TAR Roma, sez. 2T, ordinanza collegiale 2013-10-17, n. 201308967

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, ordinanza collegiale 2013-10-17, n. 201308967
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201308967
Data del deposito : 17 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00749/2011 REG.RIC.

N. 08967/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00749/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 749 del 2011, proposto da:


Soc. L. Montorsi Sas di D S D, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. F F, con domicilio eletto presso Stefano Muccifuora in Roma, via Tibullo, 10;


contro

Comune di Pomezia;

per liquidazione compenso commissario ad acta nominato con sentenza Tar Lazio, sez. II ter, n. 2018/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2013 il cons G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

-con decreto ingiuntivo n. 1556/09 ES del 9 dicembre 2009, il Tribunale di Velletri ordinava al Comune di Pomezia il pagamento in favore della società Montorsi s.a.s. della somma di € 10.845,55 per il riconoscimento di un credito per incarichi professionali espletati, oltre gli interessi legali a decorrere dalla domanda e sino al soddisfo, liquidando contestualmente € 108,00 per spese di procedura, € 340,00 per competenze e € 176,00 per onorari, oltre IVA e CAP a titolo di esborsi;

-con ricorso R.G. n. 749/2011 la soc. Montorsi proponeva ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1556/09 emesso dal Tribunale di Velletri in data 9 dicembre 2009;

-con sentenza n. 2018/2012, questa Sezione dichiarava l’obbligo del Comune di Pomezia di ottemperare al Decreto ingiuntivo n. 1556/09 ES del Tribunale Ordinario di Velletri, divenuto cosa giudicata, e, per l’effetto, ordinava all’Amministrazione comunale di versare al soc. Montorsi s.a.s. le somme riportate nel corpo del citato decreto, oltre agli accessori quali interessi maturati, comprese le spese legali, contestualmente nominando, in caso di persistente inadempienza, quale commissario ad acta, il Prefetto di Roma ovvero un funzionario dallo stesso delegato per l’esecuzione coattiva dell’ordine;

Considerato che:

-con decreto n. 0088434 del 18 maggio 2012, il Prefetto di Roma ha nominato il Viceprefetto Aggiunto, dott.ssa D C, commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato;

-con nota n. 33506 del 10 maggio 2013, il funzionario prefettizio – dopo aver dato conferma dell’avvenuto pagamento da parte del Comune delle somme dovute al creditore, attestato dal rilascio di quietanza liberatoria (v. nota 2 aprile 2013 a firma dell’avv. F F) - ha chiesto la liquidazione delle competenze per l’espletamento dell’incarico;

-con ordinanza collegiale n. 7019/2013 è stato chiesto al commissario ad acta di depositare in giudizio la documentazione relativa al suo insediamento formale nell’incarico commissariale;

Visto che in ottemperanza all’invito, il funzionario ha depositato, unitamente al decreto prefettizio di delega, nota datata 22 maggio 2012 indirizzata al Segretario Generale ed al Dirigente dei Servizi Finanziari del comune di Pomezia mediante la quale ha chiesto notizie in merito alla “eventuale spontanea e totale esecuzione del giudicato civile ed in mancanza attraverso quali modalità e tempi si intenda provvedere”;

Rilevato, alla stregua della documentazione versata in giudizio, che la dott.ssa D C, delegato dal Prefetto di Roma in qualità di commissario ad acta a dare esecuzione alla sentenza n. 2018 del 28/2/2012, non si è formalmente insediata nell’incarico commissariale sicché manca l’indefettibile presupposto che legittimi la liquidazione del compenso in suo favore;

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