TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-05-08, n. 201803078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2018-05-08, n. 201803078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201803078
Data del deposito : 8 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2018

N. 03078/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04401/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4401 del 2013, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati A B, A B, con domicilio eletto presso lo studio Pietro D'Angiolillo in Napoli, via Nicola Nicolini, 39;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz, n.11;

per l'annullamento

del decreto n. -OMISSIS- del 31.5.2013 con cui si respinge la domanda del ricorrente per ottenere il riconoscimento della malattia quale dipendente da causa di servizio e del parere n. 25271/2009 del 27.9.2009 del Comitato di verifica con il quale si esprime parere negativo a tale riconoscimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, di essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale alla guida di autovettura della Polizia di Stato nel mentre, in esito a chiamata pervenuta dalla stazione radio, sorpassava una colonna di macchine così impattando con una Fiat regata che svoltava improvvisamente a sinistra impegnando la corsia di marcia percorsa dal ricorrente. Riferisce come lo stesso capo pattuglia abbia in sede di relazione di servizio del 2 agosto 1998 attestato che “ nulla si può addebitare alla condotta di guida…in quanto l’autista ha cercato di mettere in atto tutte le procedure di guida per evitare la collisione ”. Piuttosto il ricorrente, in esito al sinistro, riportava -OMISSIS-dipendenza da causa di servizio della detta infermità nonché quella per la concessione dell’equo indennizzo. E ciò sulla scorta del parere reso dal Comitato di verifica, anch’esso gravato con il ricorso in esame.

A sostegno di detto ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 14 del d.P.R. n. 461 del 2011 e della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, eccesso di potere, sviamento, violazione dell’art. 97 Costituzione, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento dei fatti.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 18 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

L’amministrazione disconosce la dipendenza da causa di servizio della infermità occorsa al ricorrente in occasione del sinistro, di cui si è detto innanzi, sulla scorta del rilievo espresso dal Comitato di verifica secondo cui “ le circostanze di tempo, di modo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l’evento in questione configurano l’ipotesi di grave imprudenza, interruttiva di qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio ”. Osserva il Collegio che tali affermazione, oltre a essere apodittica, in quanto non legata a circostanze puntuali, contrasta con la documentazione in atti, segnatamente con la relazione di servizio del Capo pattuglia che analizzando la condotta del ricorrente alla guida dell’autovettura ha escluso che alcunchè potesse allo stesso essere addebitato avendo peraltro messo in atto tutte le procedure di guida per evitare la collisione. In effetti, la motivazione del parere sfavorevole, recepito poi dall’amministrazione, non reca alcun elemento concreto a sostegno della tesi della condotta imprudente del conducente l’autovettura. Non è dato intendere, in altri termini, per quali ragioni la condotta sarebbe stata imprudente, da quali relazioni, atti e documenti si tragga questo convincimento che dovrebbe di contro essere il frutto di una rigorosa valutazione di tutti gli elementi in possesso dell’amministrazione, non dovendosi infatti dimenticare che si tratta di infermità occorsa al dipendente in occasione di sinistro stradale durante la prestazione del servizio. Rammenta il Collegio che il lavoratore pubblico che subisce un infortunio “in itinere” ha titolo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'incidente sussistendo il nesso di causalità tra attività lavorativa in senso ampio e l’evento dannoso. Tale nesso può considerarsi interrotto soltanto dalla colpa grave (o dal dolo) del dipendente stesso (non potendo di per sé il mero comportamento colposo escludere la detta dipendenza);
non potendo discendere da argomentazioni puramente presuntive, la qualificabilità del relativo comportamento alla stregua di tale condotta gravemente colposa deve essere compiutamente dimostrata con specifico riferimento alla concreta efficienza assunta ai fini del determinismo dell'evento dannoso nel caso specifico (T.A.R. Palermo, I, 29 settembre 2017 n. 2280, Cons. Stato, Sez. II, 21.11.07, n. 1939 e Sez. IV, 14.12.04, n. 7945)”. Detti principi possono trovare applicazione alla presente controversia e, quindi, in assenza di elementi istruttori idonei esplicitamente richiamati dal Comitato di Verifica, risulta erronea, o quantomeno carente sul punto, la motivazione del parere del Comitato medesimo che, in assenza di elementi da cui rilevare una “grave imprudenza” dell’interessato (tale da interrompere qualsiasi rapporto di causalità o di concausalità efficiente e determinante con il servizio), ha emesso l’impugnato parere negativo.

Alla luce di quanto dedotto, quindi, i provvedimenti impugnati, in accoglimento del ricorso, devono essere annullati per carenza di istruttoria e motivazione e il Comitato competente dovrà rivalutare senza indugio la posizione del ricorrente fondandosi non su mere presunzioni di ordine generale, ma approfondendo le circostanze di fatto desumibili dalla documentazione in suo possesso e motivare specificamente su eventuali nuove circostanze ostative al richiesto riconoscimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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