TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-06-01, n. 202301359

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-06-01, n. 202301359
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301359
Data del deposito : 1 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2023

N. 01359/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01254/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2017, proposto da
G B, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, M P, con domicilio eletto presso lo studio A B in Milano, piazza Eleonora Duse n. 3;

contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, A M, A M A, A M P, M L B, E M F, con domicilio eletto in Milano, via della Guastalla 6;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego di permesso di costruire PG 126953/2017 in data 15 marzo 2017 e di ogni atto presupposto, successivo o comunque connesso, ivi compreso il certificato urbanistico n. 646 del 28 luglio 2015

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2023 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, proprietario di un’area inedificata di 2.523 mq, nel Comune di Milano, lungo via Nuoro (distinta al catasto terreni di detto comune al foglio 148, mappale 352), ha domandato il rilascio di un permesso di costruire per realizzare cinque villette a schiera e una villetta singola, oltre ad una autorimessa interrata, per una S.L.P. complessiva di 859,32 mq (utilizzando quindi un indice pari a 0,34 mq/mq).



1.1. Rappresenta, in proposito, che l’area di proprietà era ricompresa, secondo il PGT vigente ratione temporis , tra gli Ambiti di rinnovamento urbano (ARU), con attribuzione di un indice di utilizzazione territoriale unico pari a 0,35 mq/mq, inferiore a quello per cui è stata richiesto l’utilizzazione.



1.2. Con provvedimento del 15.03.2017, il Comune di Milano ha però negato il permesso, rilevando che “nell'intervento edilizio non è dimostrato il carico urbanistico riferito all'intero lotto funzionale costituito dall'ambito interessato dal lotto C.I.M.E.P.-

COMPRENSORIO

48- Parco Martesana, così come stabilito nel certificato urbanistico del 28.7.2015 e dall'art.

6.16 delle N.A;
del P.D.R del P.G.T.”



2. Il provvedimento, unitamente al presupposto certificato urbanistico n. 646 del 28.07.2015, viene impugnato per i seguenti motivi:

I. “Violazione dell’articolo 4.16 delle norme di attuazione del piano delle regole del piano di governo del territorio di Milano;
eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti, del travisamento dei fatti e della carenza di istruttoria”,
per l’erronea individuazione da parte del Comune del lotto funzionale di riferimento, che non può coincidere con il comprensorio MI/48, facente parte del Piano consortile per l’edilizia economica e popolare;

II. “Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, del difetto di istruttoria e dell’irragionevolezza;
violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 6 e 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;
violazione del principio di ragionevolezza”,
perché era compito del Comune procedere alle verifiche relative alla potenzialità edificatoria dell’area, secondo l’articolo 4.16 delle N.T.A. al Piano delle regole;

III. “Violazione dell’articolo 12.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e dell’articolo 36.1 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12”, perché il Comune ha negato il titolo edilizio pur non essendo l’intervento in contrasto con disposizioni di legge, strumenti urbanistici o regolamenti edilizi:

IV. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 ”, perché l’amministrazione ha emanato il provvedimento senza rispettare il termine di dieci giorni previsto per consentire al privato di presentare le proprie osservazioni.

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