TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-05-07, n. 201003089

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2010-05-07, n. 201003089
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201003089
Data del deposito : 7 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05076/2008 REG.RIC.

N. 03089/2010 REG.SEN.

N. 05076/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 5076 del 2008, proposto da:
F D M, rappresentato e difeso, giusta mandato margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to V I, presso il quale ha domicilio eletto in Napoli, al corso Umberto I, n. 58

contro

C.R.I. – Croce Rossa Italiana e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege alla via Diaz, 11

per l'annullamento

1) del provvedimento della Croce Rossa Italiana – Corpo Militare – X Centro di mobilitazione, recante prot. 2355/X/UFF del 4.6.2008 avente ad oggetto il diniego all’avanzamento al grado di maggiore;

2) della nota prot. n. 00500461 (recte: 0050046 ) del 3.3.2008 del Ministero della Difesa, richiamata dal provvedimento sub 1), con la quale veniva restituito il fascicolo relativo alla proposta di avanzamento del capitano D M.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Croce Rossa Italiana e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2010 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Col ricorso in esame, notificato alla Croce Rossa Italiana e al Ministero della Difesa il 19 settembre 2008 e depositato il successivo 9 ottobre, Francesco D M, premesso:

- di aver vinto nel 1982 il concorso per Allievi Ufficiali di Complemento dell’Esercito italiano bandito dal Ministero della Difesa, ottenendo il grado di sottotenente di artiglieria;

- che, dopo essersi congedato il 12.1.1984, era stato chiamato in servizio attivo dal X Centro di Mobilitazione del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ai sensi dell’art. 15, primo comma, lettera b), del r.d. 10.2.1936, n. 484 (“Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l’avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce Rossa Italiana”), col riconoscimento, fin dalla data della nomina (28.6.1984), dello stesso inquadramento e grado acquisito a seguito del concorso nell’esercito e dell’anzianità assoluta dal 4.4.1983 ex art. 5, quinto comma, del medesimo regio decreto;

- che, con d.P.C.m. del 9.11.1988, la C.R.I. veniva autorizzata a reimmettere nei ruoli del personale effettivo, previa valutazione per titoli e colloquio, duecentotrentaquattro unità di personale che, avendo già prestato servizio presso tale corpo militare, erano stati collocati in congedo (e che, successivamente, sarebbero stati ritenuti in possesso del requisito ex art. 78, secondo comma, lettera b), r.d. n. 484/1936), non invitandolo tuttavia a partecipare a questa selezione perché già inserito nei detti ruoli col grado, frattanto conseguito dal 4.11.1989, di tenente;

- promosso successivamente al grado di capitano con decreto dirigenziale del Ministero della Difesa n. 766 del 21.11.2001, al D M veniva anche comunicata l’apertura dei quadri di avanzamento per l’anno 2002 nonché l’ordinanza del commissario straordinario della C.R.I. del 18.3.2005 n. 132/05 con la quale, preso atto del conforme parere espresso dal Ministero della Difesa, ci si determinava nel senso che «gli ufficiali commissari CRI in sevizio continuativo i quali siano titolari per effetto di omogeneizzazione stipendiale pari o superiore ai 5/6 del trattamento economico spettante ai colonnelli dell’esercito, possono valersi di tale requisito ai sensi dell’art. 3, lettera b) DDL 22.02.1946 n. 379» con cui era modificata la disposizione di cui all’art. 78, secondo comma, lettera b), del r.d. n. 484/1936 alla stregua del quale «per l’avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano,fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti: (…) b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso»;

- così invitato il D M a presentare la propria candidatura al grado di maggiore, ove in possesso del predetto requisito, questi formulava la relativa istanza che, dopo aver ottenuto il 28.5.2007 dall’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana il parere favorevole nei termini di «si prescelto», era invece respinta in via definitiva con comunicazione C.R.I. del 5.6.2008 che richiamava la nota 3.3.2008 di restituzione del fascicolo da parte del Ministero della Difesa per inserimento nell’elenco degli ufficiali dichiarati non presi in esame per il quadro di avanzamento 2002, per carenza del requisito di cui all’art. 78, secondo comma, lettera b), del r.d. n. 484/1936 per l’avanzamento al grado di maggiore «in quanto non risulta vincitore di pubblico concorso così come prescritto dalla norma in questione»,

impugnava questi ultimi provvedimenti per:

1) violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 74 ss. r.d. n. 484/1936, violazione del giusto procedimento, assoluta carena di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta, in quanto l’atto del Ministero della Difesa, contrariamente a quanto richiesto dalla disciplina di settore, non ha la veste del provvedimento definitivo e, inoltre, in quanto il D M ha l’anzianità di sette anni nel grado di capitano prescritta dall’art. 75 r.d. cit.;

2) violazione dell’art. 78, secondo comma, lettera b), r.d. n. 484/1936, erroneità de presupposti, assoluta carenza di istruttoria, difetto di motivazione, abnormità, illogicità, ingiustizia manifesta, tenuto conto che il ricorrente era entrato nel corpo della C.R.I. a seguito di superamento del concorso per allievi ufficiali di complemento bandito dall’Esercito italiano per il 1982 e che aveva presentato nel 2005 istanza di avanzamento al grado di maggiore sulla scorta di una nota della C.R.I., resa su parere conforme della Difesa, in senso favorevole al riconoscimento del requisito concorsuale in favore di chi, come il D M, era stato assunto in servizio continuativo presso il corpo militare mediante pubblico concorso o in applicazione di disposizione legislativa;

3) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 78 r.d. n. 484/1936, assoluta carenza di istruttoria, contraddittorietà tra più atti, difetto di motivazione, irragionevolezza, disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, tenuto conto del contrasto degli atti oggi gravati col precedente parere reso il 3.3.2008 dal Ministero della Difesa e con l’ordinanza del Commissario straordinario della Croce Rossa n. 132/05, nonché mancata esplicazione delle ragioni che hanno determinato il superamento delle posizioni giuridiche espresse in detti atti;

4) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del principio del buon andamento della p.a., disparità di trattamento, illogicità, abnormità, ingiustizia manifesta, essendo stato irragionevolmente riconosciuto il requisito in questione addirittura ai volontari in congedo richiamati in servizio giusta d.P.C.m. del 9.11.1988 e non anche a chi già era in servizio effettivo presso la C.R.I.

Si sono difese le amministrazioni intimate eccependo la tardività del ricorso nonché la sua infondatezza.

All’esito dell’odierna udienza la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Va in primo luogo disattesa l’eccezione di irricevibilità del ricorso in esame per mancato rispetto del termine per impugnare stabilito dall’art. 21 della l. n. 1034 del 1971.

Ed infatti, il provvedimento gravato è stato ricevuto dal D M, cui era stato spedito a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, il 6.6.2008 (cfr. la copia della ricevuta di ritorno depositata in giudizio dalla p.a.), nel mentre il ricorso in esame è stato notificato dall’Ufficiale giudiziario, sia al Ministero della Difesa che alla Croce Rossa Italiana il 19.9.2008 e, dunque, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il 59° giorno utile a fronte del termine di 60 giorni stabilito dalla norma evocata.

Nell’affrontare il merito della controversia è peraltro opportuno rassegnare il quadro normativo nel quale si inserisce la vicenda in esame, partendo dall’art. 78, secondo comma, lettera b) del r.d. n. 494/1936 (come sostituito dall’art. 3 del d.lgs.lgt. 22.2.1946, n. 379) il quale, dispone che «per l’avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano,fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui al precedente art. 77, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti: (…) b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° gerarchico presso le Amministrazioni statali, oppure equiparabile a detto grado, in base ai cinque sesti del trattamento economico presso le Amministrazioni parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso».

Ora, secondo il parere specificamente reso sul punto, il 7.7.2004, dalla Direzione Generale Leva – Reclutamento Obbligatorio – Militarizzazione, Mobilitazione Civile e Corpi Ausiliari – 6^ Divisione – 3^ Sezione del Ministero della Difesa (e ripreso dal Commissario Straordinario della C.R.I. nell’ordinanza n. 132/05 del 18.3.2005), il requisito appena menzionato può essere riconosciuto al «personale assunto in servizio continuativo presso il Corpo Militare C.R.I. a seguito di pubblico concorso o per effetto di disposizione legislativa, possedendo uno status equiparabile a quello del personale dipendente di ente pubblico» così che «si trova nelle condizioni richieste dal disposto legislativo».

Tale impostazione, ad avviso del Collegio, è da condividere.

In primo luogo, non può non essere considerato che il D M venne chiamato in servizio presso il Corpo Militare della C.R.I. con foglio di precetto del 22.5.1985, ai sensi dell’art. 15, primo comma, lettera b), del r.d. n. 484/1936 che consentiva la nomina a sottotenente commissario degli ufficiali di complemento congedatisi dall’esercito ed in possesso di specifici requisiti e qualità.

Al ricorrente, che aveva ottenuto il grado di sottotenente di complemento nell’esercito italiano a seguito di superamento di specifico concorso per l’anno 1982, vennero infatti riconosciuti dalla C.R.I. lo stesso inquadramento e grado conseguiti con detto concorso e l’anzianità, senza interruzioni, dal 1983 ai sensi dell’art. 5, quinto comma, del r.d. n. 434/1936.

Va quindi rilevato come, nella sostanza, la posizione del D M fosse interamente equiparabile a quella considerata dall’evocato art. 78, secondo comma, lettera b), del r.d. n. 494/1936, tenuto conto che l’impiego di ruolo abilitante nella C.R.I. è stato da questi conseguito per effetto di specifiche disposizioni legislative le quali, comunque, hanno consentito il mantenimento dell’inquadramento e del grado conseguiti nell’esercito per originario concorso, lungo un percorso di sostanziale continuità con la precedente esperienza militare.

Ne deriva, dunque, l’accoglimento del ricorso per la dedotta violazione dell’art. 78 cit. e, in conseguenza, l’annullamento dei provvedimenti gravati.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

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