TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-11-26, n. 202102587
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Pubblicato il 26/11/2021
N. 02587/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00762/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 762 del 2017, proposto da:
M P, N P, A A e M B, rappresentati e difesi dall’Avv. M G, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Manzo, 11;
contro
Comune di Monte San Giacomo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 20.04.2017, non meglio conosciuta, ma di cui alla comunicazione, prot. n. 1216 del 4.05.2017, con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale ha reso nota, ai locali allevatori di bestiame, l’approvazione, mediante la menzionata delibera, del nuovo regolamento comunale per il godimento in natura dei pascoli (Fida-pascolo) del Comune di Monte San Giacomo;
d’ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente, ivi inclusa, in particolare, la predetta comunicazione, prot. n. 1216 del 4.05.2017, dell’Ufficio Tecnico Comunale;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021, il dott. P S;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
I ricorrenti impugnavano la delibera consiliare indicata in epigrafe, avverso la quale articolavano plurime censure di violazione di legge e d’eccesso di potere, sotto vari profili sintomatici.
Il Comune di Monte San Giacomo non si costituiva in giudizio.
Abbinata la sospensiva al merito, seguiva, nell’imminenza della discussione, il deposito di documentazione, per i ricorrenti, consistente in copie delle licenze di fida – pascolo, e relative proroghe, rilasciate ai medesimi ricorrenti, dal Comune intimato, negli anni successivi alla proposizione del gravame (2018, 2019, 2020 e 2021).
All’odierna udienza pubblica, la difesa dei ricorrenti chiedeva dichiararsi il ricorso improcedibile, per sopravvenuta carenza d’interesse;indi lo stesso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che, stante la documentazione esibita dai ricorrenti, in limine litis , e stante quanto dichiarato dalla loro difesa, all’odierna udienza pubblica, il presente gravame va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
La natura formale della decisione consiglia la compensazione delle spese di lite, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.