TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-07, n. 201200382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-06-07, n. 201200382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200382
Data del deposito : 7 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00969/1999 REG.RIC.

N. 00382/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00969/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 969 del 1999, proposto da:
B M, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, via Astagno, 3;

contro

Regione Marche, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L S, con domicilio eletto in Ancona, via Giannelli, 36;

Azienda Sanitaria n.5 di Jesi, non costituita in giudizio;

per il risarcimento del danno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario F A nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha adito questo Tribunale in riassunzione del giudizio, in seguito a declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, per domandare il risarcimento dei danni patiti per la perdita di chance ed il “più modesto sviluppo professionale”, per non aver potuto prestare la propria attività lavorativa quale Direttore didattico della scuola professionale infermieri presso la ex USL di Jesi.

Per resistere al ricorso, si è costituita l’amministrazione regionale, che, con memoria depositata in vista della pubblica udienza di discussione, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012, sentiti i difensori presenti, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Il ricorso è infondato.

Va premesso che la causa petendi dell’azione risarcitoria svolta in questa sede va rinvenuta nella possibilità, vantata dal ricorrente, di conseguire il posto di operatore professionale dirigente, quale idoneo non vincitore del concorso pubblico conclusosi con graduatoria approvata nel marzo 1988.

La teoria della chance , va, in concreto, riguardata alla stregua delle peculiarità della fattispecie, connotata da residua discrezionalità amministrativa. In una simile evenienza, la cognizione della fondatezza della pretesa richiede un giudizio prognostico da effettuarsi tenendo conto delle chances di realizzazione dell’interesse del cittadino, riconoscendosi il risarcimento allorchè si dimostri che il ricorrente avrebbe avuto chances sérieuses di conseguire il bene sperato.

Il vaglio della consistenza della protezione accordata dall’ordinamento alle pretese ampliative, anche nell’impostazione ermeneutica che attribuisce rilievo alla chance , implica un giudizio prognostico, da condurre con riferimento alla normativa di settore, onde stabilire se il ricorrente fosse titolare di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, ovvero di una situazione destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole.

Il giudizio prognostico si atteggia in modo differenziato a seconda che il soddisfacimento della pretesa sia correlato ad attività vincolata, tecnico-discrezionale o discrezionale pura.

Nel caso in esame, non si è al cospetto di attività vincolata, né può ritenersi che il vincolo possa scaturire dal giudicato di cui alla sentenza di questo Tribunale n° 200/1996.

In considerazione del principio di separazione tra poteri, che non consente al giudice di sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, il giudizio prognostico non perviene, nel caso di specie, al riconoscimento della consistenza della chance .

Per tali ragioni, la domanda risarcitoria non può essere accolta, perché infondata.

Le spese del giudizio possono essere compensate, per la particolarità del caso.

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