TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-07-09, n. 202001689

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2020-07-09, n. 202001689
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202001689
Data del deposito : 9 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/07/2020

N. 01689/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02955/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2955 del 2000, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato F G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Monfalcone, 22;

contro

Comune di Belpasso (Ct), Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale di Belpasso, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza n. 14/2000 con la quale è stata ordinata la demolizione delle opere realizzate in assenza di concessione edilizia e disposto il ripristino stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 giugno 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 84, co. 5, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, la dott.ssa G A S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti hanno premesso di essere proprietari pro indiviso del fondo sito nel territorio del comune di Belpasso -OMISSIS-, indicato in ricorso.

Hanno impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe con cui il responsabile dell’urbanistica e pianificazione territoriale ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere abusive: muri perimetrali in c.a. sui tre lati della proprietà per una altezza di ml 1.20;
realizzazione di un edificio per civile abitazione in c.a. su due livelli di piano insistente su una superficie di mq 300 circa.

I deducenti hanno articolato i seguenti motivi:

I) Violazione degli artt. 8, 9, 10, 11 della l.r. n. 10/91 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria;

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l.r. n. 37/85 – Violazione e falsa applicazione r.d. 3267/23 – Violazione del principio del contraddittorio e eccesso di potere per difetto di istruttoria – Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e sviamento:

- l’ordinanza di demolizione sarebbe stata notificata solo a-OMISSIS-, ma non alla moglie -OMISSIS-, con conseguente nullità del procedimento sanzionatorio;

- trattandosi di fondo vincolato ai sensi del r.d. n. 3267/1923, il Comune avrebbe dovuto previamente comunicare all’amministrazione forestale l’intenzione di procedere alla demolizione di un fabbricato sito in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico;

III) Violazione e falsa applicazione art. 41 l. n. 1150/42 e d.m. 1404 del 1.4.68 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 l.r.s. 37/85 – Eccesso di potere per carenza di presupposto – Incompetenza sotto diversi profili:

- la costruzione si trova nei pressi del ciglio stradale ed è sita fuori del perimetro urbano, pertanto il comune non aveva competenza, spettando la stessa al prefetto;

- l’organo che avrebbe dovuto irrogare la sanzione è il sindaco;

IV) Violazione e falsa applicazione art. 13 l.r. 47/85 – Difetto di istruttoria:

- l’opera de qua potrebbe ottenere l’accertamento di conformità ex art. 13 l. n. 47/85.

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