TAR Genova, sez. II, ordinanza collegiale 2020-04-20, n. 202000228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, ordinanza collegiale 2020-04-20, n. 202000228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000228
Data del deposito : 20 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2020

N. 00169/2020 REG.RIC.

N. 00228/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00169/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 169 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, Questura di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'annullamento del provvedimento n.23

CATA.

12\IMM\seconda sezione 2019 emesso dal Questore di Genova in data 10\1\2020 che dispone la revoca del permesso di soggiorno del 16\4\2016 e notificato il 16\1\2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2020 il dott. R P, come specificato nel verbale;


Considerato che con proprio decreto n.    15 del 19 marzo 2020 il presidente della sezione ha disposto:

-la fissazione della trattazione collegiale delle domande cautelari fissate per il primo aprile alla udienza del sedici aprile, primo giorno utile dopo il rinvio per legge disposto dal DL n.18\2020;

-Considerato che il ricorrente, ha depositato in giudizio un bilancio per l’anno 2019 che dimostrerebbe l’inserimento lavorativo del ricorrente;

-Considerato tuttavia che risulta contestato dall’amministrazione il corretto versamento all’INPS delle ritenute dovute per legge e che i bollettini depositati in causa risultano illeggibili;

Ritenuto pertanto necessario, al fine del decidere, sospendendo nel frattempo l’efficacia del provvedimento impugnato acquisire i seguenti atti:

1)-Una documentata relazione sulla vicenda amministrativa in oggetto con particolare riferimento ai provvedimenti amministrativi rilasciati dall’amministrazione successivi ed all’istruttoria compiuta in relazione all’attività intrapresa dal ricorrente dopo la conclusione degli studi.

2)-Tutti gli atti del procedimento amministrativo relativo al ricorrente, dal suo arrivo in Italia;

3)- ogni altro utile documento e chiarimento;

Al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro sessanta giorni giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 22 luglio 2020;

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