TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-11-02, n. 201710924

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-11-02, n. 201710924
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710924
Data del deposito : 2 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/11/2017

N. 10924/2017 REG.PROV.COLL.

N. 14579/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14579 del 2016, proposto da:
R C, rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M G in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Cri - Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della determinazione in data 19.9.2016 con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per mesi tre ai sensi dell’art. 16, comma 6 e 9, del CCNL per il personale non dirigente del Compatto Enti Pubblici non economici, q.n.2002/2005s.m.i, e dell'art. 55 bis e art. 55 quater del d.lgs. 165/2001, assunta dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana Servizio R.O.S.P. Ufficio Formazione e Procedimento Disciplinare ovvero Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana - Servizio R.O.S,P. Ufficio Procedimento Disciplinare;

- della determinazione del 5.10.2016 che ha fissato la decorrenza della sanzione dal 10.10.2016, a firma del Comandante FF, Ten, Com, CRI Antonello Reali;

- di tutti gli atti precedenti e successivi e comunque connessi con quelli impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cri - Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. V B e uditi per il ricorrente l'Avv. V. Gigante e l'Avvocato dello Stato A. Fedeli.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Casale Roberto arruolato nel personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, Ausiliario della FF.AA, ed iscritto al Centro Mobilitazione CRI IX Distaccamento di Roma dal 24.7.1989 con il grado di Caporal Maggiore, nel corso della propria carriere ha rivestito il grado di sergente, in seguito Sergente Maggiore e poi di Maresciallo Ordinario.

Il d.lgs. 178/2012 ha disposto la trasformazione della Croce Rossa da Ente Pubblico di Diritto Pubblico in Associazione della Croce Rossa — Associazione di diritto privato di interesse pubblico.

In occasione del predetto riordino il ricorrente ha inviato ad alcuni Parlamentari una nota con la quale evidenziava alcune irregolarità che – a suo dire - sarebbero state commesse dal Presidente pro tempore della CRI.

Quindi l'Ispettorato Nazionale della CRI Corpo Militare ha comunicato all’interessato l’avviso di avvio di un procedimento disciplinare con contestazione degli addebiti in relazione al suo comportamento, ai doveri del grado rivestito e al senso di responsabilità e al contegno del militare previsti dagli arti. 713, 717 e 732 del d.p.r. 90 /2010 nonché 1352 del d.lgs. 66/2010.

Con comunicazione del 29.7.2016 al ricorrente è stato comunicato che, ai sensi dell'art, 5 comma 5 del d.lgs. 178/2012, sarebbe transitato in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile dell'Ente e che il transito nel ruolo civile si sarebbe perfezionato con il provvedimento di congedo da parte degli organi competenti.

In data 1.8.2016 l’Ente Strumentale CRI — Servizio

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