TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2021-06-08, n. 202103835

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2021-06-08, n. 202103835
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202103835
Data del deposito : 8 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2021

N. 03835/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02827/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2827 del 2020, proposto da
AD IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Mangialardi e Paola Iatì, domicilio PEC come da Registri di Giustizi;



contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Andreottola, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Bruno Ricci e Gabriele Romano, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli P.zza Municipio, P.zzo San Giacomo presso il responsabile p.t. dell’ufficio di segreteria dell’Avvocatura Comunale Amministrativa;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico ex lege in Napoli, via Diaz, 11;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

a) del provvedimento PG/2020/0390854 del 4 giugno 2020 con il quale il Comune di Napoli, sulla base della nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (la “Soprintendenza”) n. 5603-P del 29 maggio 2020, ha revocato, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, l’autorizzazione rilasciata ad AD IT il 1° maggio 2019, ai sensi dell’art. 87, comma 9, d.lgs 259/2003, per la realizzazione di una Stazione Radio Base in Napoli Via della Villa Romana, n. 171, particella 631, e ha prescritto la dismissione delle opere già realizzate entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento;

b) della nota n. 5603-P del 29 maggio 2020 con la quale la Soprintendenza ha confermato “ che le aree individuate con le particelle n. 631 e 638 rivestono interesse storico artistico poiché facenti parte dell'originario parco della Villa Pignatelli Monteleone, i cui confini sono rilevabili nella pianta Carafa del 1775, citata nella precedente certificazione 16009 del 5 dicembre 2019 ”;

c) della nota della Soprintendenza, n. 15952 del 4 dicembre 2019, secondo cui “ l’edificio denominato Villa Pignatelli di Monteleone, ubicato in corso Sirena n. 7 (la cui corte si estende in via Villa Romana n. 171) è sottoposto a tutela come bene culturale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 ”;

d) della nota della Soprintendenza “ n. 16009 del 5 dicembre 2019 ”, non nota, e di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 17 marzo 2021 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui al d.l. n. 183/2020, convertito con legge n. 21/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al n. 2827 dell’anno 2020, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- che il Comune di Napoli, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/1990, disponeva la revoca dell’autorizzazione conseguita da essa AD IT ai sensi dell’art. 87, comma 9, d.lgs 359/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) il 1° maggio 2019, per la realizzazione di una SRB in Napoli, Via della Villa Romana, n. 171 Foglio n. 170, part. 631;

- che la predetta revoca era stata preceduta:

a) dalla sospensione, il 17 settembre 2019, dei lavori avviati da AD IT, in conseguenza della segnalazione di “ un presunto vincolo per l’area interessata ” derivante “ dal decreto ministeriale del 19 ottobre 1976 – Villa vesuviana Pignatelli di Monteleone ”;

b) dalla nota della Soprintendenza, n. 15952 del 4 dicembre 2019, secondo cui “ l’edificio denominato Villa Pignatelli di Monteleone, ubicato in corso Sirena n. 7 (la cui corte si estende in via Villa Romana n. 171) è sottoposto a tutela come bene culturale ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 ”;

c) dall’atto prot. n. 1028715, con il quale il Comune, il 20 dicembre 2019, sul presupposto della nota della Sovrintendenza, n. 15952 del 4 dicembre 2019, aveva trasmesso a AD IT la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione formatasi per UM ;

- di aver pertanto osservato, con replica del 17 gennaio 2020, che non risultava l’esistenza di un vincolo né su “ l’edificio denominato

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