. Hospital Consulting s.p.a., Consorzio Comed, Tea s.r.l., Sorat Rappresentanze s.r.l., Rha Vision s.r.l., Sistea società cooperativa e Althea Italia s.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe Tecnologie sanitarie s.p.a. ha impugnato l’ammissione del R.T.I. H.C. Hospital consulting s.p.a.. – Consorzio mediterraneo (Co.Med.) alla gara bandita da Innovapuglia s.p.a., in qualità di soggetto aggregatore, per l'affidamento dell’appalto dei “ servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia N.ro gara 6774255 ”, suddiviso in sei lotti e della durata di 36 mesi, suscettibile di rinnovo, per un importo complessivo a base d’asta di €. 57.375.500,00, IVA esclusa (cfr. bando del 20 giugno 2017).
Sia l’odierna ricorrente che il raggruppamento controinteressato hanno presentato domanda per tutti e sei i lotti.
All’esito della verifica della documentazione amministrativa e dell’esperimento del soccorso istruttorio tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva;in particolare il Raggruppamento in questione (cfr. verbali n. 1, 2 e 3 agli atti di causa).
Si sono costituite in giudizio per resistere al gravame sia la stazione appaltante, Innovapuglia s.p.a., sia i soggetti controinteressati in epigrafe meglio specificati sia, infine, la Regione Puglia e l’Azienda sanitaria di B;queste ultime eccependo il difetto di legittimazione passiva.
Alla camera di consiglio del 27 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, comma 6 bis, c.p.a..
2. - In via preliminare, vanno accolte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda sanitaria di B.
Inequivocabilmente il disciplinare chiarisce che “ la presente gara viene espletata da InnovaPuglia spa sino all’aggiudicazione, demandando la fase di stipula dei contratti alle singole ASL..” (cfr. premessa, 5° cpv.).
3. - Si prescinde invece dall’eccezione di irricevibilità opposta dalla resistente Innovapuglia perché il gravame è infondato. Nessuno dei tre motivi può invero trovare accoglimento.
3. 1.- Con il primo motivo, la società Tecnologie Sanitarie deduce l’illegittimità dell’ammissione del R.T.I. H.C.-Co.Med. per asserita carenza –in capo al mandante Co.Med.- del requisito relativo alla “capacità tecnica e professionale” richiesto dalla lex specialis in misura adeguata alla percentuale di partecipazione e di esecuzione al raggruppamento stesso.
In particolare, dopo aver richiamato i paragrafi III.