TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-06-20, n. 202300366
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Testo completo
Pubblicato il 20/06/2023
N. 00366/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato G B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. 8 del 2 dicembre 2021 recante “Rimozione, avvio a recupero od allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in -OMISSIS- nel Comune di -OMISSIS-, ex art. 192 del Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s. m. i.”, con la quale si è ingiunto “di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti vetrosi pericolosi provenienti dal trattamento delle apparecchiature elettroniche in-OMISSIS- del Comune di -OMISSIS- (AN) ed al ripristino dello stato dei luoghi, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza – anche mediante presentazione di apposito piano di bonifica e documentata presa di contatto con le Autorità a tal fine competenti – previa richiesta di autorizzazione al Giudice del procedimento penale n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Ancona – Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo ad accedere all'area, onde provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 settembre 2022 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente società -OMISSIS- – già -OMISSIS-, di seguito anche -OMISSIS- o ricorrente, svolge attività di finanziamento a società e professionisti per l’acquisto di immobili strumentali. La ricorrente ha acquistato, nel giugno del 2000, il complesso immobiliare, sito in -OMISSIS- (AN), composto da una palazzina uffici, un capannone ad uso officina ed un terreno della superficie di circa 16.062 mq, per cederlo in locazione finanziaria (contr. IR 569704 del 12 giugno 2000) alla società -OMISSIS- Nel gennaio 2007, la -OMISSIS- (in seguito -OMISSIS- e, quindi, -OMISSIS-) subentrava nel contratto di leasing come conduttrice in locazione finanziaria in luogo della -OMISSIS- In seguito la controinteressata -OMISSIS-, subentrava alla -OMISSIS- nella posizione di conduttrice in locazione finanziaria.
Si espone che l’area di cui trattasi è stata da sempre utilizzata quale centro per lo smaltimento di rifiuti RAEE. Per quanto di interesse nel presente ricorso, in data 28 febbraio 2011 la -OMISSIS-, medio tempore subentrata alla -OMISSIS- nella posizione di conduttrice in locazione finanziaria, ha ceduto in locazione ai sensi della legge 392/78 alla -OMISSIS- parte del compendio di cui trattasi, previo subentro di quest’ultima alla ditta -OMISSIS- (precedente locataria) nell’autorizzazione ambientale n. 67/2008 per l’esercizio dell’impianto dei rifiuti di -OMISSIS- in-OMISSIS-. La -OMISSIS-, si è poi trasformata nella controinteressata -OMISSIS-, la quale, con contratto di affitto d’azienda in data 27 ottobre 2016 ha affittato alla -OMISSIS- l’azienda esercente attività di riciclo rifiuti e ricondizionamento elettrodomestici RAEE in forza di determinazione n. 282 del Dirigente della Provincia di Ancona, Settore VII, del 16 giugno 2015.
Successivamente la Provincia di Ancona, con Determinazione del Dirigente del Settore VII – Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente n. 308 del 25 marzo 2019, ha revocato l’Autorizzazione Integrale Ambientale n. 282 del 16 giugno 2015, rilasciata all’-OMISSIS- e volturata alla -OMISSIS- Ciò in collegamento a un’indagine relativa al deposito incontrollato di rifiuti vetrosi pericolosi provenienti dal trattamento di apparecchiature elettroniche sul sito, come riportato nell’avviso agli indagati ed ai difensori della conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.), avviso di deposito intercettazione (ex art. 268 c.p.p.), informazione di garanzia e informazione sul diritto di difesa (artt 369 e 369-bis c.p.p.) del 9 ottobre 2019 richiamato nel provvedimento impugnato (l’area è oggetto di sequestro dal 3 luglio 2017). Con l’ordinanza impugnata si afferma che la ricorrente sarebbe corresponsabile con le società sopra menzionate per l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti vetrosi di cui trattasi, in quanto i vari utilizzatori in regime di leasing finanziario dell’area (-OMISSIS-, -OMISSIS- e, in particolare la controinteressata -OMISSIS-, anche essa corresponsabile), avrebbero stipulato contratti di locazione/cessione di azienda con le società esercenti l’attività di trattamento rifiuti autrici dell’illecito senza la preventiva autorizzazione dell’odierna ricorrente. Ciò sarebbe avvenuto “in evidente spregio dei patti contrattuali contenuti nel contratto di locazione finanziaria n. IR 569704, con grave negligenza di -OMISSIS- che non provvedeva in un lungo arco di tempo a vigilare sul rispetto delle condizioni generali di contratto n. IR 569074 e con analoga grave negligenza da parte dei contraenti”.
Con un unico e articolato motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 192, comma 3, e 242 e ss. del D.lgs. 152/2006, del principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga” ed eccesso di potere sotto vari profili. Di fatto la responsabilità imputata dal Comune di -OMISSIS- alla ricorrente sarebbe oggettiva, seppur “travestita” da responsabilità per colpa o dolo. Infatti, non sarebbe imputabile in alcun modo al -OMISSIS-, mera proprietaria estranea alle attività condotte sul sito, una condotta eziologicamente idonea a cagionare l’evento di abbandono incontrollato dei rifiuti in violazione del D.lgs. 152/2006, dolosa o colposa. La condotta della ricorrente ritenuta dall'Amministrazione comunale negligente e fondante la responsabilità per colpa ex art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006, sarebbe infatti insussistente e del tutto irrilevante ai fini dell’abbandono dei rifiuti di cui trattasi. In particolare, nella visione del Comune, sarebbe imputabile a -OMISSIS- il mancato rispetto dell’art. 18 delle condizioni contrattuali del contratto di leasing, recante “Cessione del contratto, scritture aggiuntive ed integrative, obblighi particolari”, nella parte in cui impone il consenso del concedente (quindi -OMISSIS-) ai contratti riguardanti l’immobile. Al contrario, detta la disposizione in avrebbe la funzione di rendere non opponibili ad -OMISSIS- eventuali cessioni del contratto di leasing o disposizioni sull’immobile o sull’attività in esso esercitata fatte dall’utilizzatore a terzi e non preventivamente autorizzate, di mera rilevanza interna al rapporto contrattuale.
Si è costituito il Comune di -OMISSIS-, resistendo al ricorso.
Con ordinanza n. 103 del 2022 è stata accolta l’istanza cautelare limitatamente all’ordine di rimozione dei rifiuti ex art. 192 d.lgs n. 152 del 2006, in relazione al pregiudizio denunciato dalla ricorrente, e in considerazione della risalenza dell’abbandono dei rifiuti e dello stato di sequestro dell’area di interesse.
Alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Come noto, l’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo aver disposto al primo comma il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, stabilisce, al terzo comma, che, qualora tale divieto sia stato infranto, il sindaco ordina all’autore della violazione, <<…in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa>>, di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti stessi ed al ripristino dello stato dei luoghi. Il proprietario non autore materiale dell’abbandono dei rifiuti non può essere chiamato ad intervenire per il solo fatto di essere proprietario, essendo a tal fine necessario che egli abbia concorso nella violazione a titolo di dolo o colpa, e che quindi abbia consapevolmente tollerato la condotta illecita posta in essere da altri oppure l’abbia ignorata per negligenza, omettendo di effettuare i doverosi controlli sul bene di sua proprietà. Per ciò che concerne in particolare la posizione del proprietario di un bene immobile concesso in locazione a terzi, la giurisprudenza, valorizzando la funzione sociale della proprietà al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, ha ampliato il contenuto del dovere di diligenza esigibile dal proprietario stesso, arrivando a configurare una responsabilità di tipo colposo omissivo quando vi sia trascuratezza o incuria nella gestione del bene, e ciò anche con specifico riguardo alla condotta di abbandono materialmente eseguita dal conduttore (Cons. Stato V, 11 gennaio 2016, n. 58).