TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-08-28, n. 202304876

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-08-28, n. 202304876
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304876
Data del deposito : 28 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/08/2023

N. 04876/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00003/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno e la Questura di Caserta, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della Questura di Caserta Ufficio Immigrazioni n. -OMISSIS- del 10 luglio 2020, recante il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame è impugnato il provvedimento con cui la Questura di Caserta ha respinto l’istanza della ricorrente, volta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il diniego si fonda sulla irreperibilità della cittadina straniera presso il luogo indicato di residenza.

La ricorrente impugna tale atto deducendo vizi del procedimento amministrativo ed in particolare la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 e rappresentando che per il lavoro svolto (di parrucchiera) essa è costantemente assente dalla propria abitazione e, pertanto, l’amministrazione le avrebbe dovuto consentire di dimostrare in altri modi il possesso del requisito alloggiativo.

2. Con l’ordinanza n. 190 del 2021 è stata respinta la domanda cautelare e sono stati prospettati alla parte, ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a., profili di inammissibilità del ricorso che risulta notificato alla Questura di Caserta e non già all’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Parte ricorrente non ha presentato memorie di replica.

La causa è trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2023.

3. Come anticipato in fase cautelare, il ricorso è inammissibile.

3.1 La notificazione eseguita dalla parte ricorrente deve ritenersi nulla considerato che, “ in base al combinato disposto degli articoli 144 comma 1, c.p.c. e 11, comma 3, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall'articolo 1, L. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall'articolo 10 comma 3, l. 3 aprile 1979, n. 103), tutti gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di Amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l'Avvocatura stessa;
in particolare la notifica va fatta presso l'ufficio dell'Avvocatura nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria adita ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede a Roma
” (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 24 settembre 2018, n. 5503).

3.2. In applicazione delle disposizioni indicate al precedente punto (e della regola di cui all’articolo 41, comma 3, c.p.a. che a tali disposizioni rinvia), il ricorso introduttivo del presente giudizio doveva essere notificato presso l’Avvocatura dello Stato e non presso la sede reale dell’Amministrazione. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione preclude la sanatoria della nullità con efficacia ex tunc, secondo quanto statuito dal Giudice di legittimità costituzionale (Corte Costituzionale, 26 giugno 2018, n. 132).

3.3. Inoltre, osserva il Collegio come l’affermazione di cui al primo periodo del precedente punto vale anche in caso di notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata atteso che la previsione di cui all’articolo 14, comma 2, del D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, dispone testualmente “le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, facendo salvo “quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611”.

4.4. In ragione di quanto sin qui esposto la notificazione del ricorso introduttivo deve, quindi, ritenersi nulla.

5. Dalla declaratoria di nullità della notificazione discende l’inammissibilità del ricorso non potendosi dare applicazione alla previsione di cui all’articolo 291 c.p.c. né rinvenendosi le condizioni di cui all’articolo 44, comma 4, c.p.a.

5.1. Infatti, secondo un costante orientamento giurisprudenziale la previsione di cui all’articolo 291 c.p.c. che consente di sanare ex tunc la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, attraverso la fissazione di un termine da parte del giudice, non trova applicazione nel giudizio amministrativo (Consiglio di Stato sez. III, 24 settembre 2018, n. 5503). Sul punto, deve osservarsi come la previsione di cui all’articolo 46, comma 24, della L. 69 del 2009 che estende l’applicazione dell’articolo 291, comma 1, c.p.c. ai giudizi contabili e amministrativi è, in quest’ultima parte, abrogata dall’articolo 4, comma 1, n. 42 dell’allegato 4 al codice del processo amministrativo. Né simile regola può trovare ingresso nel codice del processo amministrativo in forza della valvola di cui all’articolo 39 c.p.a. che consente l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, “in quanto compatibili o espressione di principi generali”, solo “per quanto non disciplinato dal presente codice”. Nel caso di specie, il codice del processo amministrativo contiene un’apposita disposizione che preclude, pertanto, l’operatività della regola di cui all’articolo 291 c.p.c. Si tratta, come anticipato, della disposizione di cui all’articolo 44, comma 4, c.p.c. che consente al Giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione a condizione che l’esito negativo della notifica dipenda da causa non imputabile al notificante (cfr., Consiglio di Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5046;
Id., sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2211). Tale situazione non ricorre nel caso in esame, caratterizzato dalla violazione delle disposizioni di legge che impongono di eseguire la notificazione del ricorso ad un’Amministrazione statale presso i competenti uffici dell’Avvocatura dello Stato (cfr., in un caso omologo, Consiglio di Stato, sez. V, 2 febbraio 2018, n. 672), e tenuto conto di come sia “notorio e risalente nel tempo il quadro normativo di riferimento che attribuisce all’Avvocatura dello Stato il patrocinio obbligatorio di tutte le Amministrazione statali”, con il conseguente obbligo di notificazione degli atti processuali alla stessa Avvocatura (cfr., T.A.R. per il Piemonte, sez. II, 11 gennaio 2019, n. 57).

5.2 Tali principi sono anche stati ribaditi dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 2021 ove è precisato: “ costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che sia nulla la notifica del ricorso in appello qualora sia eseguita, come nel caso di specie, presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato (ex multis, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 21 maggio 2021, n. 3980;
sezione terza, sentenza 16 maggio 2018, n. 2928;
sezione quinta, sentenza 7 aprile 2011, n. 2171;
sezione sesta, decisione 3 settembre 2009, n. 5195;
sezione sesta, decisione 10 settembre 2008, n. 4315;
sezione quarta, decisione 28 dicembre 2006, n. 8051).

La perdurante vigenza delle disposizioni di cui al r.d. n. 1611 del 1933 ed alla legge n. 260 del 1958 è confermata dall’art. 41, comma 3, dell’Allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010 (d’ora in avanti: cod. proc. amm.), a norma del quale «[l]a notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse ».

6. Nulla va disposto sulle spese del giudizio in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione.

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