TAR Bari, sez. III, sentenza 2018-03-21, n. 201800416
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Testo completo
Pubblicato il 21/03/2018
N. 00416/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2013, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dagli avvocati A V D, M T, A G, con domicilio eletto presso lo studio A V D in Bari, via A. Gimma n.147;
contro
Questura di Bari, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Stanley International Betting Limited e Stanleybet Malta Limited, rappresentati e difesi dagli avvocati D A, M M, con domicilio eletto presso lo studio Vincenza Marrano in Bari, via Putignani, n. 141;
per l'annullamento
del decreto di rigetto DIV.PAS - Cat. 11.A3/2013 avente ad oggetto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione di Pubblica Sicurezza ex art.88 T.U.L.P.S., reso dalla Questura di Bari il 27 marzo 2013 e notificato il 23 aprile 2013;
nonchè di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari - Ministero dell'Interno, di Stanley International Betting Limited e Stanleybet Malta Limited;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 marzo 2018 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
1. – M C, con ricorso notificato il 20.6.2013 e depositato il 23.7.2013, ha impugnato il decreto in epigrafe con cui la Questura di Bari ha rigettato la richiesta di di rilascio di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., per l’esercizio di attività di giochi e scommesse con vincita in denaro.
2. - Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in data 25.7.2013 e ha successivamente depositato documenti.
3. - Stanley International Betting Limited e Stanleybet Malta Limited hanno depositato atto di intervento ad opponendum in data 31.7.2013.
4. – In data 25.2.2013 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
5. – Con ordinanza n. 1280 del 29.8.2013 il giudizio è stato sospeso.
6. - Il 9.2.2018 parte ricorrente ha depositato atto, notificato in pari data unicamente all’amministrazione, con cui ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
7. - All’udienza pubblica (straordinaria) del 14.3.2018, le parti costituite non si sono opposte alla rinuncia, ai sensi del co. 3 del cit. art. 84.
8. – Per tutto quanto esposto, il Collegio ritiene di dover dare atto della rinuncia al ricorso.
9. - Sussistono, avuto riguardo a ogni circostanza, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.