TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza collegiale 2010-05-27, n. 201000037

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza collegiale 2010-05-27, n. 201000037
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201000037
Data del deposito : 27 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00652/2008 REG.RIC.

N. 00037/2010 REG.ORD.COLL.

N. 00652/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 652 del 2008, proposto da:
Soc. Immobiliare 120 a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. R L, con domicilio eletto presso avv. R L in L'Aquila, Vico di Picenze 25;

contro

Comune di L'Aquila in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. D D N, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Comune in L'Aquila, piazza Palazzo 19;

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento tenuto dal Comune di L’Aquila in relazione alle istanze avanzate dalla Società Immobiliare a r.l. per la riqualificazione urbanistica di suoli di proprietà della ricorrente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di L'Aquila in persona del Sindaco p.t.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 il dott. Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viste le proprie Sentenze nn.520/2009 e 360/2010 e rilevato che con quest’ultima veniva nominato Commissario ad acta per provvedere a dare risposta all’istanza intesa ad attribuire destinazione urbanistica a suoli di proprietà del ricorrente, qualificati “zone bianche”, in luogo del Comune di L’Aquila, il Commissario Delegato per la Ricostruzione o suo delegato;

Vista la nota in data 12 maggio 2010 con la quale il Commissario ad acta nominato rappresentava le ragioni del mancato adempimento connesse al materiale avvio operativo della nuova struttura costituita nonché l’opportunità di nominare quale Commissario ad Acta non già l’esponente nella qualità di Commissario delegato per la Ricostruzione ma nella qualità, contestualmente rivestita, di Presidente della regione Abruzzo, al fine di potere delegare, per le attività da porre in essere, funzionari regionali, stante la tuttora scarsa consistenza delle risorse umane messe a disposizione della nuova struttura;

Ritenuto che la soluzione prospettata dal nominato Commissario appare meritevole di considerazione, in ragione di quanto rappresentato e prospettato;

Considerato di dover, per l’effetto, prorogare il termine concesso per gli incombenti disposti, così come in dispositivo;

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