TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-12-18, n. 202303090

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-12-18, n. 202303090
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202303090
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 03090/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00625/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2016, proposto da
C S, I M, S C, M P S, rappresentate e difese dagli avvocati G M M e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avv. A P in Milano, viale Bianca Maria, n. 21;

contro

Comune di Sedriano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C A e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, corso di Porta Vittoria n. 28;

per l'annullamento

del Piano di Governo del Territorio approvato definitivamente con delibera di C.C. n. 155 del 19.10.2015, reso pubblico a seguito di avviso sul BURL n. 1 del 7.1.2016, e di tutti i relativi atti ivi compresa la delibera di C.C. n. 70 del 27.5.2015 di riadozione del PGT, nella parte in cui destina le aree di proprietà delle ricorrenti ed "attrezzature pubbliche e di uso pubblico".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sedriano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 novembre 2023 il dott. G N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso collettivo e cumulativo, notificato il 4.3.2016 e depositato il successivo 21.3.2016, le ricorrenti impugnano i provvedimenti in epigrafe meglio specificati con i quali è stato riadottato e poi approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Sedriano.



2. Le ricorrenti premettono:

- di essere proprietarie di talune aree (specificamente indicate in ricorso);

- che tali aree risultavano inserite, secondo il PRG del 2006, in zona omogenea Standard comunali esistenti — Verde e Parcheggio;

- che lo strumento urbanistico oggi impugnato destina tali aree “ad attrezzature pubbliche e di uso pubblico”,

- nonostante le osservazioni presentate dalle stesse ricorrenti, che sono state, tuttavia, respinte.



3. Ciò premesso, le ricorrenti con due distinti motivi di ricorso deducono:

a) “ Violazione art. 2 l.n. 1187/1968 - violazione art. 42 Costituzione - violazione CEDU in ragione della mancata previsione di indennizzo - difetto di motivazione - illogicità manifesta ”.

A dire delle ricorrenti, le aree di loro proprietà sarebbero state sottoposte ad un vincolo espropriativo dal precedente PRG.

La reiterazione di un altro vincolo sostanzialmente espropriativo violerebbe l’obbligo di motivazione aggravata che l’Amministrazione dovrebbe assicurare al rinnovo di un vincolo.

b) “ Violazione art. 11 l.r. 11.3.2015 n. 12 – illogicità manifesta ”.

Il Piano prevederebbe un meccanismo di compensazione urbanistica illogico e che non sarebbe in grado di realizzare gli effetti perequativi, che sarebbero vanificati da alcune circostanze che renderebbero i diritti volumetrici compensativi soltanto “di ipotetica ed incerta consistenza”.

Il PGT non prevederebbe, infatti, per gli ambiti di trasformazione un indice minimo che i proprietari delle relative aree di trasformazione sarebbero obbligati ad integrare con la volumetria virtuale espressa dalle aree destinate ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico, né stabilisce in che misura i proprietari delle aree di trasformazione siano tenuti ad acquisire la volumetria espressa dalle aree destinate a standards.



4. In data 05/05/2016, con atto di mero stile, il Comune di Sedriano si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.



5. A seguito dell’avviso di perenzione ultraquinquennale comunicato ai sensi dell’art. 82 c.p.a. in data 22.3.2021, soltanto le Sig.re C S e S C hanno depositato in data 13/9/2021 la nuova istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 82 c.p.a..



6. In vista dell’udienza del 9 novembre 2023, il Comune di Sedriano ha depositato documenti e memoria.



7. All’udienza di smaltimento del 9 novembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.



8. Visti gli atti di causa, il Collegio deve dare atto dell’intervenuta perenzione del giudizio per le Sigg.re M I e S M P, che non hanno sottoscritto l’istanza di fissazione di udienza ex art. 82, comma 1, c.p.a.., così come comunicato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..



8.1. Ed invero, a differenza dell'ordinaria perenzione prevista dall'art. 81 c.p.a., per la quale l'impulso processuale è riservato a tutte le parti, la perenzione dei ricorsi quinquennali sancita dall'art. 82, comma 1, c.p.a. ha carattere eccezionale e la dichiarazione di persistente interesse è riservata in maniera esplicita alla sola parte ricorrente. Per aversi una valida manifestazione di volontà nel senso della prosecuzione del giudizio occorre pertanto che sia rispettato l'onere formale della doppia sottoscrizione, avendo la legge introdotto una peculiare fattispecie di atto processuale a firma congiunta del difensore e del ricorrente.

Ritiene il Collegio che nel caso di ricorsi collettivi l’istanza di fissazione di udienza debba essere presentata da tutti i ricorrenti.

Ciò in quanto nel ricorso collettivo le posizioni soggettive di ciascuno dei ricorrenti rispetto all’atto impugnato o al rapporto controverso non si comunicano agli altri, risolvendosi detto gravame in una pluralità di azioni autonome, solo cartolarmente congiunte in quanto contestualmente proposte in un unico atto.

È dunque possibile che alcuni ricorrenti abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio e decidano quindi di firmare l’istanza di fissazione di udienza ex art. 82, comma 1, c.p.a. ed altri, invece, di non coltivare più il giudizio.

In altre parole, e per concludere, la circostanza che le Sigg.re M I e S M P non hanno firmato l’istanza di fissazione di udienza deve essere intesa nel senso che queste non hanno interesse alla conclusione del giudizio.

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