TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-01-27, n. 202300230

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-01-27, n. 202300230
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300230
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00230/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00316/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2018, proposto da
I R, E S e S S, rappresentati e difesi dall'avvocato P I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Aurelio Saffi 23;

contro

Presidenza della Repubblica, non costituita;

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituito;

Comune di Milano, non costituito;

nei confronti

M L, non costituito;

M R, non costituita;

per l'annullamento

del d.P.R. del 12 settembre 2017, comunicato ai ricorrenti in data 23 novembre 2017, e dei provvedimenti presupposti o comunque connessi allo stesso, tra cui, in particolare, i pareri del Consiglio di Stato in sede consultiva resi in data 17 ottobre 2007 (n. sez. 200500962) e in data 11 giugno 2014, con cui è stato deciso il ricorso straordinario ex artt. 8 ss. del d.P.R. n. 1199/1971 avverso le D.I.A. del 17 febbraio 2003 (pg. n. 6.404.176/2003).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti impugnano il d.P.R. del 12 settembre 2017 indicato in epigrafe, unitamente ai presupposti pareri del Consiglio di Stato in sede consultiva, resi in data 17 ottobre 2007 e in data 11 giugno 2014, con cui è stato deciso il ricorso straordinario ex artt. 8 ss. del d.P.R. n. 1199/1971, proposto dai sigg.ri M L e M R avverso la D.I.A. presentata dai ricorrenti al Comune di Milano in data 17 febbraio 2003 e relativa a lavori di ristrutturazione edilizia afferenti al recupero abitativo del sottotetto dell’immobile di loro proprietà, situato a Milano in via Volvinio n. 33.



1.1. Deducono in fatto i ricorrenti che:

- l’immobile di loro proprietà è composto da un autonomo corpo di fabbrica costruito in aderenza, fino ad una certa altezza, al muro dello stabile del condominio di via Volvinio n. 33, di proprietà dei sigg.ri M L e M R;

- questi ultimi, ritenendo di essere pregiudicati dalla modifica dell’originaria conformazione del tetto del corpo di fabbrica de quo , oggetto della DIA presentata dai ricorrenti, da una parte attivavano un procedimento possessorio davanti al Tribunale civile di Milano e dall’altra proponevano un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso la DIA;

- nella pendenza del giudizio di appello civile e del ricorso straordinario le parti addivenivano alla conciliazione delle controversie, quindi i sigg.ri Lotito e Romanelli, con l’accordo del 14 gennaio 2008, rinunciavano ad ogni pretesa, diritto o azione verso i ricorrenti, incluso il ricorso straordinario;

- l’atto di rinuncia al ricorso straordinario veniva notificato in data 17 gennaio 2008 al Comune di Milano e in data 22 gennaio 2018 ai sigg.ri Stella-Romanelli, reso da parte degli Ufficiali Giudiziari in data 11 marzo 2008 e trasmesso al Ministero delle Infrastrutture il 26 marzo 2008;

- il 23 novembre 2017 è stato notificato alla sig.ra I R il d.P.R. del 12 settembre 2017, di accoglimento del ricorso straordinario e annullamento della DIA del 17 febbraio 2003, oggetto dell’odierno gravame.



1.2. Aggiunge, ancora in fatto, la ricorrente che:

- in data 17 ottobre 2007 si era tenuta l’adunanza nell’ambito della quale la sezione consultiva del Consiglio di Stato aveva reso il parere (n. 692/2007) favorevole all’accoglimento del ricorso, spedito al Ministero il 17 marzo 2008;

- il Ministero, in data 25 febbraio 2009, aveva inviato al Consiglio di Stato l’atto di rinuncia al ricorso, con istanza di riesame in ragione della rinuncia al ricorso;

- la sezione consultiva del Consiglio di Stato, all’adunanza dell’11 giugno 2014, dichiarava inammissibile l’istanza escludendo la possibilità di riesame del parere in quanto “ reso precedentemente all’istanza di rinuncia al ricorso, sottoscritta da parte degli istanti il 17 gennaio 2008, e comunicata a questo Consiglio di Stato tramite la relazione ministeriale n. 552 del 25 febbraio 2009 e, cioè, in un momento successivo rispetto alla spedizione del predetto parere, avvenuta in data 17 marzo 2008 ”;

- il Consiglio di Stato, in particolare, precisava che l’istanza era inammissibile in quanto il potere consultivo della Sezione si era già consumato con la spedizione del parere al Ministero competente, aggiungendo che l’autotutela è istituto proprio dell’Amministrazione attiva e non degli organi consultivi, anche se in posizione di particolare terzietà.

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