TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-05-30, n. 202203664

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2022-05-30, n. 202203664
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203664
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 03664/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00178/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 178 del 2022, proposto da
D M, M M, rappresentati e difesi dagli avvocati M M, D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l’ottemperanza

dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del tribunale di Napoli depositata il 12/01/2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2022 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, con memoria depositata in giudizio in data 21 aprile 2022, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso in ottemperanza proposto, tenuto conto della questione di inammissibilità sollevata d’ufficio alla camera di consiglio del 22 marzo 2022 relativamente all’ottemperanza di un’ordinanza cautelare emessa dal giudice ordinario ex art. 700 c.p.c. e dell’orientamento espresso sul punto dalla giustizia amministrativa;

Considerato che dalla predetta rinuncia, da considerarsi irrituale in quanto non notificata alla controparte, è possibile desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 4, c.p.a. che dispone che “anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa” (cfr. cit. Cons. Stato, sez. V, n. 2940 del 2015;
T.A.R. Veneto, sentt. n. 1214 e 827 del 2018;
T.A.R. Lazio, Roma, sent.n. 11990 del 2017;
T.A.R. Piemonte, sent. n. 981 del 2014);

Ritenuto, pertanto, che il presente ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto della costituzione meramente formale dell’Amministrazione intimata.

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