TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2024-01-15, n. 202400120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2024-01-15, n. 202400120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400120
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 16359/2023 REG.RIC.

N. 00120/2024 REG.PROV.CAU.

N. 16359/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16359 del 2023, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via V. Gioberti n. 50;


contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 296 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco adottato dal Direttore Centrale del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale in data 16 ottobre 2023,

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, e in particolare:

- della nota prot. n. 3568 del 3 novembre 2023 del Capo Ufficio di Staff del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio IV nella parte in cui il ricorrente è stato cancellato dall'elenco del personale volontario del Comando dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-;

- dei verbali tutti, ancorché dagli estremi non noti, ed in particolare i verbali eventualmente redatti in occasione dello svolgimento della prova di efficienza fisica del ricorrente;

- degli atti ed i provvedimenti, ancorché di estremi ignoti, ivi compresi eventuali e non noti elenchi di candidati idonei, adottati da parte delle amministrazioni resistenti, nella parte in cui non è presente il sig. -OMISSIS-;

- della lex specialis di gara tutta, ed in specie l'art. 8 del bando di concorso, laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l'esclusione dal concorso del ricorrente, oltre agli allegati ivi richiamati;

- del documento informativo pubblicato sul sito istituzionale a fine estate 2023 nella parte in cui è previsto che “l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria”;

- dell'avviso del 13 settembre 2023 con cui il Ministero resistente ha ribadito che “ ai sensi dell'art. 13 comma 4 del Decreto legge 13 giugno 2023, n. 69: “l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria ”. I candidati convocati per le sedute di recupero della prova di capacità operativa per le citate prove in corso di svolgimento, pertanto, qualora assenti per qualsiasi motivo saranno esclusi dalla graduatoria in questione ”;

- dell’avviso pubblicato in data 27 settembre 2023 con cui il Ministero resistente ha comunicato “ che, a parziale modifica ed integrazione degli avvisi precedentemente pubblicati, saranno riconvocati, qualora assenti per giustificato motivo, esclusivamente i candidati risultati assenti giustificati prima dell'entrata in vigore del Decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 ”, laddove dovesse essere interpretato nel senso di importare l'esclusione dal concorso del ricorrente;

nonché per la condanna

dell'amministrazione resistente all'adempimento ed al risarcimento del danno in forma specifica, mediante la riammissione del sig. -OMISSIS- alla selezione di cui è causa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2024 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che la definizione del giudizio appare involgere la valutazione di possibili profili di illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 4, d.l. n. 69/2023, convertito in l. n. 103/2023, nella parte in cui prevede che « la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determina l'esclusione del candidato dalla graduatoria », la cui consistenza richiede di essere vagliata nell’appropriata sede di merito all’esito di un pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti sul punto, tenuto conto dell’insieme degli interessi coinvolti;

Ritenuto che – a prescindere da ogni valutazione sulla fondatezza delle doglianze spiegate dal ricorrente – le esigenze cautelari evidenziate nell’atto introduttivo del giudizio possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso una sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto, infine, di dover rinviare al merito la pronuncia sulle spese della presente fase;

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