TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-02-03, n. 201501995
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Testo completo
N. 01995/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti P I, J S B, con domicilio eletto presso l’avv. Pietrangelo Jaricci in Roma, via Ugo De Carolis, 99;
contro
Ministero Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Comando Regione Carabinieri Marche, non costituiti;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri concernente il giudizio di inidoneità per l'avanzamento al grado superiore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2014 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, maresciallo dei carabinieri in congedo per riforma, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri lo ha giudicato non idoneo all’avanzamento al grado superiore.
Nel ricorso prospetta i seguenti motivi di gravame:
- violazione e falsa applicazione dei principi generali sui criteri valutativi per il c.d. avanzamento di carriera con particolare riferimento all’art. 39 del d.lgs. n. 198/1995 e alla legge n. 212/1983. Irrilevanza dei procedimenti penali prescritti non forieri di provvedimenti