TAR Genova, sez. I, decreto cautelare 2020-03-31, n. 202000085
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Pubblicato il 31/03/2020
N. 00085/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00184/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 184 del 2020, proposto da
Cooperativa Sociale Solidarietà e Lavoro, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati L C, G T e F A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G T in Genova, via Macaggi, 21/8;
contro
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati L D P e M P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Macchine Celibi Soc. Coop., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
degli atti della procedura negoziata telematica per l’appalto dei servizi bibliotecari di base e servizi di supporto operativo per il funzionamento della biblioteca “Berio” e della biblioteca internazionale per ragazzi ”Edmondo De Amicis” – CIG 793390625;base di gara Euro 217.500,00
ed in particolare
dell’ammissione della controinteressata Macchine Celibi alla gara;
della valutazione e del giudizio di non anomalia dell’offerta della controinteressata Macchine Celibi;
della proposta di aggiudicazione e dell’aggiudicazione ad essa della gara, comunicata in data 17-2-2020 e di ogni altro atto della procedura, nonché degli atti presupposti, preparatori, connessi e/o conseguenti,
nonché
per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e/o comunque per il risarcimento in forma specifica, anche sotto forma di subentro nella posizione di aggiudicatario o, in subordine, per equivalente monetario per ogni danno derivato alla cooperativa Solidarietà e Lavoro dagli atti impugnati
e per l’accesso
in forma integrale e piena all’offerta tecnica ed alle giustificazioni dell’anomalia prodotte dalla controinteressata Macchine Celibi al Comune;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di adozione di misure cautelari proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 55 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84, comma 1, del D.L. n. 18/2020;
Considerato che la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 11, del D.Lg.vo n. 50/2016, non potrà avvenire fino alla definizione della fase cautelare del presente giudizio;
Ritenuto che, pertanto, non sussistano, nella presente sede monocratica, i presupposti per la chiesta misura cautelare, ben potendo la posizione della ricorrente trovare piena tutela a seguito della delibazione della domanda nell’ordinaria sede collegiale.