TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2011-04-04, n. 201102976
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N. 02976/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00478/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 478 del 2011, proposto da:
M D W, rappresentata e difesa dagli Avv.ti L A e L G, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Nazionale, 200;
contro
Il Comune di Tivoli, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti M M, M R e D S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Silvio Crapolicchio in Roma, via Belsiana, 100;
nei confronti di
T Bravetti, Gianni Ceccarelli, Aloe G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse Economico, nessuno dei quali costituito in giudizio;
avverso
il silenzio del Comune di Tivoli tenuto sull’atto di diffida della ricorrente in data 22.6.2010, con cui è stata chiesta l’esecuzione d’ufficio della demolizione di cui alle ordinanze 20.3.2003, n. 181, prot. n. 16495, e 29.3.2005, n. 88, prot. n. 14966;
nonché per l’accertamento della fondatezza
della richiesta della ricorrente dell’esecuzione d’ufficio suindicata;
e per la condanna
del Comune di Tivoli al risarcimento dei danni da ritardo patiti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tivoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2011 il dott. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Rilevato:
che con il ricorso in esame si censura il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale intimata rispetto ad una serie di diffide ad adempire della ricorrente, ivi compresa quella in ultimo notificata il 22.6.2010, avente ad oggetto richiesta di esecuzione d’ufficio della demolizione di cui alle ordinanze 20.3.2003, n. 181, prot. n. 16495, e 29.3.2005, n. 88, prot. n. 14966, con contestuale domanda di pronuncia sulla fondatezza della sua pretesa a tale esecuzione d’ufficio, ed inoltre si avanza istanza di risarcimento del danno da ritardo - materiale e biologico;
che, ai sensi dell’art. 117, comma 6, del D.Lgs. n. 104/2010, “se l’azione di risarcimento del danno” da ritardo “è proposta congiuntamente a quella” avverso il silenzio “il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria” ;
Ritenuto:
che, pertanto, in questa sede possa essere definita unicamente la domanda relativa al silenzio dell’Amministrazione, mentre quella concernente il risarcimento del danno dovrà essere decisa secondo il rito ordinario, previa iscrizione nel relativo ruolo;
che, ai fini della decisione sulla domanda riferita al silenzio rifiuto, non sia necessaria la chiamata in giudizio della Compagnia di Assicurazione, richiesta dal Comune resistente, essendo eventualmente rilevante la sua partecipazione solo quando sarà esaminata l’istanza di risarcimento del danno;
Rilevato che le opere abusive, di cui le suddette ordinanze contengono ingiunzione di demolizione, si riferiscono ad un fabbricato situato nelle immediate vicinanze di quello di proprietà della ricorrente, presso cui la stessa risiede;
Ritenuto preliminarmente che, proprio in ragione del titolo di proprietà vantato in relazione ad un immobile viciniore e dei possibili danni derivanti a tale fabbricato dalle opere abusive, sussista la legittimazione della ricorrente a chiedere al Comune resistente l’esecuzione dell’ordinanza e correlativamente a proporre il presente ricorso;
Considerato:
che l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 e s.m.i. impone alle Amministrazioni di emanare un provvedimento espresso nei casi in cui “il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza” ;
che, in ragione di quanto suesposto, l’Amministrazione comunale era tenuta a pronunciarsi con provvedimento espresso;
che l’Amministrazione non ha riscontrato neppure l’ultima delle diffide proposte dalla ricorrente nei termini previsti per la conclusione del procedimento, stabiliti dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e s.m.i., essendo stata detta diffida notificata in data 22.6.2010;
che, pertanto, il silenzio sia illegittimo;
che conseguentemente l’Amministrazione comunale sia tenuta a pronunciarsi con provvedimento espresso;
che si ravvisi, altresì, la fondatezza della pretesa a demolire d’ufficio le opere abusive individuate nelle richiamate ordinanze, previa acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto interessato dalle stesse e dell’area di sedime;
Tenuto conto, infatti, che ambedue le ordinanze hanno ingiunto la demolizione e la riduzione in pristino, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, e che le due suindicate attività sono vincolate per l’Amministrazione comunale, una volta accertata l’inottemperanza ai relativi ordini, da parte dei destinatari;
Considerato:
che non risulta che i due provvedimenti siano stati impugnati e sospesi;
che i destinatari delle due ordinanze non hanno provveduto alla demolizione ed alla riduzione in pristino, ingiunte con le predette ordinanze;
Ritenuto:
che in conclusione il ricorso avverso il silenzio sia fondato e debba essere accolto, con obbligo dell’Amministrazione comunale resistente a procedere alla demolizione d’ufficio delle opere contestate con le ordinanze 20.3.2003, n. 181, prot. n. 16495, e 29.3.2005, n. 88, prot. n. 14966, previa acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto interessato dalle stesse e dell’area di sedime, entro il termine indicato in dispositivo, con l’avvertenza che, in assenza, vi provvederà un commissario ad acta ;
che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari del presente giudizio, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;