TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2014-12-04, n. 201402914

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2014-12-04, n. 201402914
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201402914
Data del deposito : 4 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02134/2014 REG.RIC.

N. 02914/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02134/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2134 del 2014, proposto da:
D H, rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Coni Zugna, 5;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto n.14567/2013 del Questore della Provincia di Milano emesso in data 15.05.2014 e notificato in data 21.05.2014 (doc.1), con il quale veniva respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato rilasciato dalla Questura di Milano il 03.04.2012 e scaduto il 02.04.2013 e di tutti gli atti prodromici e consequenziali, comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2014 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1) Preliminarmente, il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

2) Il ricorrente ha proposto il presente ricorso chiedendo l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità del provvedimento impugnato, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente medesimo.

Con ordinanza n. 1067 del 30 luglio 2014 è stata accolta la domanda cautelare proposta con il ricorso, ai fini del riesame della posizione dell’instante.

In esecuzione della stessa l’amministrazione ha comunicato, con nota depositata in data 25 settembre 2014, di aver proceduto a riesaminare favorevolmente la posizione amministrativa del ricorrente e di aver dato corso alla procedura per il rinnovo del titolo di soggiorno.

3) Come risulta dalla relazione depositata in atti, il Questore di Milano ha riesaminato con esito favorevole la domanda del ricorrente per il rinnovo del permesso di soggiorno. Deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe, risultando nel corso del giudizio pienamente soddisfatta la pretesa del ricorrente.

Come evidenziato nella nota della Questura di Milano, la regolarizzazione dei versamenti contributivi è avvenuta soltanto in data 27 maggio 2014;
ne consegue che il rilascio del titolo di soggiorno è reso possibile dalla nuova documentazione prodotta in giudizio dal ricorrente ed acquisita al procedimento amministrativo solo dopo l’emanazione del decreto impugnato.

Tale circostanza non consente di ravvisare la soccombenza virtuale dell’amministrazione, sicché le concrete modalità di definizione del giudizio conducono ad evidenziare la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

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