TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-11-20, n. 201902042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-11-20, n. 201902042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201902042
Data del deposito : 20 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2019

N. 02042/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01421/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2010, proposto da
V R, rappresentato e difeso dall'avvocato A D N, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, piazza

XXIV

Maggio, n. 26;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente al riconoscimento del pregresso periodo di servizio, in applicazione dell'art. 47, comma 8, della l. n. 121/1981, prestato in ferma breve triennale presso l'Esercito Italiano, diritto maturato dalla data del suo arruolamento effettivo presso la Polizia di Stato e alla conseguente ricostruzione della carriera, in virtù dell'avvenuto accertamento del diritto al riconoscimento della pregressa anzianità di servizio, in forza della normativa di settore invocata;

ove occorra, per l’annullamento

- del provvedimento prot. n. 333-D77339 del 26 settembre 2005 (rif. nota 2.10/380 del 24.3.2005) con cui il Ministero dell'Interno ha confermato il precedente provvedimento ministeriale di pari numero del 24 giugno 2002 e del 4 aprile 2003;

- del provvedimento prot. n. 333-D77339 del 4 aprile 2003 (rif. nota 1519.2.9/prot. 7377 del 17 dicembre 2002) con cui il Ministero dell'Interno ha confermato la precedente nota del 24 giugno 2002 di pari numero intesa ad ottenere il riconoscimento del servizio pregresso prestato dal ricorrente nell'Esercito Italiano ai fini della progressione di carriera;

- del provvedimento prot. n. 333-D77339 del 24 giugno 2002 (rif. nota 1519.2.9/2710 del 27 maggio 2002) con cui il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza del ricorrente del 20 maggio 2002 volta ad ottenere l’applicazione del beneficio previsto dall'art. 47 della l. n. 121/1981 e, dunque, il riconoscimento del servizio pregresso prestato dal ricorrente nell'Esercito Italiano ai fini della progressione di carriera;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, comunque, lesivi degli interessi e dei diritti del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 14 settembre 2010 e depositato il 18 dello stesso mese, il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato, chiede l’accertamento del suo diritto al riconoscimento, ai sensi dell’art. 47, comma 8, della l. n. 121/1981, del pregresso periodo di servizio da lui prestato presso l’Esercito Italiano dal 16 febbraio 1993 al 16 febbraio 1996 e dal 15 ottobre 1996 al 15 settembre1997, in quanto già “ maturato al momento dell'assunzione nella Polizia di Stato avvenuta nel 1997, a nulla rilevando l'abolizione del beneficio ad opera della D.Lgs. n. 53/2001 ”, chiedendo - “ ove occorra ” - anche l’annullamento dei provvedimenti specificati in epigrafe, con cui il Ministero dell’Interno ha, infatti, respinto la relativa istanza da costui avanzata il 20 maggio 2002, il 17 dicembre 2002 e, da ultimo, il 24 marzo 2005, in ragione dell’intervenuta abrogazione, ad opera dell’art. 15 del d.lgs. n. 28 febbraio 2001 n. 53, di tale art. 47, comma 8, a decorrere dal 31 marzo 2001.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per non avere il ricorrente impugnato entro il relativo termine decadenziale di novanta giorni i relativi provvedimenti di diniego, nonché in ogni caso l’infondatezza della pretesa azionata da parte ricorrente avendo costui richiesto l’invocato beneficio successivamente all’intervenuta abrogazione del beneficio stesso.

All’udienza pubblica del 5 novembre 2019, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Deve essere, innanzi tutto, rigettata l’eccezione di inammissibilità, formulata in atti dall’amministrazione statale resistente.

La presente controversia - avente ad oggetto la pretesa di parte ricorrente (dipendente della Polizia di Stato) al riconoscimento dell’anzianità di servizio da costui già maturata in relazione al servizio in precedenza prestato presso le Forze Armate - non ha, infatti, carattere impugnatorio bensì di accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, di una posizione giuridica con natura e consistenza di diritto soggettivo, con la conseguenza che la relativa azione va proposta nell’ordinario termine quinquennale di prescrizione del diritto medesimo a prescindere dall’impugnazione degli atti che abbiano formalmente negato un tale diritto, aventi natura di atti paritetici.

Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto sulla base di quell’orientamento già espresso da questo Tribunale che, con riferimento ad un caso analogo a quello in esame, ha chiarito come ove - come nel caso di specie - il servizio pregresso sia stato prestato prima dell’intervenuta abrogazione dell’invocato comma 8 dell’art. 47 della l. n. 121/1981, il diritto alla valutazione di tale servizio maturi al momento dell’assunzione nella Polizia di Stato, anch’essa anteriore a detta abrogazione, “ a nulla rilevando che successivamente la novella del 2001 abbia abolito il beneficio, ovviamente con riferimento ai diritti non ancora maturati, non potendo la legge disporre che per il futuro, ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al c.c. ” (in tal senso, questo T.A.R., Sezione I, sentenza n. 682 del 25 maggio 2007).

Assume, infatti, rilievo come risulti agli atti di causa nonché incontestato tra le parte che il ricorrente sia transitato nella Polizia di Stato il 15 settembre 1997 a seguito di concorso riservato ed abbia, dunque, maturato l’invocato diritto al preteso beneficio già in tale data, ovvero anteriormente all’intervenuta abrogazione nel 2001 dello stesso.

Ne consegue, dunque, come il ricorso debba essere accolto, dovendosi riconoscere il diritto del ricorrente alla valutazione del servizio prestato presso l’Esercito Italiano, pur sempre “ per la metà e per non oltre tre anni ”, come stabilito all’art. 47, comma 8, della l. n. 121/1981.

Si ravvisano, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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