TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-12-10, n. 201310692

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2013-12-10, n. 201310692
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201310692
Data del deposito : 10 dicembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05927/2013 REG.RIC.

N. 10692/2013 REG.PROV.COLL.

N. 05927/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 5927/13, proposto da A V, rappresentato e difeso dagli avv. ti S e T, con domicilio eletto in Roma, via dei Prati Fiscali, 284, presso lo studio dell’avv. L. M;

contro

la Presidenza del consiglio dei ministri, in persona del ministro pro tempore ,
l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege ;

nei confronti di

Franco G, non costituito in giudizio;
Impresa di Marco S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della decisione 14 maggio 2013 della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del consiglio dei ministri, per la parte in cui, previa riunione, dichiara l'inammissibilità parziale e l'infondatezza parziale di cinque ricorsi proposti da A V.

- del diniego tacito del Dipartimento protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei ministri, a fronte dell'istanza 3 marzo 2013 per l'accesso alla certificazione antimafia dell'Impresa Di Marco S.r.l.;

- dell'atto di diniego parziale 9 maggio 2013 prot. CTZ/0027739 del Dipartimento protezione civile su due istanze di accesso di Angelo Vinti, ricevute in data 3 e 8 marzo 2013 (doc. 3);

- di tutti gli altri presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Per un articolo, pubblicato su di un periodico, e relativo a comportamenti tenuti dalle Autorità coinvolte negli interventi emergenziali successivi al terremoto abruzzese del 6 aprile 2009, A V è stato querelato da Franco G, il quale, dopo la calamità, aveva ricoperto dapprima l’ufficio di prefetto dell'Aquila, poi di vice commissario vicario dell'emergenza Abruzzo, ed era infine diventato, dal 13 novembre 2010 il capo del Dipartimento della protezione civile nazionale.

1.2. La prima udienza del processo penale a carico del V si è tenuta il giorno 5 giugno 2013.

Poco prima, all’inizio del marzo 2013, l’interessato aveva presentato una serie d’istanze d’accesso al questore ed al prefetto dell’Aquila, al Ministero dell’interno ed al Dipartimento della protezione civile, in parte da questi respinte espressamente, in parte non evase nel termine prescritto, così formando dei dinieghi taciti.

1.3. Contro tali determinazioni il V ha proposto ricorso alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del consiglio dei ministri, la quale lo ha ammesso all’accesso per una parte dei documenti originariamente richiesti, e l’ha esclusa per altri.

2.1.1. Invero, la commissione ha accolto il ricorso, e ammesso l’interessato all’accesso quanto:

- agli atti di costituzione e di attivazione della direzione di comando e controllo, in occasione del terremoto,

- all'atto di individuazione del prefetto G, quale vicecommissario per l'emergenza,

- al “flusso documentale” intercorso tra il Dipartimento della protezione civile e il prefetto G “afferenti l’appalto dei bagni chimici”;

documenti “puntualmente individuati dal ricorrente, la cui acquisizione è obiettivamente funzionale all'esercizio del suo diritto di difesa”.

2.1.2. È stato invece confermato il diniego quanto ai documenti “riguardanti l'organizzazione, le attività, le competenze e le attribuzioni delle autorità coinvolte nella gestione dell'emergenza post sisma del 6.4.2009 in Abruzzo, nonché l'attività di prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti, i controlli nei cantieri effettuati dal Gruppo Interforze ex art. 14 del D.M. 14 marzo 2003, le informazioni ex art. 10 del d.p.r. n. 252/1998, le interdittive antimafia, l'attività di controllo dei subappalti a seguito dell'O.P.C.M. del 12.11.2009”: le relative istanze di accesso sarebbero del tutto generiche e “preordinate all'esercizio di un sindacato generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione, precluso dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990”.

2.2.1. Orbene, oppone in primo luogo il ricorrente come la Commissione abbia riunito cinque ricorsi, relativi a sei istanze di accesso, presentate a diverse amministrazioni per ottenere atti diversi, detenuti o formati dalle medesime Amministrazione per ragioni peculiari e specifiche.

Non sarebbe dunque comprensibile a quali parti delle diverse richieste di accesso, e a quali ricorsi, si riferisca il diniego: la decisione insomma sarebbe motivata “in modo generico e incomprensibile”.

2.2.2. Ancora, secondo il ricorrente, “la giurisprudenza consolidata afferma che chi ha un interesse differenziato e particolare è legittimato a prendere visione ed estrarre copia di un certo atto rilevante con specifico riferimento alla sua posizione”, e quando chiede “una serie di atti connessi alla sua specifica posizione legittimante non sta esercitando un controllo generalizzato”, che si verifica soltanto per il “ quisque de populo , che non vanta una posizione legittimante particolare e differenziata, e che vuole quindi controllare un segmento di attività amministrativa senza specifiche ragioni”.

2.2.3. Ebbene, il V disporrebbe della richiesta “posizione differenziata e particolare in quanto la querela che ha dato avvio al processo penale a suo carico riguarda esattamente le circostanze di fatto sulle quali verte l'istanza di accesso (ossia le condotte del dott. G nelle vesti di Prefetto dell'Aquila, di vicecommissario delegato, di vice capo della Protezione Civile e poi di capo del Dipartimento Protezione Civile)”, per cui “egli intende acquisire elementi utili alla sua difesa in relazione al contenuto della querela”.

2.3.1. La commissione poi ha egualmente negato l’accesso all'O.P.C.M. n. 3820/2009 e ai documenti inerenti all'estensione di siffatta ordinanza, e ciò “essendo il diritto di accesso limitato a documenti amministrativi, laddove è indubbia la natura di vero e proprio atto normativo che deve essere attribuita all'O.P.C.M. in questione, tale da escludere l'accessibilità dei documenti in questione, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990”.

2.3.2. Inoltre, prosegue la decisione, “gli atti e documenti, detenuti e prodotti ad ogni titolo, per dovere d'ufficio, relativi all'accesso nei cantieri dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate per fronteggiare” la situazione emergenziale verificatasi nel “cratere sismico” (cioè nell’area maggiormente interessata dal terremoto, con danni a persone e cose) nel periodo 2009 e 2010 “sono sottratti al diritto di accesso, trattandosi di documentazione inerente ad attività di prevenzione della criminalità di tipo mafioso, nell'esercizio di una potestà attribuita dal decreto-legge n. 629/1982, sottratta all'accesso dal D.M. n. 415/1994”.

2.4.1. Va soggiunto che, su tale richiesta, anche il Dipartimento della protezione civile ha fornito, sia pure tardivamente, una risposta espressa, esaminata più avanti sub § 2.8., insieme al relativo motivo di ricorso: comunque, nel replicare alla deliberazione della Commissione, il ricorrente sostiene che l'O.P.C.M. 3820/2009 non avrebbe natura normativa ma sarebbe un atto “concreto e singolare che deroga una tantum e in via eccezionale a talune norme dell'ordinamento”, sicché sarebbe del tutto erroneo il riferimento all'art. 24, I comma, lett. c) della L. 241/1990.

2.4.2. È da rimarcare che qui nulla il ricorrente obietta, quanto al rifiuto di consentirgli l’accesso alla documentazione concernente le ispezioni nei cantieri per dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche.

2.5. Infine, sempre secondo la commissione, è precluso l’accesso agli atti e documenti inerenti alla certificazione antimafia della Di Marco S.r.1.: “tale documentazione contenendo notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché per l'attività di prevenzione e repressione della criminalità”.

2.6.1. La motivazione addotta dalla Commissione, secondo il ricorrente, sarebbe invece anzitutto “assolutamente astratta e priva di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta”: la disposizione regolamentare, la quale disciplina l’esclusione del diritto all'accesso, per motivi di ordine pubblico e sicurezza, va interpretata in senso restrittivo e la motivazione deve sempre essere concreta e puntuale e riferita alla singola fattispecie.

2.6.2. Inoltre, si tratterebbe di documentazione rilevante nel giudizio penale seguente alla querela presentata dal G, come rivelerebbe l'esame di questa.

2.6.3. Ancora, la decisione sarebbe contraddittoria sotto un duplice profilo: anzitutto, con la determinazione positiva di accesso della medesima commissione, “riguardante gli atti dell'appalto dei bagni chimici”, giacché anche in questo caso si tratterebbe “di una documentazione contrattuale riguardante una fattispecie di appalto nell'ambito della situazione emergenziale”.

2.6.4. Inoltre, la scelta compiuta si porrebbe in contrasto con il pronunciamento del Dipartimento della protezione civile, il quale avrebbe astrattamente riconosciuto l'accessibilità degli atti riguardanti la certificazione antimafia e la documentazione relativa al controllo sull'impresa Di Marco s.r.l., avendo a questa richiesto di esprimere il proprio consenso all’accesso quale controinteressata, ex d.P.R. 184/2006.

2.7.1. Ancora, la determinazione negativa della Commissione deve ritenersi generalmente illegittima, nel suo complesso, per l’omessa valutazione “del complesso di argomentazioni e delle ragioni specifiche e puntuali esposte nei vari ricorsi, riguardanti la primazia del diritto di difesa, e la prevalenza dello stesso rispetto alle diverse esigenze individuate dall'ordinamento giuridico”.

2.7.2. La Commissione, inoltre, non si sarebbe affatto pronunciata sull’istanza relativa ad ogni atto detenuto e prodotto per l'estensione della O.PC.M. 3767/09, con particolare riguardo alla documentazione che ha determinato la formulazione dell'art. 2 di tale atto.

2.8.1. Come accennato, con l’atto 9 maggio 2013 PROT. CTZ/0027739, il Dipartimento protezione civile ha in parte accolto, e in parte negato, l’accesso ad alcuni dei documenti richiesti con le istanza del 3 e 4 marzo.

2.8.2. Invero, ha intanto rilevato come l’O.P.C.M. 3820/09 fosse consultabile nel sito Internet del Dipartimento stesso e, pertanto, il provvedimento di nomina del G a vice-commissario per la gestione dell'emergenza, in quanto contenuto nell'art. 1 dell'O.P.C.M. 3761/09;
ha inoltre autorizzato l’accesso agli atti di costituzione e attivazione della direzione di comando e controllo - DI.COMA.C. - in occasione del terremoto del 6 aprile.

2.8.3. Il V, come già accennato, aveva altresì richiesto di accedere:

1) ad ogni atto detenuto e prodotto “per l'estensione” dell’O.P.C.M. 3820/09, “con particolare riguardo alla documentazione che ha determinato la formulazione dell'art. 2, anche in ordine alla contingibilità e all'urgenza”;

2) agli atti comunque detenuti e prodotti in ordine all'accesso nei cantieri dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009 nel cratere sismico;

3) a tutte le richieste di subappalto pervenute al Dipartimento quale stazione appaltante e accettate e sanate con l'entrata in vigore dell’art. 2 dell’O.P.C.M. n. 3820.

2.8.4. Quanto alla richiesta sub 1, l’Amministrazione, per respingerla, invoca il disposto dell’art. 1 del d.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143 (che regola i casi d’esclusione dall’accesso per i documenti amministrativi di competenza della Presidenza del consiglio dei ministri), per cui, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso, tra gli altri, sub a) “i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione, tra i quali le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

2.8.5. Orbene, il ricorrente ribadisce che, a suo avviso, l'O.P.C.M. n. 3820/2009 non avrebbe in senso stretto natura normativa, poiché non si tratta di un atto che detta disposizioni in via generale e astratta, ma di un atto “concreto e singolare che deroga una tantum e in via eccezionale a talune norme dell'ordinamento”.

2.8.6. Per quanto poi riguarda il secondo gruppo di atti, l’Amministrazione rileva come, ex art. 24, VI comma, lett. c) della l. 241/90, il diritto di accesso è escluso quando i documenti riguardino, tra l'altro, “azioni strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, come nella fattispecie in esame in ordine agli atti di accesso ai cantieri (art. 93,del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159)”.

2.8.7. Tuttavia, secondo il V, tale giustificazione sarebbe illegittima, in quanto gli atti d’accesso ai cantieri “riguardano una pluralità di aspetti: rispetto della normativa sugli appalti (anche in ordine alla comunicazione del subappalto), regolarità assicurazioni e contribuzioni previdenziali;
disciplina sulla sicurezza del lavoro;
prevenzione e contrasto della criminalità”: e poiché questo si presenta come solo uno dei tanti elementi, per il ricorrente, la motivazione sarebbe “del tutto lacunosa e insufficiente”, tanto più che il medesimo Dipartimento “aveva accordato in un primo momento l'accesso agli atti della certificazione antimafia dell'Impresa Di Marco S.r.l”.

2.8.9. Quanto poi al terzo gruppo di documenti, per l’Amministrazione l’istanza sarebbe generica: l’art. 5, II comma, del d.P.R. 184/06, espressamente prevede che il “richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione”;
inoltre, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale per cui “la domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile, e deve riferirsi a specifici documenti, senza che sia necessaria un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta”.

2.9.1. Anche tale motivazione, oppone il V, sarebbe illegittima, poiché la richiesta presentata sarebbe invece molto analitica.

Il fatto che l’istante non disponesse dei singoli numeri di protocollo dei vari atti di accesso ai cantieri sarebbe irrilevante, poiché la richiesta sarebbe comunque “comprensibile e chiara”: d’altronde, molta della documentazione richiesta non avrebbe - con tutta probabilità - un contrassegno di protocollo o di classifica, consistendo di atti e materiali preparatori ovvero attinenti le verifiche effettuate, e come tali non immediatamente individuabili dall'esterno.

2.9.2. D’altra parte, per lo stesso ricorrente, se egli non disporrà di “tutti i documenti attinenti tutti i controlli” sarebbe impossibile difendersi nel giudizio penale, “proprio perché uno dei temi della querela riguarda la differenza che si sarebbe riscontrata nell'attività di controllo nei cantieri tra il periodo antecedente il 12 novembre 2009 (data dell'emanazione dell'o.p.c.m. n. 3820/2009) e il periodo successivo a tale data, sia in ordine alla consistenza numerica dei controlli che della penetrante efficacia da essi conseguita e dispiegata”.

3.1. Orbene - in disparte che, in generale, è singolare che si ricerchino poi le prove di ciò che si è già pubblicato - è intanto opportuno rammentare che “L'accesso costituisce oggetto di un diritto soggettivo di cui il g.a. conosce in sede di giurisdizione esclusiva. Il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, più che la verifica della sussistenza o meno dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo” che l’ha negato.

Infatti, “il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'Amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116 comma 4, c.p.a.)”, e questo implica che, “al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento amministrativo” (C.d.S., VI, 12 gennaio 2011, n. 117;
conf., ex multis , VI, 19 gennaio 2012, n. 201).

Insomma, le censure di difetto di motivazione, variamente proposte, si possono ritenere inammissibili per carenza d’interesse.

3.2. Ciò posto, il Collegio deve rilevare che il ricorso non compendia dettagliatamente gli atti per i quali persiste un interesse del V all’accesso, dopo il parziale accoglimento delle sue richieste: sicché, visto che è questo l’oggetto effettivo del ricorso, si deve necessariamente fare rinvio per relationem alle molteplici richieste presentate alla questura ed alla prefettura dell’Aquila nonché al Dipartimento della protezione civile.

3.3. Per vero, le richieste riguardano un coacervo di atti, in parte coincidenti, e che possono essere raggruppati nei documenti riguardanti, quanto all’area interessata dal terremoto abruzzese, ed al periodo successivo al 6 aprile 2009:

A) l’organizzazione, le attività, le competenze e le attribuzioni delle Autorità coinvolte;

B) l’attività “di prevenzione delle infiltrazioni mafiose negli appalti, i controlli nei cantieri effettuati dal Gruppo Interforze ex art. 14 del D.M. 14 marzo 2003, le informazioni ex art. 10 D.P.R. 252/1998, le interdittive antimafia, l'attività di controllo dei subappalti a seguito dell’O.P.C.M n. 3820 del 12.11.2009”, ed in particolare:

B1) atti di costituzione e di attivazione della sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, operante a diretto supporto del prefetto de L’Aquila presso la prefettura del capoluogo e così il verbale d’insediamento di cui alla riunione dell’11 novembre 2009;

B2) atti detenuti e prodotti a ogni titolo in ragione d'ufficio da detta Sezione sull’accesso nei cantieri dei lavori riguardanti le strutture abitative e scolastiche, realizzate per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009 nel “cratere” sismico (cioè nell’area maggiormente interessata dal terremoto, con danni a persone e cose)

B3) atti comunque detenuti e prodotti dalla prefettura in ordine all’accesso nei cantieri dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009 nel cratere sismico;

B4) atti inerenti l’istituzione, l’implementazione e la messa in regime della “anagrafe informatica di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso”: elenco d’imprese cui possono rivolgersi gli aggiudicatari per subaffidamenti di lavori connessi alla ricostruzione ;

B5) atti e documenti a ogni titolo d'ufficio detenuti, attinenti al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del giorno 11 novembre 2009;

C) l’O.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 3820 («Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile»), nonché

C1) ogni atto detenuto e prodotto “per l'estensione di detta OPCM, con particolare riguardo alla documentazione che ha determinato la formulazione dell'art. 2, anche in ordine alla contingibilità e all'urgenza”;

C2) tutte le richieste di subappalto pervenute al Dipartimento quale stazione appaltante e accettate e sanate con l'entrata in vigore dell’art. 2 dell’O.P.C.M. n. 3820;

D) atti e documenti detenuti per ragioni d'ufficio e prodotti, inerenti la certificazione antimafia della Impresa Di Marco S.r.l.;

E) ogni atto detenuto e prodotto per l'estensione dell’O.P.C.M. 13 maggio 2009, n. 3767, in ordine alla gestione dei rifiuti liquidi con particolare riguardo alla documentazione che ha determinato la formulazione dell'art. 2, di tale ordinanza anche in ordine alla contingibilità e all'urgenza;

F) atti di costituzione e di attivazione del «Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione - GICER» ex art. 16, comma 3 del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quelli detenuti e prodotti per ragioni d'ufficio, relativi all'operato della «Sezione specializzata» del GICER e comunque del Ministero dell'Interno pertinenti:

F1) accesso nei cantieri dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009 nel "Cratere", negli anni 2009-2010;

F2) regolarizzazione dei subappalti in detti cantieri in seguito all'entrata in vigore dell'art. 2 dell’OPCM n. 3820 del 12 novembre 2009;

G) denunce ed attività giornalistica attinenti la figura del richiedente, A V.

3.4.1. Orbene, come è noto, sono interessati all’accesso – e dunque legittimati a ricorrere in caso di diniego - “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” (art. 22, I comma, lett. b, l. 241/90).

In specie, per vero, “rendere informazione alla pubblica opinione” – il V è pubblicista - non costituisce di per sé una situazione giuridica tutelata, e non fa quindi sorgere un diritto all’accesso, tanto più nei termini sin qui esposti: eventualmente, un giornalista potrà esercitare il diritto di accesso civico, ex art. 5 d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (di fatto, per quel che riguarda le attività post terremoto in Abruzzo, un’ampia documentazione è comunque reperibile in http://www.commissarioperlaricostruzione.it/ ).

3.4.2. In realtà, l’interesse concreto e attuale del V, astrattamente suscettibile di tutela in questa sede, sorge esclusivamente dalla querela e, ancor più, dal decreto di citazione a giudizio nel quale il ricorrente è imputato in concorso del reato di cui all’art. 595, III comma, c.p., per aver offeso la reputazione del G, quale prefetto dell’Aquila, asserendo che questi e “Bertolaso [all’epoca dirigente della protezione civile] lavorano fianco a fianco: il primo dirige tutti gli appalti … il secondo dovrebbe vigilare sugli atti del commissario. Ma il Prefetto viene dimezzato nelle sue funzioni dalla Dicomac, la nebulosa divisione del comando e controllo che esautora G di buona parte dei suoi poteri di coordinamento. L’ex 007 [G] non se ne lamenta… da prefetto aquilano decide di prendersela comoda… i controlli restano sulla carta”.

3.4.3. Ora, è noto che l’art. 24 cit., al VII comma, stabilisce che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Trattandosi all’evidenza – per la sua collocazione e per l’impiego della congiunzione “comunque” - di una norma di chiusura, non pare dubbio che, almeno in linea di principio essa prevalga sul disposto del precedente VI comma, che elenca le categorie di documenti amministrativi che un regolamento governativo può sottrarre all’accesso.

3.4.4. Resta comunque ferma la necessità di procedere a un bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, desumibile dal richiamo alla conoscenza “necessaria” (conf. C.d.S., VI, 16 febbraio 2010, n. 857), anche a evitare iniziative strumentali, le quali si prefiggano di aggirare i limiti dell’accesso, invocando una tutela giuridica dopo averne determinato le ragioni.

Nello stesso modo, la conoscenza “necessaria” non può comunque risolversi, di fatto, in un controllo generalizzato dell'operato dell’Amministrazione, ma deve restare in un ambito ben circoscritto per tempo ed oggetto.

3.5.1. Sulla base di tali parametri, e tenendo conto anche dei contenuti della denuncia querela presentata dal G - che è superfluo qui riprodurre in dettaglio - si possono intanto escludere dal diritto all’accesso gli atti prima indicati sub G, indicati del tutto genericamente e comunque non correlati all’interesse concreto e strumentale qui tutelabile;
analoghe considerazioni valgono per la richiesta d’accesso sub A.

3.5.2. Per quanto poi riguarda l’O.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 3820, questa – come è tipico dei provvedimenti emergenziali – unisce a disposizioni puntuali e specifiche, altre di contenuto generale, e anche astratto: sicché il rifiuto dell’Amministrazione ha pieno fondamento.

D’altro canto, non si comprende quale sia il nesso tra il processo per diffamazione in questione e l’art. 2 di tale ordinanza (“Le autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento della protezione civile per il subappalto dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate o in corso di realizzazione per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009, hanno efficacia dalla data di presentazione delle relative domande”);
parimenti, non si vede il legame con le richieste di subappalto pervenute al Dipartimento e sanate con l’art. 2 dell’O.P.C.M. n. 3820.

3.5.3. Ancora, va escluso l’accesso per gli atti sub E e F: anche qui la richiesta è generica, e, soprattutto, ancora una volta non si deve quale interesse diretto, concreto e attuale, abbia il V al loro esame, salvo che per quanto riguarda la materia dell’accesso ai cantieri, su cui si dirà oltre.

Resta comunque fermo che l’ordinanza 3767/09 costituisce un atto generale: né è chiaro perché il suo art. 2 – segnatamente laddove stabilisce che “i rifiuti liquidi di cui all'art. 110, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in rassegna, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99” – avrebbe rilevanza diretta nella vicenda penale.

3.6.1. Rimangono ora da trattare, anzitutto, gli atti sub B.

Ora, il profilo dirimente nel giudizio penale – desumibile sia dalla querela sia dal rinvio a giudizio – può essere compendiato nella presunta inerzia del G, nello svolgimento di funzioni di controllo sull’attività di ricostruzione: in ordine tanto alla presenza della criminalità organizzata nell’assegnazione degli appalti, ovvero dei subappalti, quanto al regolare svolgimento dell’attività nei cantieri.

3.6.2. Su quest’ultimo punto si effonde la querela (pagg. 4 e 5), fornendo dati specifici che smentirebbero le affermazioni contenute nell’articolo giornalistico, dati che il G conosce per la sua precedente posizione: e il Collegio a questo punto, ritiene che per questo solo motivo il V abbia titolo a conoscere, nei limiti necessari, i documenti necessari per verificare i medesimi dati.

3.6.3. Va così ordinato al prefetto pro tempore de L’Aquila ed al capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del consiglio, anche quali commissari ad acta , ove i documenti fossero nella materiale detenzione di altri Uffici, anche straordinari, dell’Amministrazione statale di esibire a A V le relazioni, i rapporti, ed ogni atto equivalente, sugli accessi nei cantieri dei lavori riguardanti le strutture abitative e scolastiche, realizzate per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009 nel cratere sismico, e riferite a periodo in cui il G ricoprì le funzioni di prefetto de L’Aquila, ovvero di vicecommissario delegato.

3.6.4. Nei documenti potranno essere soppresse tutte quelle parti che possano interferire con la tutela dell'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, ma gli stessi dovranno in ogni caso conservare leggibili la data ed il luogo del controllo, il cantiere e l’impresa che ne sono stati oggetto, e l’autorità che vi ha proceduto.

3.6.5. Sempre perché puntualmente citata nella querela, non vedendosi peraltro elementi che ostino, gli stessi organi, per quanto di competenza, esibiranno all’interessato gli atti di costituzione e di attivazione della sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, incluso così il verbale d’insediamento di cui alla riunione dell’11 novembre 2009.

3.6.6. Anche non volendo considerare i profili di riservatezza che ineriscono a tali elenchi, almeno in relazione ai soggetti esclusi, non si vede invece alcuna correlazione tra il giudizio penale e gli atti inerenti gli elenchi delle imprese non soggette a rischio d’inquinamento mafioso;
e per lo stesso motivo, non si comprende con quale giustificazione si possa consentire al V l’accesso agli atti attinenti al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del giorno 11 novembre 2009.

3.6.7. Infine, circa gli “atti e documenti inerenti la certificazione antimafia della Impresa Di Marco S.r.l.”, si deve convenire con l’Amministrazione che ragioni di ordine pubblico giustificano il diniego: d’altronde non appare adeguatamente giustificata la sua necessità per il ricorrente.

Inoltre, la circostanza che l’Amministrazione avesse partecipato al controinteressato l’istanza proposta non sta di per sé a significare che intendesse accoglierla, essendo tale adempimento legato soltanto alla correlazione tra il contenuto di un documento e quei soggetti, i quali, dall'esercizio dell'accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, senza che ciò equivalga in alcun modo ad una prognosi favorevole sull’astratta titolarità del diritto all’accesso nella fattispecie in esame.

4. Il ricorso va dunque accolto, nei limiti indicati: le spese, attesa la parziale reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate.

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