TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-11-29, n. 202201612

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-11-29, n. 202201612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201612
Data del deposito : 29 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2022

N. 01612/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01443/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1443 del 2018, proposto dall’Ordine nazionale dei biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. L R, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. I F, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento

- del regolamento della Regione Puglia n. 9 del 1° agosto 2018, adottato con delibera di Giunta n. 1294 del 18 luglio 2018 (pubblicato nel B.U.R.P. n. 104 dell’8 agosto 2018), nella parte in cui ha introdotto, quale requisito per l’assunzione dell’incarico di responsabile di laboratorio specializzato e di laboratorio di base con settore specializzato, il possesso di una delle specializzazioni specifiche per il settore o titolo equipollente;

- di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 il dott. Lorenzo Ieva e udito l'avv. Francesco Maria Settanni, su delega dell'avv. I F, per la Regione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’Ordine nazionale dei biologi impugnava il nuovo regolamento della Regione Puglia, in materia di medicina di laboratorio, nella parte in cui avrebbe introdotto, quale requisito per l’attribuzione dell’incarico di “responsabile” (già definito: “direttore”) di laboratorio specializzato e/o di laboratorio di base con settore specializzato, il possesso di una delle specializzazioni specifiche per il settore considerato.

In particolare, venivano dedotti due sintetici motivi di censura riassumibili nella violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017 n. 9 (recante la “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”), dell’art. 3, comma 1, lett. g) , legge 24 maggio1967 n. 396 (recante l’“Ordinamento della professione di biologo”) e, più genericamente, dell’art. 44 (Attribuzioni della Giunta regionale) , comma 1, dello Statuto della Regione Puglia.

Lamenta l’Ordine che il nuovo regolamento regionale “(implicitamente) esclude” che le funzioni di responsabile sanitario (sia di un laboratorio specializzato sia di un laboratorio di base con settori specializzati) possano essere svolte anche “da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984 con almeno cinque anni di attività prestata presso struttura pubblica o privata accreditata, certificata dalla direzione sanitaria presso cui l’attività è stata svolta”, riservandole ai soli laureati in possesso di una delle specializzazioni specifiche per il settore (o equipollenti).

Tal facoltà è, invece, riconosciuta – stando alla prospettazione del ricorrente – dall’art. 12, comma 5, della legge della Regione Puglia del 2 maggio 2017, n. 9, e, più in generale, dall’art. 3, comma 1, lett. g) , della legge 24 maggio1967 n. 396.

Nella sostanza, alla luce dell’alquanto complesso dictum normativo, l’Ordine dei biologi ne richiede una sorta di “interpretazione autentica”, paventando un’antinomia (che, in effetti, non sono chiare e immediatamente comprensibili).

2.- Si costituiva la Regione Puglia, la quale eccepiva l’inammissibilità della impugnativa per carenza di legittimazione attiva dell’Ordine e nel merito assumeva come il nuovo regolamento della Regione Puglia del 1° agosto 2018 n. 9 (“Regolamento di modifica al regolamento regionale 3 febbraio 2010, n. 3 – sez. B.01.02 Medicina di laboratorio”) sia frutto dell’apporto partecipativo degli stessi biologi, a seguito di incontri tenutisi presso il Dipartimento “Promozione della salute” con le organizzazioni rappresentative del settore. Tant’è che la Regione Puglia ha inoltre approvato la delibera della Giunta del 16 maggio 2017 n. 736 concernente la “Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati Accreditati - Approvazione nuovo modello organizzativo” ivi trasfondendo i contenuti delle intese raggiunte con i biologi e, in particolare, con il Sindacato nazionale dei biologi liberi professionisti (S.Na.Bi.LP.).

3.- Alla fissata camera di consiglio, l’istanza cautelare veniva respinta, non ravvisandosi i requisiti di legge sia quanto al fumus bonis iuris , sia in ordine al periculum in mora .

4.- Appellata l’ordinanza della Sezione, il Consiglio di Stato respingeva il gravame, evidenziando anche una possibile questione di carenza di legittimazione attiva a ricorrere nella fattispecie concreta.

5.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla successiva udienza pubblica, il ricorso è stato introitato in decisione.

6.- Le censure sono infondate.

Può prescindersi dalla disamina delle eccezioni d’inammissibilità opposte dalla Regione, onde procedere alla rapida decisione del ricorso occupandosi del punto focale della contreoversia.

Al fine di poter saggiare l’ordito normativo, per meglio comprenderne la ragione della censura, ne vanno richiamate le fonti normative in materia rilevanti.

Va in primis evidenziato che la risalente legge 24 maggio 1967 n. 396 (Ordinamento della professione di biologo) contiene una disciplina generale della professione di biologo, il cui titolo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito la relativa abilitazione (art. 1) e il cui esercizio compete solo agli iscritti all’Ordine di categoria (art. 2). Mentre, l’art. 3, comma 1, lett. g) , della legge citata precisa solo che, tra le attività oggetto della professione rientrino le “analisi biologiche”. Null’altro è dunque ivi previsto.

L’art. 25, comma 6°, della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (come modificato dall’art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981 n. 678, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1982 n. 12) ha stabilito che i presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione del personale aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale.

In attuazione dell’art. 25, comma 6°, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, è stato emanato il d.P.C.M. 10 febbraio 1984 (“Indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti minimi […] di qualificazione funzionale del personale dei presidi che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio”), il quale ha sancito, all’art. 3, che i laboratori di analisi si distinguano in tre tipologie essenziali: 1) laboratori generali di base;
2) laboratori specializzati;
3) laboratori generali di base, con settori specializzati. Mentre l’art. 8, al 3° capoverso, ha stabilito che l’organico dei soli “settori specializzati” contempli “un laureato con i requisiti richiesti per la direzione della relativa branca specialistica”.

L’art. 117, comma 3°, della Costituzione dispone che sono materie di “legislazione concorrente” quelle relative, tra le altre, alla “tutela della salute”. Nel qual caso, spetta alle Regioni la potestà legislativa “salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

Nel rispetto dell’art. 117, comma 3°, della Costituzione, è stata approvata la legge della Regione Puglia del 2 maggio 2017 n. 9 (“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”).

L’art. 12 (Responsabile sanitario - Requisiti) , comma 5, della legge regionale n. 9 citata (come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b) , della legge della Regione Puglia 22 dicembre 2017 n. 65, poi, sostituito dall’art. 1, comma 9, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020 n. 18) ha stabilito: “Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984 […]”, aggiungendovi il requisito del possesso di “almeno cinque anni di attività prestata presso struttura pubblica o privata accreditata, certificata dalla direzione sanitaria presso cui l’attività è stata svolta, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8” (inerente quest’ultimo comma il limite d’età anagrafica ammissibile).

Sul punto, va preliminarmente precisato che il “responsabile sanitario” (o, altrimenti detto, direttore sanitario) ricopre un ruolo fondamentale, ai sensi dell’art. 13 (Responsabile sanitario - Compiti) della legge Regione Puglia del 2 maggio 2017 n.

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