TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2022-11-22, n. 202201769

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2022-11-22, n. 202201769
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201769
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2022

N. 01769/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01292/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2022, proposto da
L X, rappresentato e difeso dall'avvocato S C D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ambito Territoriale per la Provincia di Verona, Istituto Magistrale Carlo Montanari di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , in Venezia, San Marco 63;

per l'annullamento

- della graduatoria GPS approvata in data 2 agosto 2022;

nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti 24 punti per il possesso dei titoli di servizio relativi agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e per il conseguente riconoscimento del maggior punteggio allo stesso spettante (pari a 73 punti);

- nonché per la condanna in forma specifica, ai sensi dell’art. 30, comma 2, cod. proc. amm., delle Amministrazioni intimate alla rettifica della Graduatoria GPS per la Provincia di Verona per la classe di concorso AJ 56 e, conseguentemente, al giusto collocamento nella stessa del ricorrente alla luce del punteggio corretto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Verona e dell’Istituto Magistrale Carlo Montanari di Verona eto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. N B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone di avere presentato domanda per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto ai fini del conferimento delle supplenze relativamente agli scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado.

Con il ricorso in epigrafe contesta i punteggi attribuitigli e, conseguentemente, la posizione assegnata in graduatoria, di cui domanda la rettifica in senso favorevole.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha resistito nel merito ed eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, sostenendo che la causa debba essere devoluta al Tribunale Ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Chiamata alla camera di consiglio del 16 novembre 2022, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., circostanza di cui sono state rese edotte le parti nel corso dell’udienza, in ragione della manifesta fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, come formulata dalla difesa erariale.

Invero, nel caso in esame la controversia ha ad oggetto la contestata attribuzione del punteggio necessario ad occupare una determinata posizione in una graduatoria alla quale si accede senza il previo svolgimento di una procedura concorsuale, e quindi riguarda atti di mera gestione della stessa.

Come osservato da questa stessa Sezione (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 29 settembre 2021, n. 1146), l'art. 63 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha devoluto in via generale al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ricomprendendo espressamente anche i profili del contenzioso concernenti l'assunzione al lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, precisando che, quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice ordinario li disapplica se illegittimi.

La medesima norma al comma 4 contempla un’ipotesi eccezionale di giurisdizione del giudice amministrativo prevedendo che “ restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ”.

In applicazione di tale disposizione la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione e del Consiglio di Stato ha pertanto costantemente ribadito che, ai fini dell’individuazione del giudice al quale è devoluta la cognizione delle controversie che abbiano ad oggetto il reclutamento di personale presso le pubbliche amministrazioni, è necessario accertare che nella singola procedura ricorrano tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica, consistenti nell’esistenza di un bando iniziale, nella fissazione di criteri valutativi dei titoli, nella presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati e nella formazione di una graduatoria finale.

Solo in presenza di tali presupposti si è di fronte ad un concorso in senso proprio e le relative controversie ricadono nella giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 aprile 2017, n. 1549;
Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 marzo 2017, n. 1176).

Per individuare la giurisdizione è pertanto necessario di volta in volta esaminare il corpus normativo che disciplina la singola procedura di reclutamento per comprendere se si tratti di una forma di accesso al pubblico impiego di tipo concorsuale o meno.

Rispetto alle procedure di reclutamento del personale scolastico, docente e non docente, tale operazione è ancor più necessaria. Infatti nel contesto attuale tali procedure sono state sottoposte a rilevanti innovazioni rispetto al passato, con la conseguenza che il mero riferimento in modo generico a dei precedenti giurisprudenziali aventi ad oggetto specifiche tipologie di contenzioso, potrebbe oggi risultare fuorviante, in quanto le condivisibili premesse giuridiche di quei precedenti, valide rispetto a delle procedure che allora erano effettivamente configurate come di tipo concorsuale, potrebbero ora non essere più attuali rispetto a delle procedure che hanno perso tali caratteristiche.

La parte ricorrente ha avuto accesso alle graduatorie in base all’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, avente ad oggetto “ procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”, la quale negli allegati reca le tabelle di valutazione dei titoli facendo riferimento a parametri rigidamente predeterminati (ad ogni titolo corrisponde un unico valore numerico senza range di valutazione) che non lasciano margini di discrezionalità nell’attribuzione del punteggio.

Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda.

Infatti l’art. 8, comma 4, della citata ordinanza ministeriale, prevede che “ il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico ”. Il successivo comma 7, stabilisce poi che “ l’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate ”.

Pertanto nella procedura in esame l’inserimento nella graduatoria e l’attribuzione del relativo punteggio conseguono ad una procedura automatica basata sulle sole dichiarazioni dell’interessato, la cui veridicità e rispondenza ai parametri predeterminati è differita ad un momento successivo ed eventuale corrispondente alla costituzione del primo rapporto di lavoro, senza che la predetta iscrizione consegua a valutazioni di tipo discrezionale e senza la nomina di una commissione giudicatrice (i controlli successivi sono effettuati da un dirigente scolastico).

Difettano pertanto i requisiti necessari ad affermare che si tratti di una procedura concorsuale attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, consistenti, come sopra ricordato, nell’esistenza di un bando iniziale, nella fissazione di criteri valutativi dei titoli, nella presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati e nella formazione di una graduatoria finale.

Sulla base di questi presupposti, riguardo all’analoga procedura disciplinata dall’ordinanza ministeriale n. 60 del 2020, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 settembre 2021, n. 6349, ha affermato che non sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto le procedure relative alla formazione e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti (GAE) del personale docente non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63 D.lgs. n. 165 del 2001 vertendosi in tema di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretesa consiste esclusivamente nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria (vd. anche Cons. giust. amm. Sicilia Sez., giurisd., 24 novembre 2021, n. 1017).

In definitiva il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la sua cognizione spetta pertanto al Giudice ordinario avanti al quale la causa può eventualmente essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm..

Le peculiarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto anche conto della fuorviante indicazione contenuta nell’art. 9 dell’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, che, prospettando (in alternativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) l’impugnazione della graduatoria avanti il giudice amministrativo, ha indotto la parte ricorrente ad adire erroneamente questo Tribunale.

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